Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2002, n. 6021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6021 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
E N O I Z 6 A 6 5 R N 9 1 . T A / N I S 4 I / R G 69848 6 B 2 E A 0 6 0 2 0 241 0 . R T L R . L U P A A . B D I D . B R L E A E r.g. 1039 T T A ogetto:rpef, T D I N I 1 R E S 3 S N E 1 E E T . S I N A A REPUBBLICA ITALIANA M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE bran 17533 SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente f. f. Giulio Graziadei rel. consigliere Giuseppe Vito Antonio Magno Antonio Merone 66 Nino Fico Giuseppe Falcone ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE ! N. 69848 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
LF SA;
intimato 1 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 115/2 del 6-11 maggio 1999; sentito il relatore cons. Graziadei;
lette le conclusione del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di Isernia, con iscrizione a ruolo inerente all'irpef ed all'ilor dovute per il 1985, ha escluso che LF SA, residente in uno dei comuni colpiti da eventi sismici, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, prevista dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984 n. 159 (convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363), potesse detrarre dall'imponibile l'imposta sospesa, ed ha reclamato il versamento del corrispondente importo;
-che il contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo che detta detrazione era consentita dall'art. 3 secondo comma bis del d.l. 30 dicembre 1985 n. 791 (convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1986 n. 46); -che l'impugnazione è stata accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Isernia, con pronuncia condivisa dalla Commissione tributaria regionale del Molise;
2 -che l'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 9 maggio 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, rinnovando l'assunto della legittimità dell'operato dell'Ufficio; -che il contribuente non ha presentato controdeduzioni;
-che il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 secondo comma (nuovo testo) cod. proc. civ.; -che il Procuratore generale ha concluso nei termini sopra indicati;
-che il predetto art. 3 secondo comma bis del d.l. n. 791 del 1985 prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte sospese in virtù dell'art. 13 quinquies del d.l. n. 159 del 1984 (fino al 31 dicembre 1985) non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor; -che tale norma, sulla scorta dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, introduce un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi;
-che il principio, consolidatosi nell'indirizzo di questa Corte (sentt. n. 4945 del 2000, n. 8659 del 2001, n. 10237 del 2001 e n. 11248 del 2001), evidenzia la manifesta infondatezza del ricorso, e ne impone il rigetto;
ル 3 -che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;
p.q.m.
-rigetta il ricorso. Roma, 31 gennaio 2002. Il presidente rel. est bu IL CANCEL ERE 01 artista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.4 APR. 2002. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E 6 N 8 O 5 9 I 1 Z / N 4 A A / I R 6 T 2 B R S . I A R L . G T L P . E A U D R B L B I A E A R D T A D T I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I N S A A E M 4