Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2001, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
03589/01 A O tto PEF e ILO R.G. 18412/1998 Udienz 115 A I 5 8 5 R REPUBBLICA ITALIANA R 9 T . 1 A S / N I 4 T - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO / G U 6 E B 2 B R . . I L R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . R L A P A T . D . D B E SEZIONE TRIBUTARIA L A Слои 7446 T E A T I D N 1 E I R Composta dai sigg.ri Magistrati: S S 3 E 1 N E T E . S A Presidente Dott. Mario Delli Priscoli N I A M Dott. Enrico Papa Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott.ssa Simonetta Sotgiu Consigliere Consigliere Dott. Salvatore Di Palma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 61490 sul ricorso proposto da TI HE, elett.te dom.to in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli 27, presso lo studio dell'avv. Marco Antonelli, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Roberto Antonucci, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 50, n. 97/50/0319 del 23.10/27.10/1997. 97 20 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.12.2000 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Uditi per il contribuente l'avv. Antonelli e per l'Amministrazione finanziaria l'avvocato dello Stato Di Carlo;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con avviso di accertamento sintetico notificato il 14.4.1995 l'Ufficio delle imposte dirette di Albano ZI determinava per l'anno d'imposta 1989 nei confronti di HE TI, esercente l'attività di parrucchiere, a fronte di un reddito dichiarato negativo, un reddito imponibile per IRPEF e ILOR di lire 59.140.000, oltre "quanto materialmente pagato dal contribuente per mutui contratti e pari nell'anno in esame a lire 10.000.000". La capacità contributiva del TI per il periodo d'imposta in considerazione veniva accertata sulla base della spesa per il mantenimento di un locale su due livelli acquistato nel 1989 nel centro di Nettuno, ove il contribuente aveva trasferito la sua attività, della spesa di mantenimento per l'acquisto nello stesso anno di un'autovettura Alfa 164, del premio corrisposto per un'assicurazione sulla vita. Avverso l'avviso di accertamento proponeva ricorso il TI dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Velletri deducendo l'inapplicabilità del "redditometro" e dei decreti ministeriali 10.9.1992 e 19.11.1992 perché non retroattivi, nonché l'erroneo inserimento nel calcolo per la determinazione in via sintetica dell'intera spesa di mantenimento dell'autovettura Alfa 164 di sua proprietà (in luogo del 50%) e del premio sull'assicurazione sulla vita. Con atto in data 8.2.1996 l'Ufficio, nell'esercizio del suo potere di autotutela, escludeva l'assicurazione sulla vita quale indice di capacità contributiva e riformulava il calcolo del "redditometro" determinando il nuovo importo del reddito 2 imponibile in lire 34.703.000 (oltre lire 10.000.000 inerenti al pagamento delle rate di un mutuo ipotecario contratto con un istituto di credito). La Commissione tributaria di 1° grado, con decisione del 4.3/27.3.1996, in parziale accoglimento del ricorso, escluso il riferimento all'assicurazione sulla vita quale indice di capacità contributiva, determinava in lire 34.703.000 "il reddito complessivo netto". Nulla osservava il giudice di prima istanza in ordine al reddito di lire 10.000.000 dedotto dall'Ufficio in base al pagamento delle rate di mutuo. Proponevano appello l'Ufficio e il contribuente. L'Ufficio insisteva per la inclusione nel reddito imponibile della spesa di lire 10.000.000 per il pagamento delle rate di mutuo, con conseguente determinazione del reddito medesimo in lire 44.703.000; il contribuente chiedeva in via principale l'annullamento dell'accertamento basato sul redditometro e, in via subordinata, che nel calcolo del reddito imponibile venisse dimezzata, a norma dell'art. 67 comma 10 del d.p.r. 597/1986, la spesa per l'uso dell'autovettura in quanto utilizzata anche per motivi di lavoro. La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello dell'Ufficio e accoglieva l'appello del contribuente limitatamente all'ammontare di lire 10.000.000 in riferimento al contratto di mutuo. Confermava דען nel resto la sentenza di 1° grado, con compensazione delle spese. Propone ricorso per cassazione il TI sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Il contribuente ha presentato memoria illustrativa. Motivi della decisione 2. Con il 1° motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dei principi in tema di efficacia della legge nel tempo (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), in quanto i dd. mm. 10/9/1992 e 19/11/1992, per la loro natura regolamentare, non hanno efficacia retroattiva e non possono derogare 'provvedimenti normativi primari". Il motivo é infondato. 3 E' orientamento giurisprudenziale di questa Corte che in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, é legittima l'applicazione agli anni anteriori degli indici e coefficienti presuntivi di reddito (cosiddetto redditometro) stabiliti nei decreti ministeriali all'uopo emanati, atteso che detta applicazione retroattiva, rimanendo sul piano probatorio e non modificando il presupposto del tributo o la sua base imponibile, é insita nelle previsione contenuta nell'art. 38, quarto comma, del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, senza che possano ritenersi violati la riserva relativa di legge prevista dall'art. 23 e il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione (Cass. 15.12.1995 n. 12843; Cass.
