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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 13/06/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAVANI ITALO, Giudice monocratico in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 232/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma - Str.dei Mercati 11/b 43126 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820239000066964000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2025 depositato il
16/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi del ricorso proposto avverso l'Agenzia Entrate-Riscossione, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento inerente due cartelle relative al recupero del mancato pagamento di due bolli riguardanti gli anni
2016 e 2017, portante una somma complessiva di €.542,53.
Avverso il suddetto atto è stato proposto il ricorso in esame, nel quale sono state eccepite le seguenti violazioni:
· Prescrizione non essendo mai state notificate le cartelle prodromiche;
· Mancata dimostrazione del calcolo degli interessi;
· Mancata allegazione delle cartelle di riferimento.
Viene quindi concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione, il tutto con il favore delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta in atti, si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia Entrate-Riscossione chiedendo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per palese violazione dell'art. 22 del D. Lgs.
n.546/1992, essendo stato, il ricorso, depositato presso la CGT ben oltre il termine perentorio di giorni trenta
(30).
Parimenti, in via preliminare e per mero tuziorismo, viene chiesta ulteriormente l'inammissibilità del ricorso per insussistenza delle presunte violazioni eccepite dando dimostrazione dell'avvenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, regolarmente notificati.
La resistente, infine, precisa che la cartella inerente al bollo dell'annualità 2016 (n. 078 2019 0000456838000) risulta spontaneamente pagata dalla ricorrente in data 21.04.2023, per cui il debito residuo si cristallizza nella sola annualità 2017 (cartella n.078 2019 0010087590000), pari ad €.199,61.
Viene pertanto concluso con la richiesta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
All'odierna seduta in pubblica udienza, alla sola presenza di parte resistente, vengono approfondite le argomentazioni della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, dopo aver esaminato la documentazione in atti e valutati gli approfondimenti intervenuti, dichiara l'inammissibilità del ricorso in esame.
Dalla documentazione in atti emerge chiaramente la violazione dell'art. 22 del D. Lgs. n.546/1992, in quanto il ricorso risulta depositato presso la CGT in data 14.05.2024, a fronte del deposito presso l'Agenzia in data
17.01.2024, ben oltre il termine perentorio di giorni trenta (30) e per il quale si ricade nell'inammissibilità.
Parimenti, si riscontra la regolarità delle notificazioni delle cartelle prodromiche e dei successivi atti interruttivi della prescrizione (preavviso di fermo amministrativo ed intimazione di pagamento), per i quali non risulta mai effettuata alcuna opposizione, da cui consegue una ulteriore inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21, sempre del D. Lgs. n. 546/1992.
Il Giudice monocratico, ravvisa pertanto la manifesta e totale infondatezza del ricorso proposto e ritiene quindi di dover applicare l'art. 47 ter – comma 3 - del D. Lgs. n.546/1992, procedendo alla definizione della controversia mediante emanazione di sentenza in forma semplificata.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.500,00.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 13/06/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAVANI ITALO, Giudice monocratico in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 232/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma - Str.dei Mercati 11/b 43126 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820239000066964000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2025 depositato il
16/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi del ricorso proposto avverso l'Agenzia Entrate-Riscossione, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento inerente due cartelle relative al recupero del mancato pagamento di due bolli riguardanti gli anni
2016 e 2017, portante una somma complessiva di €.542,53.
Avverso il suddetto atto è stato proposto il ricorso in esame, nel quale sono state eccepite le seguenti violazioni:
· Prescrizione non essendo mai state notificate le cartelle prodromiche;
· Mancata dimostrazione del calcolo degli interessi;
· Mancata allegazione delle cartelle di riferimento.
Viene quindi concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione, il tutto con il favore delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta in atti, si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia Entrate-Riscossione chiedendo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per palese violazione dell'art. 22 del D. Lgs.
n.546/1992, essendo stato, il ricorso, depositato presso la CGT ben oltre il termine perentorio di giorni trenta
(30).
Parimenti, in via preliminare e per mero tuziorismo, viene chiesta ulteriormente l'inammissibilità del ricorso per insussistenza delle presunte violazioni eccepite dando dimostrazione dell'avvenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, regolarmente notificati.
La resistente, infine, precisa che la cartella inerente al bollo dell'annualità 2016 (n. 078 2019 0000456838000) risulta spontaneamente pagata dalla ricorrente in data 21.04.2023, per cui il debito residuo si cristallizza nella sola annualità 2017 (cartella n.078 2019 0010087590000), pari ad €.199,61.
Viene pertanto concluso con la richiesta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
All'odierna seduta in pubblica udienza, alla sola presenza di parte resistente, vengono approfondite le argomentazioni della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, dopo aver esaminato la documentazione in atti e valutati gli approfondimenti intervenuti, dichiara l'inammissibilità del ricorso in esame.
Dalla documentazione in atti emerge chiaramente la violazione dell'art. 22 del D. Lgs. n.546/1992, in quanto il ricorso risulta depositato presso la CGT in data 14.05.2024, a fronte del deposito presso l'Agenzia in data
17.01.2024, ben oltre il termine perentorio di giorni trenta (30) e per il quale si ricade nell'inammissibilità.
Parimenti, si riscontra la regolarità delle notificazioni delle cartelle prodromiche e dei successivi atti interruttivi della prescrizione (preavviso di fermo amministrativo ed intimazione di pagamento), per i quali non risulta mai effettuata alcuna opposizione, da cui consegue una ulteriore inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21, sempre del D. Lgs. n. 546/1992.
Il Giudice monocratico, ravvisa pertanto la manifesta e totale infondatezza del ricorso proposto e ritiene quindi di dover applicare l'art. 47 ter – comma 3 - del D. Lgs. n.546/1992, procedendo alla definizione della controversia mediante emanazione di sentenza in forma semplificata.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.500,00.