Sentenza 30 giugno 2016
Massime • 1
La contravvenzione di inottemperanza all'ordine del tribunale di versare la cauzione, previsto dall'art. 3-bis comma quarto della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ha natura di reato permanente, per cui, per individuare il "dies a quo" di decorrenza del termine di prescrizione, deve farsi riferimento alla data ultima entro cui il deposito cauzionale deve essere eseguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 30/06/2016, n. 34352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34352 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2016 |
Testo completo
l 34 35 2/ 1 6 a s REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI SETTIMA SEZIONE PENALE CONSIGLIO DEL 30/06/2016 ORDINANZA SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 13530N. GIACOMO PAOLONI Presidente - Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 6435/2016 Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA ORDINANZA sul ricorso proposto da: FA MI N. IL 25/04/1960 avverso la sentenza n. 132/2015 CORTE APPELLO di SALERNO, del 04/05/2015 dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO;
An R. G. 6435/2016 Motivi della decisione Con l'epigrafata sentenza la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno che, all'esito di giudizio ordinario, aveva condannato IN SC per il reato di omesso versamento della cauzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, commesso in * data 27 luglio 2010, e gli aveva irrogato la pena di mesi sei di arresto. 4 Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso l'avvocato Agostino Allegro, quale difensore di fiducia del SC, formulando due motivi, nei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla confermata colpevolezza in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della produzione dei CUD per gli anni 2010 e 2011 attestanti un reddito pari a zero. Il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, perché l'imputato ha adempiuto all'onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza, a fronte delle quali il giudice di merito ha omesso di fornire qualunque motivazione, trincerandosi dietro l'affermazione che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'impossibilità per indigenza va provata in termini assai rigorosi e certamente non può assumere un valore dirimente il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato, trattandosi, per sua natura, di provvedimento suscettibile di verifiche e basato sulla mera dichiarazione di parte». Invero, da un lato, recenti decisioni hanno affermato che l'onore di allegazione può essere soddisfatto mediante la produzione di certificazioni redatte ai fini di ammissione al gratuito patrocinio (così Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843); dall'altro, nella specie, l'istante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed ha prodotto i CUD relativi agli anni 2010 e 2011, entrambi attestanti redditi pari a zero. La non inammissibilità del ricorso determina la costituzione di un valido rapporto processuale d'impugnazione ed impone perciò di rilevare l'intervenuta prescrizione e, conseguentemente, di disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'estinzione del reato: invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la contravvenzione di inottemperanza all'ordine del tribunale di versare la cauzione, previsto dall'art.
3-bis comma quarto della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ha natura di reato permanente, per cui, ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve osservarsi come "dies a quo" la data ultima entro cui il deposito cauzionale deve essere eseguito (così Sez. 6, n. 9219 del 16/02/2005, Gaglio, Rv. 230942, nonché Sez. 1, n. 576 del 30/11/1995, dep. 1996, Visconti, Rv. 203463).
P. Q. M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 30 giugno 2016 Il consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA Giacomo Paoloni Antonio CorboFate youq IN CAROELLEMA -4 AGO. 2016 II Funzionario Giubikiario Diana URALA