Articolo 9 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 8Articolo 10
Versione
10 marzo 1948
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Versione
11 maggio 1983
Art. 9.
La Regione puo' affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la, riscossione dei propri tributi.
((La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
A tal fine la giunta regionale ha facolta' di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute)) ((2a)) ------------------ AGGIORNAMENTO (2a) La L. 13 aprile 1983, n. 122 , ha disposto (con l'art.5) che la modifica decorre dal 1 gennaio 1983.
Entrata in vigore il 11 maggio 1983
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