Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 25
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Eccezione di prescrizione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per deposito tardivo presso la Corte di Giustizia Tributaria, ben oltre il termine perentorio di 30 giorni. Inoltre, si rileva la regolarità delle notifiche delle cartelle prodromiche e degli atti interruttivi della prescrizione, per i quali non è stata presentata opposizione.

  • Inammissibile
    Mancanza di dimostrazione del calcolo degli interessi

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per deposito tardivo presso la Corte di Giustizia Tributaria, ben oltre il termine perentorio di 30 giorni. Inoltre, si rileva la regolarità delle notifiche delle cartelle prodromiche e degli atti interruttivi della prescrizione, per i quali non è stata presentata opposizione.

  • Inammissibile
    Mancata allegazione delle cartelle di riferimento

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per deposito tardivo presso la Corte di Giustizia Tributaria, ben oltre il termine perentorio di 30 giorni. Inoltre, si rileva la regolarità delle notifiche delle cartelle prodromiche e degli atti interruttivi della prescrizione, per i quali non è stata presentata opposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma
    Numero : 25
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo