Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 595 cod. pen.
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Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Potenza ha affermato che, in tema di diffamazione, "qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di "campagna di stampa" in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in "itinere"". Tribunale Potenza (GM Dott. Francesco Valente), 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.132 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto di citazione diretta a giudizio del 30 ottobre 2020 l'imputato Sc.An. è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2014, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
2 7 84/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. GENNARO MARASCA 3078 - Consigliere - Dott. ANTONIO BEVERE REGISTRO GENERALE N. 23248/2014 Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZU AZ N. IL 20/08/1953 avverso la sentenza n. 748/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 11/12/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. p udito il Pg in persona del sost.proc.gen. dott. U. De Augustinis, che ha chiesto rigettarsi il ricorso, udito il difensore, avv. M. La F. La Forgia per la PC De IM, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso e l'avv. G. Ferapepoli, in sost.ne dell'avv. A. Coccioli per la PC LA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
entrambi i predetti difensori hanno depositato conclusioni scritte e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. UL IO è imputato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto, intervistato da un giornalista del quotidiano "Il Meridiano", che redigeva un articolo dal titolo "Seguendo NI si incontra A", offendeva la reputazione personale e professionale di LA IP e De IM SA, magistrati in servizio presso la corte d'appello di AR;
in particolare, nel corpo del suddetto articolo, UL, resistente e soccombente nella causa civile innanzi al tribunale di AR (nella sezione composta, tra gli altri. dai suddetti magistrati), causa avente ad oggetto ricorso in materia elettorale per declaratoria di ineleggibilità dello stesso UL alla carica di consigliere regionale, dichiarava: "..mi sono ritrovato a difendermi dalle pugnalate alle spalle, inferte senza contegno e senza pudore, da una lobby politico-giudiziaria, che, senza alcun riguardo per le regole costituzionali di un paese che si fonda sulla democrazia, non disdegna di ricorrere, non solo a statuizioni e precetti giuridici assurdi, ma anche a veri e propri falsi nelle sentenze, pur di uccidere un risultato fondato sul voto libero di quasi 9000 elettori....".
1.1. UL è stato condannato dal tribunale di Lecce alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, liquidato in € 3000 ciascuno. oltre interessi legali.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello l'imputato e (incidentalmente) le parti civili;
la corte di appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in euro 7500 per ciascuna parte civile la somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno e ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado, condannando l'imputato alle ulteriori spese di giudizio.
3. Ricorre per cassazione il difensore di UL e deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché carenze dell'apparato motivazionale, con particolare riferimento al diniego della sussistenza della causa di giustificazione di cui all'articolo 51 cp.
3.1. Assume il ricorrente che le statuizioni di condanna a carico dell'imputato sono avvenute in assenza di effettive prove della sua responsabilità e che, per di più, la sentenza di secondo grado, attraverso una motivazione per relationem, ha semplicemente richiamato gli argomenti e le considerazioni del giudice di primo grado, senza dare risposta alle censure proposte con l'atto d'appello. In particolare, la corte leccese non si è resa conto che non sussiste l'offesa alla reputazione dei predetti magistrati, atteso che la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé, ma con il valore sociale che è attribuito alla persona. In secondo luogo, non si è tenuto conto del fatto che i querelanti non risultano minimamente indicati nell'articolo e neanche individuabili in base alla lettura dello stesso. Il riferimento che UL fa alla cattiva amministrazione della giustizia è generico e, attraverso di esso, non si può minimamente risalire alle persone del LA e del De IM. Attraverso asserzioni apodittiche e tautologiche il giudice di secondo grado afferma il contrario e in questo consiste il deficit probatorio. L'imputato, invitato a chiarire in udienza a chi intendeva riferirsi, ha affermato: "all'insieme che forma la giustizia, che è fatta di avvocati, giudici, procuratori generali". In ogni caso, l'articolo aveva un titolo che nulla aveva a che fare con la vicenda processuale del ricorrente ed è comparso a distanza di due anni da tale vicenda. Anche in considerazione di tali circostanze, la individuabilità dei querelanti era da escludere, ma, sul punto, la corte salentina non ha saputo fare altro che appiattirsi sulle motivazioni del primo giudicante. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel delitto di diffamazione, l'individuazione della persona offesa non può avvenire a seguito di intuizioni o soggettive congetture insorte in chi, per sua scienza personale e diretta, è consapevole di poter essere uno dei destinatari delle frasi offensive. Nel caso di specie si è verificato esattamente questo.