9.10.2000 n. 13415). Da tale orientamento, condividendone le argomentazioni sopra riportate, il Collegio non ha motivo di discostarsi.
3. Con il secondo motivo il TI lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.p.r. 600/1973, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il reddito attribuito al ricorrente con la sentenza di appello risultava ampiamente "coperto" dalla disponibilità economica di cui aveva goduto per un "finanziamento” di lire 106.000.000 ottenuto dal Banco di Santo Spirito. Il motivo non merita accoglimento. Il contribuente non ha dedotto né nel ricorso introduttivo (ove non se ne fa per nulla menzione) né nell'atto di appello che il "finanziamento" in questione era stato utilizzato per fare fronte alle spese di mantenimento dell'immobile e dell'autovettura da lui acquistati nell'anno 1989. Nel ricorso in appello si fa riferimento a detto "finanziamento" solo in relazione al denaro occorrente per l'acquisto di detti beni, per la mentre i parametri di cui al d.m. 10.9.1992 utilizzati dall'Ufficio determinazione del reddito del MI riguardano non l'acquisto ma la loro spesa di mantenimento ( il redditometro, invero, non predetermina le spese di acquisto, che rientrano nella previsione generica dell'art. 1, comma 2, d.m. 10.9.1992, ma appunto le spese di mantenimento). Non sussiste quindi, in mancanza di specifica deduzione del contribuente, la lamentata violazione e falsa applicazione di legge. 4 4. Con il terzo e ultimo motivo il MI deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d. lgs. 546/1992, 67 1° comma d.p.r. 916/1982, nonché l'omessa motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 nn. 3 e5 c.p.c., in quanto la domanda del contribuente di riconoscere l'uso promiscuo dell'autovettura e consentirne quindi l'ammortamento nella misura del 50% era stata rigettata senza alcuna motivazione. Anche tale motivo é infondato. Il giudice di appello ha ritenuto che l'attività artigianale di parrucchiere non richiede l'utilizzazione dell'autovettura come bene commerciale. La censura del contribuente sul punto riguarda un accertamento e apprezzamento di fatto al quale il giudice di merito è pervenuto attraverso la valutazione dei fatti di causa con motivazione adeguata ed esente da errori logici e giuridici, e quindi insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue, in base al criterio della soccombenza processuale, la condanna del ricorrente alle spese come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida in lire 2.600.000, di cui lire 2.500.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Roma, 15.12.2000 Il Presidente Il Consigliere est. Meno Velli Būsed. Equstun IL CANCELLIERE C1 E NN TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA REGISTRAZION 12 MAR. 2001 D.P.R. 26/4/1986 Oggi . 5 IL CANCELLIERE C1 N - B DA GO TA TAB. ALL. IA AI SENSI DEL ESENTE R TA U 131 IB IA R . T R N TE A M