Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/06/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5561/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 19.06.25 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 19.06.25 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies ul- timo comma c.p.c., come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabi- le al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo del procedimento;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5561/2024, avente ad oggetto: appello-
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( ), rapp.to e difeso dall' Avv. Walter Parte_1 CodiceFiscale_1
Di Bello, (C.F. ), con il quale elettivamente domicilia in C.F._2
San Cipriano D'Aversa (CE) alla Via Starza n°8, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F. , con sede in Mogliano Veneto Controparte_1 P.IVA_1
(TV), Via Marocchesa nr 14, in persona dei suoi legali rappresentanti dott.
[...]
(C.F. ) e dott. ( Controparte_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3 [...]
), quale impresa designata a norma dell'art 286 del Decreto Le- C.F._4 gislativo nr 209 del 07.09.2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Mallardo
( )in virtù di procura in atti;
C.F._5
-Appellata-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 19.6.25 trattata con modalità cartolare.
Per la società appellata: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 19.6.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Il signor ha proposto appello avverso la sentenza n.387\2024, Parte_1 emessa in data 14 febbraio 2024 dal giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Vincenzina Esposito, con cui è stata rigettata la domanda attorea.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno appellante ha convenuto in giudizio la nella qualità di gestore del fondo di Controparte_1 garanzia per le vittime della strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni su- biti in ragione di un sinistro in cui è rimasto coinvolto, causato da un veicolo rima- sto sconosciuto.
L'appellante ha dedotto che con il proprio motociclo lungo via Eufrosina in Graz- zanise è stato investito da un'autovettura proveniente dal via Enrico Lauro, la quale
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si sarebbe immessa a forte velocità nella carreggiata principale, omettendo di ri- spettare il segnale di stop e l'obbligo di precedenza.
Ha sostenuto, inoltre, di non aver potuto rilevare la targa del veicolo investitore a causa delle condizioni fisiche conseguenti dall'urto che gli hanno impedito di iden- tificare l'autore del fatto il quale si è immediatamente dato alla fuga.
L'appellante ha contestato il rilievo del giudice di primo grado circa l'asserita tar- dività della denuncia-querela sporta oltre un mese dopo il fatto, rilevando che il ri- tardo è dipeso dal suo stato di salute, che non gli ha consentito un'immediata pre- sentazione presso le autorità.
Infine, ha censurato l'interpretazione delle testimonianze assunte, ritenendo che en- trambi i testimoni abbiano confermato in maniera coerente e concordante la dina- mica del sinistro da lui descritta contrariamente a quanto ritenuto nella motivazio- ne della sentenza impugnata. Ha concluso chiedendo : Nel merito, previa riforma integrale della Sentenza n. 387/2024, accertare la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto non identificata nella produzione dell'evento lesivo de quo;
Per l'effetto condannare la Controparte_4
, in P.L.R.P.T., al risarcimento dei danni materiali, patiti dall'istante
[...] [...]
in conseguenza dell'incidente da quantificarsi in € 5.200,00, come da ri- Parte_2 sultanze Consulenza Medica di Parte oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo;
Condannare, altresì, la
[...]
alla refusione di spese diritti ed onora- Controparte_4 ri di causa per il primo e per il secondo grado di giudizio oltre ad IVA e CPA co- me per legge ed oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. In subordine, qualora l'illustrissimo Giudice di Appello lo ritenesse opportuno, inte- grare la prova testimoniale con i testi già escussi per le precisazioni di cui sopra”.
La società appellata, si è costituita in giudizio contestando integral- CP_4 mente le richieste dell'appellante ritenendole destituite di fondamento logico e giu- ridico.
In particolare, l'appellante ha contestato il deposito, unitamente all'atto di appello, della produzione documentale di primo grado e di una relazione cinematica mai esibita nel giudizio di primo grado. Peraltro, ha eccepito la violazione del principio del contraddittorio e ha chiesto lo stralcio della predetta relazione.
Inoltre ha rilevato che non risulta agli atti del giudizio di primo grado alcun deposi- to della relazione medico legale richiamata nell'atto di appello. Ha quindi chiesto
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lo stralcio di tale documento trattandosi di produzione fuori termine in violazione dell'articolo 320 c pc. La ha richiamato le deposizioni dei testi escussi CP_4 all'udienza del 29 maggio, evidenziando che le dichiarazioni rese dei signori Pt_3
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e appaiono tra loro simili ma contraddittorie rispetto alla dinamica CP_5 del sinistro descritto.
Ha eccepito l'inverosimiglianza dell'urto tra la parte anteriore destra del veicolo e il lato destro del ciclomotore, considerata la presunta traiettoria del veicolo pirata che, provenendo da sinistra e svoltando a sinistra, avrebbero logicamente dovuto impattare con la parte sinistra del ciclomotore.
Ha infine sostenuto che il giudice di prime cure ha correttamente valutato sia le prove documentali sia quelle testimoniali, giungendo a conclusione logica e coe- rente nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu- dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice, non potendosi condividere interpretazioni rigide o di carattere formale.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello, sia in merito all'indicazione specifica dei capi impugnati, sia infine con riferimento al- le richieste formulate nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a
Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale
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della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassa- zione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragio- ne più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle solu- zioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordina- ta - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez.
VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è infondato e pertanto deve essere ri- gettato, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verificazione del sinistro e, più in particolare, della dinamica con cui lo stesso si sarebbe verificato, dovendosi pertanto ritenere condivisibili le considerazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Dunque, deve affermarsi che il giudice di prime cure abbia attentamente e corret- tamente valutato gli elementi istruttori emersi nel primo grado del giudizio.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, si osserva che gli atti del presente giudizio non risulta alcun accer- tamento effettuato da parte delle autorità competenti, né risulta documentato l'in- tervento dei sanitari del servizio del 118.
Ciò, nonostante quanto rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio, ove si rife- risce che il signor lamentava dolori tali da impedirgli persino di ri- Parte_1 levare la targa veicolo responsabile del sinistro e datosi alla fuga.
Va peraltro rilevato che, pur essendo stati escussi nel presente giudizio due testi- moni presenti al momento del fatto, neppure questi sono stati in grado di fornire elementi utili all'individuazione del veicolo pirata.
Tale circostanza rileva ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio in conformità
a quanto previsto dall'art. 2967 Codice civile, secondo cui chi vuol far valere un di- ritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
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La giurisprudenza ha altresì chiarito che l'onere della prova grava sulla parte che intende avvalersi degli effetti giuridici della propria domanda, non potendosi sup- plire alla mancanza di riscontri oggettivi con mere allegazioni soggettive, ancor- ché circostanziate. (Cass.Civ.,Sez III, 30 novembre 2018 n.30.922).
Nel caso di specie, la mancata identificazione del veicolo cosiddetto “pirata", no- nostante la presenza di 2 testimoni e la descrizione dell'accaduto, incide negativa- mente sulla veridicità dell'accaduto e di conseguenza sull'attivazione del risarci- mento dei danni da parte del fondo di garanzia per le vittime della strada, il cui in- tervento presuppone tra l'altro la prova dell'esistenza e dell'effettiva dinamica del sinistro, non potendo essere fondato su affermazioni prive di adeguato riscontro probatorio.
Ulteriore circostanza di rilievo attiene alla dinamica del sinistro così come prospet- tata da parte appellante, nonché dei testimoni escussi. Non risulta infatti compren- sibile come un veicolo proveniente da destra possa aver impattato la parte sinistra del motociclo.
Qualora come confermato dalla convenuta, il veicolo pirata provenisse effettiva- mente da una strada posta alla destra della marcia del ciclomotore e avesse effet- tuato una manovra di svolta a sinistra, l'urto, in un contesto coerente, avrebbe vero- similmente dovuto coinvolgere la parte destra del ciclomotore nella parte anteriore o laterale sinistra del veicolo investitore. Appare dunque poco plausibile che il punto di impatto possa trovarsi esclusivamente sulla parte sinistra del ciclomotore.
Tale incongruenza rafforza la necessità di una approfondita ricostruzione dinamica dell'evento anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini dell'accertamento della responsabilità in materia di circolazione stra- dale, il giudice è tenuto a valutare criticamente la coerenza logica e tecnica della ricostruzione del sinistro in relazione alle lesioni e i danni rilevati sui veicoli coin- volti (Cass.Civ.,Sez III, 7 febbraio 2018,n.3010).
Altra circostanza rilevante è rappresentata dalle dichiarazioni rese in sede di escus- sione testimoniale dai sig.ri e , i quali hanno entrambi CP_5 Tes_1 affermato di essere stati presenti al momento del sinistro.
Ciò nonostante, pur trovandosi sul luogo del fatto e potenzialmente in grado di os- servare quanto accaduto, nessuno dei due è stato in grado di rilevare il numero di targa del veicolo coinvolto e datosi alla fuga.
Tale omissione, incide sull'attendibilità e completezza della ricostruzione offerta in giudizio, in quanto la giurisprudenza ha più volte ribadito che “la prova testimo-
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niale per essere idonea a supportare la ricostruzione di un evento dannoso, deve essere precisa, circostanziata e coerente con le risultanze oggettive di causa
(Cass.Civ.,,Sez III,22 gennaio 2020 n.1425).
In mancanza di riscontri certi e obiettivi anche la testimonianza diretta perde effi- cacia probatoria, specialmente laddove siano carenti gli elementi essenziali come l'identificazione del veicolo coinvolto.
Ciò si dice in quanto è' onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dovuto ad un sinistro con un veicolo sconosciuto dimostra- re che il sinistro si sia verificato per responsabilità del conducente del veicolo ri- masto sconosciuto e che quest'ultimo non sia stato identificato per colpa non impu- tabile al danneggiato.
Dunque, l'onere della prova ha ad oggetto sia la presenza di un veicolo non identi- ficato, sia il fatto che la mancata identificazione non sia riconducibile a colpa della vittima.
Nel caso in esame non può dirsi provata né la prima né la seconda circostanza.
Per quanto concerne la prova che la mancata identificazione non sia riconducibile a colpa dell'attore, va detto quanto segue.
La circostanza che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenta un fatto che può ritenersi dimostrato con la denuncia alle competenti autorità di poli- zia e con la prova che le indagini da questa compiute ovvero disposte dall'autorità giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito ne- gativo.
Irrilevante deve ritenersi l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante ri- masto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovve- ro perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolge- re direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione.
Orbene, nel caso di specie, l'attore si è limitato a dichiarare ai sanitari che gli han- no prestato le prime cure, di essere stato vittima di “un incidente in strada”.
Nulla è stato specificato in merito alla presenza di un veicolo rimasto sconosciuto, né successivamente, e comunque in tempi ragionevoli, è stata sporta una querela
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per consentire alle autorità di attivare le indagini, dopo essere venuti a conoscenza dei fatti relativi alla presenza del veicolo sconosciuto.
A ciò deve aggiungersi la circostanza che, nel corso del giudizio, è stata segnalata dall'attore la presenza di testimoni in grado di riferire in merito alla dinamica del sinistro, mentre non emergono elementi idonei a ritenere che l'istante abbia messo a conoscenza le autorità della presenza di testi che potessero offrire supporto nelle indagini.
Dunque, non può dirsi provato che la mancata identificazione del veicolo investito- re non sia riconducibile a colpa del danneggiato.
Tali elementi vanno valutati unitamente alla seguente ulteriore considerazione.
Va considerato infatti che la dinamica denunciata presso il pronto soccorso, oltre a fare riferimento esclusivamente ad un incidente stradale e non alla presenza di un veicolo rimasto sconosciuto, risulta non idonea anche sotto altro profilo ad indurre a concludere che la domanda sia fondata.
Infatti, va attribuito rilievo dirimente alle dichiarazioni rilasciate dalla stessa parte attorea al pronto soccorso nell'immediatezza del fatto e riportate sulla scheda re- datta e rilasciata dalla struttura sanitaria che ha provveduto ad offrire le prime cure all'attore.
Nel certificato n. 2019033051si legge testualmente quanto segue: “incidente in strada”.
Orbene, viene in rilievo una dichiarazione stragiudiziale, proveniente dalla stessa parte attorea, resa ai sanitari che hanno prestato le prime cure al momento del fatto.
Per completezza, va evidenziato che il paziente, nel momento in cui riceveva la cu- ra presso il pronto soccorso ove veniva trasportato era perfettamente lucido e con- sapevole della situazione.
A fronte di quanto sopra osservato, si rileva un'ulteriore rilevante incongruenza tra le allegazioni svolte nei diversi atti del presente giudizio in particolare, nell'atto di appello si afferma che il soggetto investito non sarebbe stato in grado di rilevare il numero di targa del veicolo in fuga in quanto riverso a terra dolorante per le lesioni riportate.
Tuttavia, tale circostanza contrasta con quanto riportato nell'atto introduttivo pre- sente il giudizio e soprattutto con quanto emerge dalla documentazione sanitaria acquisita, in particolare dal certificato di accesso al pronto soccorso, nel quale alla voce “circostanze” è riportato: “incidente stradale con auto.”
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Inoltre, dallo stesso referto emerge che il signor è giunto presso la struttura Pt_1 ospedaliera con mezzi propri, omettendo qualunque riferimento a un eventuale epi- sodio di omissione di soccorso.
Tali elementi evidenziano un quadro probatorio frammentario e contraddittorio nel quale non appare possibile una ricostruzione certa circa la reale dinamica del sini- stro e in particolare la modalità con cui si sarebbero verificati i fatti allegati a fon- damento della domanda.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata, condividendosi le ragioni che hanno indotto il giudice di primo a riget- tare la domanda di risarcimento.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della parte appellata, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 30.06.2025
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Il Giudice
Maria Del Prete
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