3.2. In ogni caso, le dichiarazioni di UL dovevano ritenersi scriminante sensi dell'articolo 51 cp, atteso che lo stesso aveva esercitato il suo legittimo diritto di critica, essendo stato vittima di una scorretta amministrazione della giustizia. A fronte di tale doglianza, la corte territoriale si limita ad escludere la scriminante attraverso un ragionamento inconferente e incoerente, rinviando ancora una volta alla decisione del primo giudice. E' certo peraltro che le dichiarazioni del ricorrente rispettano il principio della continenza ed anche quello della verità, atteso che i fatti accaduti e i fatti narrati coincidono perfettamente. È inoltre da aggiungere che, in tema di critica giudiziaria, proprio la corte di cassazione ha ritenuto che censurare l'operato dei magistrati deve ritenersi assolutamente legittimo, in quanto si tratta di un'attività che alimenta correttamente il dibattito democratico sull'amministrazione della giustizia.
3.3. Infine ulteriore, macroscopica violazione di legge e carenza motivazionale si riscontra nel supino accoglimento dell'appello incidentale delle parti civili, che non hanno minimamente provato, non solo l'entità del danno, ma la sussistenza dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e merita rigetto;
il ricorrente va condannato alle spese del grado.
2. L'imputato non ha mai negato di aver rilasciato al giornalista del quotidiano di cui al capo di imputazione le dichiarazioni riportate nell'articolo avente il titolo "Seguendo NI, si incontra A". Dunque, le censure sul deficit motivazionale circa la prova del fatto devono ritenersi non conferenti a tale aspetto, ma limitate alla individuabilità dei magistrati LA e De IM quali destinatari delle critiche.
2.1. Orbene, è assolutamente vero che i nomi dei due non compaiono nell'articolo, per come riportato nel capo d'imputazione, ma è altrettanto vero che i riferimenti fatti alla vicenda processuale che vedeva quale protagonista UL erano inequivoci e che, evidentemente nell'ambito giudiziario barese, detti riferimenti non potevano che condurre alla individuazione dei magistrati componenti la sezione che della controversia elettorale era occupata. Ne deriva che, sia pure con riferimento ad uno stretto ambito sociale e lavorativo, la individuazione delle persone cui erano dirette le feroci critiche del ricorrente era possibile è peraltro - agevole ad - opera, tanto dei colleghi, quanto del personale impiegatizio, quanto, infine, dei professionisti che frequentavano gli ambienti giudiziari baresi. E poi da rilevare che emerge dalla sentenza che il contenuto dell'articolo fu veicolato anche tramite internet, con la conseguenza dell'allargamento della platea dei fruitori (si pensi ai colleghi di LA e De IM non operanti in AR, nonché all'entourage politico di UL).
2.2. D'altra parte la giurisprudenza di questa corte (ASN 200818249-RV 239831; ASN 200515643-RV 232135 e, da ultimo, non ancora massimata, sez. quinta sent. 23579 ud. 17.2.2014, dep. 5.6.2014) ha chiarito più volte che,qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato ex art. 595 cp 3. Quanto alla offensività delle frasi pronunciate, essa non può essere messa in dubbio, atteso che accusare (senza fondamento) un magistrato di parzialità o addirittura di far parte di una lobby politico-giudiziaria, significa mettere in dubbio ✗ l'ubi consistam, etico e deontologico, della sua funzione.
4. Il linguaggio adoperato, poi, pur senza contenere espressioni volgari, è decisamente sferzante, in quanto l'intervistato si esprime con parole quali "pugnalata alle spalle", ovvero "uccisione di risultati fondati sul libero voto". Va anche considerato che le persone offese sono addirittura accusate di veri e propri reati, nella parte in cui gli si addebita di aver confezionato dei falsi. Che dunque le espressioni utilizzate siano da ritenersi offensive e non rispondenti al criterio della continenza è stato correttamente affermato dai giudici di merito.
5. Per i motivi sopra esposti non si può neanche ritenere sussistente la scriminante del diritto di critica, atteso che la critica consiste certamente nell'espressione della propria opinione, anche negativa, nei confronti dell'operato di terzi, ma nel momento in cui il criticante giunge ad accusare il criticato di veri e propri comportamenti antigiuridici (addirittura penalmente rilevanti), nel momento in cui lo accusa di aver tradito la funzione pubblica che è chiamato ad esercitare, deve, quanto meno, indicare il fondamento fattuale delle sue accuse, precisando donde abbia tratto il suo convincimento. In altre parole: la critica è svincolata dal presupposto della verità (essa non è oggettivamente vera o falsa, ma soggettivamente condivisibile o non condivisibile), ma non è svincolato da tale presupposto il fatto (azione, omissione, espressione verbale, ecc.) che si intenda criticare e che si addebita al criticato.
6. Infine, per quel che riguarda l'ammontare del risarcimento del danno, è di tutta evidenza che trattandosi di danno morale, si deve ricorrere a una valutazione di carattere equitativo. Tale tipo di valutazione non può che essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, qualora abbia soddisfatto l'esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento (ASN 200638948-RV 235024).
7. Il ricorrente va anche condannato al ristoro delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili, spese che si liquidano come da dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2500 (duemilacinquecento), oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 21 ottobre dell'anno 2014.- Il presidente- Gennaro Marasca L'estensore- Maurizio FumoделuiDevifiny DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 21 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise un