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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 391/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
TRONCONE FULVIO, OR
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3635/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16328/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210084216717000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7888/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda oggetto di lite.
2. La ricorrente Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 71202100842167 17 di
€ 732,17 a titolo di IRPEF e in seguito a controllo automatizzato ex art. 36-bis dpr 600/1973.
3. La cartella è stata emessa per iscrizione a ruolo successiva alla prodromica comunicazione di irregolarità
n. 13820991712 in seguito al controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 sul modello Unico/
Redditi per l'anno d'imposta 2016
4. La ricorrente ha affermato di aver ricevuto la comunicazione di irregolarità a seguito di decadenza dalla rateizzazione oltre il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di <
e comunque oltre l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo>>.
5. In definitiva, si è contestata la violazione dell'art. 25, co. 1, lett. a) d.P.R. n. 602/1973.
6. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, rilevando che la ricorrente, << in seguito alla comunicazione di irregolarità, aveva predisposto un piano di rateazione delle somme dovute. Ciò si evince a pagina 5 della cartella di pagamento nella parte relativa al “DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI
FORNITO DALL'ENETE CHE HA EMESSO IL RUOLO”. È specificato, infatti, che la contribuente è decaduta
“dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del
31-12-2018. Il piano di rateazione era formato da 8 rate ciascuna dell'importo di euro 78,75 per un totale di euro 630,01. La prima scadenza era fissata al 28-09-2018 mentre l'ultima al 30-06-2020 (…). la contribuente ha pagato solo la prima rata in data 06-09-2018. In questi casi, l'articolo di legge da applicare non è il 25, comma 1, lett. a) del D.P.R. 602/1973 bensì il comma 1, lett. c-bis) dello stesso articolo, il quale prevede che “il concessionario notifica la cartella di pagamento, […], a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: cbis) del terzo anno successivo a quello di decadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter” dello stesso D.P.R. 602/1973. Pertanto, il termine di decadenza per la notifica sarebbe dovuto essere il 31- 12-2023. Tuttavia, in virtù dell'art.68, comma 4 bis,
D.L. 18/2020 “i carichi , relativi alle entrat5e tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, […], sono prorogati: b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 12, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
7. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 16328/2024, depositata in data
19 novembre 2024, ha accolto il ricorso e compensato le spese, sulla base della seguente motivazione: «
Il ricorso è fondato.
Si deve, infatti, specificare che per effetto dell'art. 68 d.l. n. 18/2020 sono stati sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e cioè per un periodo complessivo di 541 giorni.
Il medesimo articolo 68 dispone poi l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini di versamento dei tributi per eventi eccezionali e al secondo comma si occupa anche delle entrate tributarie locali. Al terzo comma, infine, dispone che l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Ne consegue che, ancorché il rinvio alla normativa risulti in una certa misura ermetico, il termine per la notifica delle cartelle delle entrate tributarie locali deve considerarsi essere stato sospeso per un periodo di
541 giorni.
Da quanto esposto, emerge la natura emergenziale della disciplina invocata dalla resistente, normativa, quindi, che, proprio per la sua natura eccezionale, non può che essere interpretata restrittivamente;
ne consegue che la fattispecie in esame non rientra nella previsione di legge poiché il termine per il versamento dell'imposta richiesta non scadeva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ma successivamente e cioè nell'anno 2023, con la conseguenza che, per quanto detto, non si applica la sospensione dell'art. 67-68 d.l. n. 18/2020».
8. Ha interposto appello l'Ufficio, sostenendo che la Corte sia incorsa in un evidente equivoco considerato che la proroga da applicare è quella prevista dal citato art. 68 -comma 4 bis- del D.L. 18/2020, che fa riferimento esclusivamente alla data di affidamento dei ruoli ad AdER che, se ricadente tra il periodo di sospensione ed il 31.12.2021, rientra tra quelle per cui è previsto lo slittamento del termine di notifica di 24 mesi, e quindi dal 31.12.2023 al 31.12.2025.
9. La parte privata è rimasta contumace sebbene sia stata ritualmente citata, giusta la seguente ricevuta di avvenuta consegna: il giorno 14/05/2025 alle ore 16:17:01 (+0200) il messaggio "Appello alla sentenza n.16328/27/24 della CGT di primo grado di Napoli depositata il 19.11.2021 - Resistente_1
[ENTRATE|AGEDP1NA|REGISTRO UFFICIALE|117115|14-05-2025][347822910|338778831]" proveniente da Email_1 ed indirizzato a Email_2 è stato consegnato nella casella di destinazione Identificativo messaggio: C904DAA2.0011C58F.
Email_3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova preliminarmente chiarire il thema decidendum.
2. Nel ricorso di primo grado è chiarito che in data 27 aprile 2024 è stata notificata alla ricorrente cura della Agenzia delle Entrate Riscossione, la cartella di pagamento n 07120210084216717000 emessa ai sensi dell'art. 36- bis d.P.R. n. 600/1973, con la quale è stato intimato alla stessa, il pagamento di complessivi
€ 732,17 quali somme iscritte a ruolo a seguito di Controllo automatizzati ex art. 36 DPR 600/73 bis Modello
PF anno d'imposta 2016 consegnato in data 25 luglio 2018.
3. L'assunto dell'Ufficio non è condivisibile.
4. Invero, va affrontata la questione dei rapporti tra l'art. 157 c. 3 D.L. n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) - che tratta specificamente la materia dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni fiscali -, ed il successivo art. 68 c. 4 bis D.L. n. 18 del 1920, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 7 ottobre 2020, n.
129, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, e modificato dall'art. 4, comma 1, del
D.L. 22 marzo 2021.
5. L'art. 68 c. 4 bis come successivamente modificato, prevede che: "Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui al comma 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a, b, e c, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, numero 77,
(ovvero le cartelle di pagamento ex art. 36 bis e 54 bis come quella impugnata) sono prorogati:
a) di 12 mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 13 aprile 1999, numero 112;
b) di 24 mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, numero
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".
Tale termine, deve, ad avviso della Corte, ritenersi inglobare quello inizialmente richiamato dall'art. 68 c. 1
D.L. n. 18 del 1920 di due anni (in relazione al disposto del richiamato art. 12 D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
159 ossia "fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione"), trattandosi di innovazione legislativa successivamente introdotta "in deroga ad ogni altra disposizione" e come da pacifico indirizzo delle Circolari di Agenzia delle Entrate per analoghe soluzioni interpretative della stessa norma sopra richiamate.
Tale sopravvenuta proroga di 24 mesi - esplicitamente riferita anche ai carichi relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lett. a), b) e c), del D.L. n. 34 del 2020 affidati a decorrere dal 08.03.2020 (anche se oltre il 31.12.2021) - è altresì evidentemente incompatibile con quella di 14 mesi del (solo) termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento 36 bis, stabilita dal medesimo art. 157, comma 3.
Il testo vigente del comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 - che prevede la suddetta proroga di 24 mesi - è difatti entrato in vigore in una data (23 marzo 2021) successiva a quella (2 marzo 2021) di entrata in vigore della L. n. 21 del 2021, che, nel convertire in legge il D.L. n. 183 del 2020, vi ha inserito anche l'art. 22-bis (il cui comma 1, lett. c), ha modificato il citato art. 157, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, per contemplare la menzionata proroga di 14 mesi).
Pertanto, con riferimento ai ruoli afferenti ai carichi, "relativi alle dichiarazioni di cui alle lett. a), b), e c)" dell'art. 157, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, affidati dall'8 marzo 2020 in poi, si realizzano i presupposti per l'applicazione, sia del criterio di specialità ex art. 15 Disp. Prel. cod. civ., sia del criterio della successione di norme nel tempo: con il risultato che l'art. 157, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, pur non essendo stato abrogato espressamente, è da ritenersi implicitamente soppresso dopo la entrata in vigore, successiva, dell'art. 68 comma 4 bis Decreto "Cura Italia".
Indi, e conclusivamente, la proroga del termine di decadenza per questa specifica fattispecie è di 24 mesi, non cumulabile con altre proroghe implicitamente abrogate, secondo il criterio di specialità e di successione di leggi nel tempo.
L'appello va pertanto rigettato, essendo L'Agenzia delle Entrate decaduta dal potere di notifica dell'atto impugnato, in scadenza non oltre, con proroga di 24 mesi, il 31 dicembre 2023.
6. In ogni caso, non si applica la proroga di 14 mesi (art. 157, comma 3, D.L. 34/2020) si applica ai termini ordinari che scadevano nel 2021 (come l'anno d'imposta 2017) e successivi, e non a quelli che scadevano nel 2020 (come l'anno d'imposta 2016).
7. Da ultimo, dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del DL n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.Lgs.
n. 159/2015, secondo l'indirizzo interpretativo espresso dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 25/E del
20 agosto 2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo. Per cui il 31 dicembre del secondo anno successivo al 2021 dovrebbe essere 31 dicembre 2023 e non al 31 dicembre 2025, come sostenuto nell'atto di appello.
8. Nulla sulle spese stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
TRONCONE FULVIO, OR
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3635/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16328/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210084216717000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7888/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda oggetto di lite.
2. La ricorrente Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 71202100842167 17 di
€ 732,17 a titolo di IRPEF e in seguito a controllo automatizzato ex art. 36-bis dpr 600/1973.
3. La cartella è stata emessa per iscrizione a ruolo successiva alla prodromica comunicazione di irregolarità
n. 13820991712 in seguito al controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 sul modello Unico/
Redditi per l'anno d'imposta 2016
4. La ricorrente ha affermato di aver ricevuto la comunicazione di irregolarità a seguito di decadenza dalla rateizzazione oltre il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di <
e comunque oltre l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo>>.
5. In definitiva, si è contestata la violazione dell'art. 25, co. 1, lett. a) d.P.R. n. 602/1973.
6. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, rilevando che la ricorrente, << in seguito alla comunicazione di irregolarità, aveva predisposto un piano di rateazione delle somme dovute. Ciò si evince a pagina 5 della cartella di pagamento nella parte relativa al “DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI
FORNITO DALL'ENETE CHE HA EMESSO IL RUOLO”. È specificato, infatti, che la contribuente è decaduta
“dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del
31-12-2018. Il piano di rateazione era formato da 8 rate ciascuna dell'importo di euro 78,75 per un totale di euro 630,01. La prima scadenza era fissata al 28-09-2018 mentre l'ultima al 30-06-2020 (…). la contribuente ha pagato solo la prima rata in data 06-09-2018. In questi casi, l'articolo di legge da applicare non è il 25, comma 1, lett. a) del D.P.R. 602/1973 bensì il comma 1, lett. c-bis) dello stesso articolo, il quale prevede che “il concessionario notifica la cartella di pagamento, […], a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: cbis) del terzo anno successivo a quello di decadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter” dello stesso D.P.R. 602/1973. Pertanto, il termine di decadenza per la notifica sarebbe dovuto essere il 31- 12-2023. Tuttavia, in virtù dell'art.68, comma 4 bis,
D.L. 18/2020 “i carichi , relativi alle entrat5e tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, […], sono prorogati: b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 12, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
7. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 16328/2024, depositata in data
19 novembre 2024, ha accolto il ricorso e compensato le spese, sulla base della seguente motivazione: «
Il ricorso è fondato.
Si deve, infatti, specificare che per effetto dell'art. 68 d.l. n. 18/2020 sono stati sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e cioè per un periodo complessivo di 541 giorni.
Il medesimo articolo 68 dispone poi l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini di versamento dei tributi per eventi eccezionali e al secondo comma si occupa anche delle entrate tributarie locali. Al terzo comma, infine, dispone che l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Ne consegue che, ancorché il rinvio alla normativa risulti in una certa misura ermetico, il termine per la notifica delle cartelle delle entrate tributarie locali deve considerarsi essere stato sospeso per un periodo di
541 giorni.
Da quanto esposto, emerge la natura emergenziale della disciplina invocata dalla resistente, normativa, quindi, che, proprio per la sua natura eccezionale, non può che essere interpretata restrittivamente;
ne consegue che la fattispecie in esame non rientra nella previsione di legge poiché il termine per il versamento dell'imposta richiesta non scadeva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ma successivamente e cioè nell'anno 2023, con la conseguenza che, per quanto detto, non si applica la sospensione dell'art. 67-68 d.l. n. 18/2020».
8. Ha interposto appello l'Ufficio, sostenendo che la Corte sia incorsa in un evidente equivoco considerato che la proroga da applicare è quella prevista dal citato art. 68 -comma 4 bis- del D.L. 18/2020, che fa riferimento esclusivamente alla data di affidamento dei ruoli ad AdER che, se ricadente tra il periodo di sospensione ed il 31.12.2021, rientra tra quelle per cui è previsto lo slittamento del termine di notifica di 24 mesi, e quindi dal 31.12.2023 al 31.12.2025.
9. La parte privata è rimasta contumace sebbene sia stata ritualmente citata, giusta la seguente ricevuta di avvenuta consegna: il giorno 14/05/2025 alle ore 16:17:01 (+0200) il messaggio "Appello alla sentenza n.16328/27/24 della CGT di primo grado di Napoli depositata il 19.11.2021 - Resistente_1
[ENTRATE|AGEDP1NA|REGISTRO UFFICIALE|117115|14-05-2025][347822910|338778831]" proveniente da Email_1 ed indirizzato a Email_2 è stato consegnato nella casella di destinazione Identificativo messaggio: C904DAA2.0011C58F.
Email_3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova preliminarmente chiarire il thema decidendum.
2. Nel ricorso di primo grado è chiarito che in data 27 aprile 2024 è stata notificata alla ricorrente cura della Agenzia delle Entrate Riscossione, la cartella di pagamento n 07120210084216717000 emessa ai sensi dell'art. 36- bis d.P.R. n. 600/1973, con la quale è stato intimato alla stessa, il pagamento di complessivi
€ 732,17 quali somme iscritte a ruolo a seguito di Controllo automatizzati ex art. 36 DPR 600/73 bis Modello
PF anno d'imposta 2016 consegnato in data 25 luglio 2018.
3. L'assunto dell'Ufficio non è condivisibile.
4. Invero, va affrontata la questione dei rapporti tra l'art. 157 c. 3 D.L. n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) - che tratta specificamente la materia dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni fiscali -, ed il successivo art. 68 c. 4 bis D.L. n. 18 del 1920, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 7 ottobre 2020, n.
129, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, e modificato dall'art. 4, comma 1, del
D.L. 22 marzo 2021.
5. L'art. 68 c. 4 bis come successivamente modificato, prevede che: "Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui al comma 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a, b, e c, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, numero 77,
(ovvero le cartelle di pagamento ex art. 36 bis e 54 bis come quella impugnata) sono prorogati:
a) di 12 mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 13 aprile 1999, numero 112;
b) di 24 mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, numero
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".
Tale termine, deve, ad avviso della Corte, ritenersi inglobare quello inizialmente richiamato dall'art. 68 c. 1
D.L. n. 18 del 1920 di due anni (in relazione al disposto del richiamato art. 12 D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
159 ossia "fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione"), trattandosi di innovazione legislativa successivamente introdotta "in deroga ad ogni altra disposizione" e come da pacifico indirizzo delle Circolari di Agenzia delle Entrate per analoghe soluzioni interpretative della stessa norma sopra richiamate.
Tale sopravvenuta proroga di 24 mesi - esplicitamente riferita anche ai carichi relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lett. a), b) e c), del D.L. n. 34 del 2020 affidati a decorrere dal 08.03.2020 (anche se oltre il 31.12.2021) - è altresì evidentemente incompatibile con quella di 14 mesi del (solo) termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento 36 bis, stabilita dal medesimo art. 157, comma 3.
Il testo vigente del comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 - che prevede la suddetta proroga di 24 mesi - è difatti entrato in vigore in una data (23 marzo 2021) successiva a quella (2 marzo 2021) di entrata in vigore della L. n. 21 del 2021, che, nel convertire in legge il D.L. n. 183 del 2020, vi ha inserito anche l'art. 22-bis (il cui comma 1, lett. c), ha modificato il citato art. 157, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, per contemplare la menzionata proroga di 14 mesi).
Pertanto, con riferimento ai ruoli afferenti ai carichi, "relativi alle dichiarazioni di cui alle lett. a), b), e c)" dell'art. 157, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, affidati dall'8 marzo 2020 in poi, si realizzano i presupposti per l'applicazione, sia del criterio di specialità ex art. 15 Disp. Prel. cod. civ., sia del criterio della successione di norme nel tempo: con il risultato che l'art. 157, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, pur non essendo stato abrogato espressamente, è da ritenersi implicitamente soppresso dopo la entrata in vigore, successiva, dell'art. 68 comma 4 bis Decreto "Cura Italia".
Indi, e conclusivamente, la proroga del termine di decadenza per questa specifica fattispecie è di 24 mesi, non cumulabile con altre proroghe implicitamente abrogate, secondo il criterio di specialità e di successione di leggi nel tempo.
L'appello va pertanto rigettato, essendo L'Agenzia delle Entrate decaduta dal potere di notifica dell'atto impugnato, in scadenza non oltre, con proroga di 24 mesi, il 31 dicembre 2023.
6. In ogni caso, non si applica la proroga di 14 mesi (art. 157, comma 3, D.L. 34/2020) si applica ai termini ordinari che scadevano nel 2021 (come l'anno d'imposta 2017) e successivi, e non a quelli che scadevano nel 2020 (come l'anno d'imposta 2016).
7. Da ultimo, dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del DL n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.Lgs.
n. 159/2015, secondo l'indirizzo interpretativo espresso dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 25/E del
20 agosto 2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo. Per cui il 31 dicembre del secondo anno successivo al 2021 dovrebbe essere 31 dicembre 2023 e non al 31 dicembre 2025, come sostenuto nell'atto di appello.
8. Nulla sulle spese stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.