Sentenza 26 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2001, n. 6067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6067 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1- 6067 /0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - LA CORTE SUPF1 M Oggetto SEZIONE REVINDICA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G. N. 5512/99 - Cron. 13216 Dott. Alfredo ConsigliereMENSITIERI - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Rep. 2207 Dott. Carlo - Consigliere CIOFFI Ud. 09/03/01 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE.. SENTEN ZA per diritti L. 3 sul ricorso proposto da: IL LI FO CC TO, elettivamente domiciliato in | ROMA VIA XXI APRILE 21 INT 1 SC 1, presso lo studio dell'avvocato RINA G., difeso dall'avvocato RINA CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
IT TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato COSTANZA A. 1 difeso dall'avvocati GIAMPIETRO FELICE, giusta delega in atti;
2001 controricorrente --- nonchè contro 432 -1- IA OM, CO TO, CO CO, RI NI, ENTE SVILUPPO AGRICOLO BASILICATAin persona del legale rapp.te p.t., IT TO;
- intimati avverso la sentenza n. 116/98 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 28/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato DE PROPRIS Elio, per delega dell'Avv.RINA depositata in udienza, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 18 febbraio 1985 RO ON NA conveniva davanti al Tribunale di Matera ON EL, CO AU, Nicola e Vittorio AR ed RI, SI AR esponeva: -di essere proprietario di un fondo in Policoro, che gli era stato venduto dall'E.S.A.B. in data 9 febbraio 1984, nel quale era compresa la particella n. 65 del foglio 10; -che ciascuno dei convenuti aveva occupato una porzione di tale particella;
sulla base di tali premesse l'attore chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione delle porzioni della particella in questione per ciascuno riportate nella perizia e nella planimetria allegate. I convenuti si costituivano resistendo alla domanda. Veniva chiamato in causa 1'E.S.A.B., che, costituitosi, deduceva che la pretesa di RO ON NA era infondata, in quanto si basava sul fatto che nell'atto di vendita in data 9 febbraio 1984 alla particella n. 65 era stata attribuita la superficie di ettari erroneamente 3 1.12.00, mentre la superficie effettiva era di are 38.40, in conformità all'atto di assegnazione. In via riconvenzionale chiedeva che venisse dichiarato che nell'atto in data 9 febbraio 1984 la superficie della particella n. 65, erroneamente indicata in rettificata in ettari ettari 1.12.00, andava 0.38.40. Con sentenza in data 27 giugno 1995 il Tribunale di Matera rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale. Contro tale decisione proponevano appello principale RO ON NA e appello incidentale l'E.S.A.B. La Corte di appello di Potenza con sentenza in data 28 maggio 1998 rigettava l'appello principale ed accoglieva l'appello incidentale. I giudici di secondo grado rilevavano che dallo stesso atto di vendita in data 9 febbraio 1984 risultava che oggetto del trasferimento era l'appezzamento di terreno di cui RO ON NA era assegnatario, costituito dalla particella 65/a, della superficie di are 38.40. Dagli atti di causa risultava che il prezzo di tale vendita era stato determinato in funzione di tale ultima superficie, per volendo aderire alla 4 tesi dell'appellante la vendita sarebbe stata nulla, in quanto mancante del prezzo per il trasferimento di una superficie pari a ettari 1.12.00. Sulla base di tali premesse i giudici di secondo grado ritenevano che andava accolto l'appello incidentale dell'E.S.A.B., dovendosi peraltro ritenere che la richiesta di correzione dell'errore nell'atto di vendita in data 9 febbraio 1984 andava rettamente intesa nel senso di richiesta di parziale annullamento di tale atto per errore sull'oggetto e di conseguente rettifica parziale del contenuto dello stesso. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione RO ON NA, con tre motivi. Resiste con controricorso ON EL. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, sostiene, innanzitutto, di avere sempre invocato, senza ottenere risposta, la inattaccabilità del suo acquisto dell'intera particella 65 per effetto della trascrizione dell'atto in data 9 febbraio 1984. La doglianza (a parte la sua infondatezza, in quanto la trascrizione risolve il conflitto tra più 5 ' ma non sana eventuali difetti del aventi causa titolo) è inammissibile, in quanto ha ad oggetto una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata, né il ricorrente, ai fini di una omessa pronuncia, indica specificamente in quanti atti essa era stata, invece, sollevata. Prosegue poi testualmente il ricorrente: L'altra violazione di legge che si rileva nella motivazione di cui alla sentenza ricorsa, relativa ai principi in tema di disponibilità e onere della prova. Il NA, oltre ad aver fatto rilevare in ambedue i gradi di giudizio che nell'atto a mezzo Dott. Zito dell'84 trascritto, è precisata non solo la superficie di Ha 1.60.00, ma sono rilevati con precisione i confini, e ad aver prodotto perizia di parte a mezzo Geom. Gentile descrivente i luoghi e con precisione le zone di terreno della p.tlla n. 65 che, pur acquistati dal NA, venivano e vengono abusivamente detenuti M dai convenuti, oggi ricorsi, ha chiesto e richiesto insistentemente nel caso potessero insorgere dubbi, consulenza tecnica d'ufficio, mai ammessa. На chiesto altresì, sempre in ossequio ai principi sull'onere della prova, а conferma della scrittura privata intercorsa tra il ricorrente e tale 6 MA Gaspare, con la quale veniva scritta e sottoscritta promessa di vendita di appezzamento di Ha 1.60.00, comprendente tutti i terreni del fondo oggetto della presente causa, prova, a mezzo del teste MA, anche questa mai ammessa. E' evidente la Violazione in cui incorre la Corte, violando i principi di disponibilità, onere della prova e valutazione della stessa, quando motiva, letteralmente "D'altro canto il NA non ha provato (né ha chiesto di provare) di avere mai posseduto l'intera particella 65"; ma se il NA, come detto in tutti gli atti di causa e nella perizia Gentile, agisce proprio per avere le porzioni di terreno di sua proprietà, ma che sono abusivamente occupati da altri"; nella su descritta perizia vi è l'analitica, minuziosa, descrizione dei terreni, occupati dai convenuti;
perché provare il possesso? Ma se è lo stesso NA che ricorre e descrive i terreni che pur facenti parte della part.lla 65 di sua proprietà non sono nel suo possesso e sono occupati abusivamente da altri? Anche tale doglianza non può trovare accoglimento. Il ricorrente, infatti, sulla sola base delle risultanze dell'atto in data 9 febbraio 1984 dà per proprietario dellascontato di essere diventato 7 per cui gli originari intera particella 65, convenuti devono considerarsi occupanti abusivi di porzioni della stessa. I giudici di merito, invece, hanno escluso la correttezza della premessa, in considerazione della erronea indicazione, nell'atto in data 9 febbraio 1984, dei dati catastali relativi al fondo trasferito e quindi hanno correttamente ritenuto che l'attuale ricorrente, per potere vittoriosamente esperire l'azione di revindica, avrebbe dovuto fornire la prova di un acquisto a titolo originario degli appezzamenti contesi. RO ON NA non svolge alcuna specifica censura contro la correttezza di tale ragionamento, per cui ne deriva la infondatezza delle censure (alcune delle quali di difficile comprensione) che hanno ad oggetto la mancata ammissione di prove che, nella prospettiva dei giudici di merito, nessuna influenza potevano avere sull'esito del giudizio. Con il secondo motivo il ricorrente sostanzialmente deduce che la Corte di appello di Potenza, avrebbe accolto, con riferimento al prezzo indicato nell'atto 9 febbraio 1984, una eccezione di errore ostativo mai dedotta e la cui fondatezza 8 non era stata mai provata. La doglianza è infondata. La sentenza impugnata, infatti, ha trattato la questione del prezzo con riferimento ad una (ipotetica) nullità della vendita e non ad una annullabilità per errore della stessa, svolgendo comunque argomentazioni ad abundantiam, che nessuna influenza hanno avuto sulla correttezza della sentenza impugnata, basata su altre (e decisive) considerazioni. Con il terzo motivo il ricorrente deduce testualmente: Error in procedendo (art. 360 n. 4 C. P. C.) per aver violato l'art. 112 C. P. C. La Corte di Appello, а prescindere dalla impugnata decisione sicuramente incorsa nel vizio di ultrapetizione ancor di più di extrapetizione: l'E.S.A.B., nelle conclusioni chiedeva di rigettare l'appello principale e accogliere quello incidentale con l'effetto di "dichiarare che la superficie della particella n. 65 del foglio 10 dell'agro di di Ha 0,38.40 e non di Ha 1.20.00Policoro rettificando in tal senso l'atto di vendita stipulato in data 09/02/1984. ".L'E.S.A. B. non ha affatto chiesto l'annullamento parziale dell'atto 9 di vendita, né la Corte perciò può sostituirsi ad esso interpretando e riformulando la richiesta "rettamente intendendola": ha pertanto deciso extrapetita o quantomeno ultrapetita. Anche tale doglianza è infondata, in quanto i giudici di merito si sono limitati a interpretare la domanda proposta dall'E.S.A.B. Il definitiva, il ricorso Va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di casszione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
60000 la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente 310000 al pagamento delle spese del giudizio di casxazione, inf avore del resitente, che liquida nella complessiva soma di lire 2131 7es di cui lire 2.000.000 per onorari. Roma 9 marzo 2001 fake Fy ри Арабяни IL CANCELLITRE C1 -Paolo Falando DEPOSITATO IN CANCELLERIA. Roma 26. APR. 2001. 1.70112003 alm 35771 IL LI C1 160,10 n. (euro. CEN (Doticon Mai Responsabl (Dr. M. ACCIO 10