Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2003, n. 15285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15285 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' 1 5285/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT S Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 5592/02 Dott. Stefano CICIRETTI Cron.31044 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere - Consigliere Dott. Michele DE LUCA Rep. Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Ud. 11/06/03 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: LL AR, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato OSCAR LOJODICE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in T persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso 1'Avvocatura e difeso dagli avvocati ALESSANDRO 2003 rappresentato VALENTE, giusta delega in calce alla 3606 RICCIO, NICOLA -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 877/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 31/01/02 - R.G.N. 742/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- 886 'N 64-0-11 35931 1930 VSSVI YE S IN V ALIDIU IⱭ 'OTTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. Con atto notificato il (giovedì) 31 gennaio 2002, la sig.ra RI AR ricorre, nei confronti dell'I.N.P.S., per la cassazione della sentenza resa tra le stesse parti, in materia pensionistica, dalla Corte di appello di Bari il 7 dicembre 2000 e pubblicata, mediante deposito in cancelleria, il 30 gennaio 2001. Il ricorso, notificato oltre il termine annuale previsto dall'art.327, primo comma, c.p.c. (termine per il quale non è applicabile la sospensione nel periodo feriale: art. 3, legge 7 ottobre 1969, n.742), è inammissibile. Non deve provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva dell'I.N.P.S. il quale si è limitato a depositare procura. P. T. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, addì 11 giugno 2003. IL PRESIDENTE Папо стил IL CONSIGLIERE ESTENSORE. IL CANCELLIER Depositato in Cancelleria A 13 OTT. 2003 M E R oggi, P U ANCELLIERE муе 559202.doc 3