Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 0 1 5 28 /0 1 Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIAN dal Sig. IL-GOLE 24 ORE 3000 per diritti L. NOTE DEL OPOL ITA I NO 13 FEB. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G. N. 3849/98 Cron..3286 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere ha pronunciato la seguente CANCELLERIA. SENTENZA sul ricorso proposto da: D C V IN MA PIA, elettivamente domiciliata in ROMA CG408253 VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Rilasciata copia legale al Sig. ASSEN T INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in per diritti L. || 12.3 FEB. 2001. persona del legale rappresentante pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI 4960 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistenti con mandato avversO la sentenza n. 359/97 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 17/03/97 R.G.N. 2689/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 17 dicembre 1996 AR PI IN propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Velletri in funzione di giudice del Lavoro, ritenendo inesistente lo stato invalidante, aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità. Rused Costituitosi in giudizio, l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) eccepì l'inesistenza del requisito contributivo, “non risultando alcuna contribuzione nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda”. Il Tribunale di Velletri ha respinto la domanda, affermando che, in base all'estratto contributivo prodotto dall'I.N.P.S., la IN per il quinquennio anteriore alla presentazione della domanda (10 febbraio 1992) non poteva far valere il necessario requisito contributivo (156 contributi settimanali). Per la cassazione di questa sentenza ricorre AR PI IN, percorrendo le linee di un unico motivo. L'I.N.P.S. ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, AR PI IN sostiene che nel fascicolo di primo grado depositato presso la Cancelleria della Pretura di Velletri il 23 settembre 1992, e rilasciato dallo stesso Istituto, risultava che alla data della domanda (10 febbraio 1992) ella 3 th era in possesso del requisito contributivo (156 contributi settimanali nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda). Il ricorso è fondato. E' da premettere che gli elementi della causa sono idonei alla decisione solo in quanto consentano di giungere ad un'unica conclusione, che non abbia alternative a se stessa. In tal modo, la sentenza emerge dagli elementi della causa come un prodotto necessario: solo questa necessità giustifica la sentenza. La motivazione è la descrizione di questa necessità. La necessità è, per sua natura, esclusione di ogni altra alternativa. E pertanto la sua descrizione (la motivazione) è non solo affermazione (indicazione degli elementi del percorso logico che conduce alla decisione), bensì negazione: esclusione della rilevanza di ogni elemento di segno contrario, di natura documentale (come un nuovo o diverso attestato) materiale (come le patologie posteriori ad un parere tecnico d'ufficio) logica (come la critica al parere tecnico di ufficio) o processuale (come i mezzi istruttori richiesti), potenzialmente idonei a condurre ad una decisione diversa da quella adottata. La predetta negazione esige che il giudice esamini questi contrari elementi e ne fornisca adeguata critica. In assenza di critica, permane la rilevanza degli elementi contrari, e l'ipotesi alternativa che essi prospettano: in tal modo, la necessità (della decisione) non sussiste. E la motivazione, non descrivendo la necessità, è viziata. Per la rilevabilità di questo vizio è tuttavia necessario non solo che l'elemento trascurato dal giudice di merito sia potenzialmente idoneo a 4 th condurre ad una diversa decisione, bensì che sia adeguatamente descritto nel suo contenuto e nella sua decisività con lo stesso ricorso. Nel caso in esame, esisteva agli atti (nel fascicolo di primo grado) un documento (diligentemente trascritto nel ricorso in sede di legittimità) che proveniva dallo stesso Istituto e che, per il suo contenuto (descrizione del rapporto assicurativo, da cui risultava la contribuzione nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda), era potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa decisione. Ed il giudice di merito non ha indicato la ragione che lo ha condotto a dare rilevanza al documento prodotto dall'I.N.P.S. (ove "non risultava alcuna contribuzione nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda") ed a non esaminare in alcun modo il documento prodotto dalla parte e proveniente dallo stesso Istituto. Il ricorso deve essere accolto, e la sentenza deve essere cassata, con rinvio al giudice di merito topograficamente adeguato, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000. Fictwo Cuoco Il Consigliere estensore Спосо ɣietn IL PRESIDENTE I D Ą , 0 S els 1 3 S O . 3 L A L T 5 T , R O Phille . A B A ' S N I E L D L P 3 S E A 7 I D - T N I S 8 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA - G S O 1 O N P 1 Depositata in Cancelleria E M A S I D E I - 3 FEB. 2001 A E G A , D G O O E E oggi, R T T L T T I N S CASSIL COLLABORATORE I E R A DI I G S L E E E DI CANCELLERIA D L R R E P O U D S N O