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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/12/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 14232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 14232/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 3.12.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dagli Controparte_1 C.F._1 avv.ti Beghetto Chiara Maria Giovanna e Zandonà Emanuele
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Tenti Parte_1 C.F._2
Silvia, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“1. La signora continuerà a vivere nella casa coniugale di sua Controparte_1 esclusiva proprietà, a lei assegnata, unitamente ai figli minori e Per_1 Per_2
2. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto non è previsto alcun contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
pagina 1 di 5 3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori ma con residenza Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Entrambi i genitori dovranno partecipare attivamente alla vita scolastica ed extrascolastica dei figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite mediche, impegni sportivi e ricreativi), impegnandosi a comunicare all'altro qualsiasi notizia inerente tali aspetti. Il signor avrà il Pt_1 diritto/dovere di tenere con sé i figli minori e a fine settimana Per_1 Per_2 alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 17.30 con prelievo dei figli dall'abitazione materna fino al lunedì mattina quando li riporterà presso l'abitazione materna prima dell'inizio delle lezioni scolastiche e almeno un giorno infrasettimanale (giovedì) dalle ore 17.30 con prelievo dei figli dall'abitazione materna e fino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà a casa della madre. Il signor si impegna ed obbliga altresì a Pt_1 mantenere inalterate le abitudini dei figli (frequentazione amici, partecipazione ACR etc) durante i giorni di permanenza degli stessi presso la di lui abitazione. Durante il periodo delle vacanze estive il signor terrà con sé figli almeno 15 giorni, anche Pt_1 non continuativi, da stabilirsi concordemente tra i coniugi entro il mese di maggio di ogni anno. Resta inteso che nel caso in cui uno dei due genitori desiderasse effettuare con i figli minori una vacanza e/o un soggiorno all'estero sarà sempre necessario il consenso scritto dell'altro genitore. Tutti i periodi di festività nazionali verranno suddivisi tra entrambi i genitori, con alternanza degli stessi (dal 23/12 al 30/12 e dal
31/12 al 6/1 per le festività natalizie – Pasqua e Pasquetta alternate di anno in anno, tutte le ulteriori festività alternate). I figli trascorreranno con il padre il compleanno di questo ed il giorno della festa del papà, con la madre il compleanno della stessa e la festa della mamma, anche ove tali periodi coincidano con i tempi di permanenza dell'altro genitore. Il compleanno e il giorno dell'onomastico dei figli verrà festeggiato con entrambi i genitori, che si accorderanno su tempi e modalità. Eventuali rinvii o impedimenti ai tempi di permanenza dei ragazzi col padre verranno recuperati, previo accordo. Entrambi i genitori permetteranno ai figli di partecipare a ricorrenze pagina 2 di 5 e festività dei rispettivi rami familiari;
ove tali periodi coincidessero con i tempi di permanenza del genitore non collocatario, verranno recuperati previo accordo;
allo stesso modo il IG. provvederà a comunicare con anticipo (ove possibile) cambi Pt_1 di turno lavorativi o impedimenti che comportino ritardi nel prelevare o accompagnare i figli.
4. In considerazione dei redditi dei ricorrenti e del collocamento prevalente dei minori presso la madre, il sig. si impegna ed obbliga a versare alla sig.ra , a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento) ossia € 200,00=per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, tramite accredito su Carta Postepay intestata alla moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Padova. I coniugi concordano che devono considerarsi straordinarie e quindi ripartite al 50% tra gli stessi anche la quota per la mensa scolastica e l'abbonamento mensile per il trasporto scolastico dei figli. Con particolare riguardo all'abbonamento per il trasporto scolastico i coniugi, onde evitare futuri contrasti, stabiliscono che lo stesso venga acquistato mensilmente e non annualmente. L'assegno unico per i figli verrà richiesto nella misura del 100% dalla sig.ra Controparte_1
e dalla stessa integralmente trattenuto. I coniugi hanno concordato che per il corrente anno sportivo 2025/2026 la spesa per l'attività sportiva di tennis del figlio Per_2 verrà sostenuta dal IG. mentre l'attività sportiva del figlio (palestra) Pt_1 Per_1
e l'ulteriore corredo verrà sostenuta dalla IG.ra . Per le successive annate CP_1 sportive le spese per le attività svolte dai figli verranno ripartite a 50% tra i genitori.
Le spese per le ripetizioni scolastiche del figlio verranno suddivise al 50% Per_1 tra i coniugi, previo preventivo accordo tra gli stessi.
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti o documenti di identità validi per l'espatrio, così come prestano il consenso per il rilascio dei predetti documenti per entrambi i figli.
6. Con l'esatto adempimento di quanto previsto al punto 4 che precede, i signori Pt_1
e dichiarano di aver tra loro definito ogni questione patrimoniale derivante CP_1 dal pregresso rapporto di coniugio e di non aver più null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione e/o causa dedotta e/o deducibile dallo stesso.
pagina 3 di 5 7. I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione avverso l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte del Tribunale di Padova alla quale prestano sin d'ora acquiescenza.
8. Le Spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.2024, e , premesso Controparte_1 Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in data 20.8.2000 in Avellino, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, al n.202, parte II, serie A, anno
2000, che dall'unione coniugale erano nati i figli , in data 5.4.2007, e Per_1 Per_2 in data 11.2.2016, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza del 14.1.2025, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza in data 28.1.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 17.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.151/2025, in data 28/30.1.2025, passata in giudicato il 30.1.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto degli accordi delle parti, riportati in premessa, che non presentano profili di illegittimità e non appaiono in contrasto con l'interesse dei figli. pagina 4 di 5 Le spese del procedimento vanno compensate, attesa la natura del giudizio e l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in data 20.8.2000 in Avellino, trascritto nel registro degli atti
[...] Parte_1 di matrimonio del medesimo Comune, al n.202, parte II, serie A, anno 2000;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 14232/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 3.12.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dagli Controparte_1 C.F._1 avv.ti Beghetto Chiara Maria Giovanna e Zandonà Emanuele
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Tenti Parte_1 C.F._2
Silvia, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“1. La signora continuerà a vivere nella casa coniugale di sua Controparte_1 esclusiva proprietà, a lei assegnata, unitamente ai figli minori e Per_1 Per_2
2. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto non è previsto alcun contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
pagina 1 di 5 3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori ma con residenza Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Entrambi i genitori dovranno partecipare attivamente alla vita scolastica ed extrascolastica dei figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite mediche, impegni sportivi e ricreativi), impegnandosi a comunicare all'altro qualsiasi notizia inerente tali aspetti. Il signor avrà il Pt_1 diritto/dovere di tenere con sé i figli minori e a fine settimana Per_1 Per_2 alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 17.30 con prelievo dei figli dall'abitazione materna fino al lunedì mattina quando li riporterà presso l'abitazione materna prima dell'inizio delle lezioni scolastiche e almeno un giorno infrasettimanale (giovedì) dalle ore 17.30 con prelievo dei figli dall'abitazione materna e fino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà a casa della madre. Il signor si impegna ed obbliga altresì a Pt_1 mantenere inalterate le abitudini dei figli (frequentazione amici, partecipazione ACR etc) durante i giorni di permanenza degli stessi presso la di lui abitazione. Durante il periodo delle vacanze estive il signor terrà con sé figli almeno 15 giorni, anche Pt_1 non continuativi, da stabilirsi concordemente tra i coniugi entro il mese di maggio di ogni anno. Resta inteso che nel caso in cui uno dei due genitori desiderasse effettuare con i figli minori una vacanza e/o un soggiorno all'estero sarà sempre necessario il consenso scritto dell'altro genitore. Tutti i periodi di festività nazionali verranno suddivisi tra entrambi i genitori, con alternanza degli stessi (dal 23/12 al 30/12 e dal
31/12 al 6/1 per le festività natalizie – Pasqua e Pasquetta alternate di anno in anno, tutte le ulteriori festività alternate). I figli trascorreranno con il padre il compleanno di questo ed il giorno della festa del papà, con la madre il compleanno della stessa e la festa della mamma, anche ove tali periodi coincidano con i tempi di permanenza dell'altro genitore. Il compleanno e il giorno dell'onomastico dei figli verrà festeggiato con entrambi i genitori, che si accorderanno su tempi e modalità. Eventuali rinvii o impedimenti ai tempi di permanenza dei ragazzi col padre verranno recuperati, previo accordo. Entrambi i genitori permetteranno ai figli di partecipare a ricorrenze pagina 2 di 5 e festività dei rispettivi rami familiari;
ove tali periodi coincidessero con i tempi di permanenza del genitore non collocatario, verranno recuperati previo accordo;
allo stesso modo il IG. provvederà a comunicare con anticipo (ove possibile) cambi Pt_1 di turno lavorativi o impedimenti che comportino ritardi nel prelevare o accompagnare i figli.
4. In considerazione dei redditi dei ricorrenti e del collocamento prevalente dei minori presso la madre, il sig. si impegna ed obbliga a versare alla sig.ra , a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento) ossia € 200,00=per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, tramite accredito su Carta Postepay intestata alla moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Padova. I coniugi concordano che devono considerarsi straordinarie e quindi ripartite al 50% tra gli stessi anche la quota per la mensa scolastica e l'abbonamento mensile per il trasporto scolastico dei figli. Con particolare riguardo all'abbonamento per il trasporto scolastico i coniugi, onde evitare futuri contrasti, stabiliscono che lo stesso venga acquistato mensilmente e non annualmente. L'assegno unico per i figli verrà richiesto nella misura del 100% dalla sig.ra Controparte_1
e dalla stessa integralmente trattenuto. I coniugi hanno concordato che per il corrente anno sportivo 2025/2026 la spesa per l'attività sportiva di tennis del figlio Per_2 verrà sostenuta dal IG. mentre l'attività sportiva del figlio (palestra) Pt_1 Per_1
e l'ulteriore corredo verrà sostenuta dalla IG.ra . Per le successive annate CP_1 sportive le spese per le attività svolte dai figli verranno ripartite a 50% tra i genitori.
Le spese per le ripetizioni scolastiche del figlio verranno suddivise al 50% Per_1 tra i coniugi, previo preventivo accordo tra gli stessi.
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti o documenti di identità validi per l'espatrio, così come prestano il consenso per il rilascio dei predetti documenti per entrambi i figli.
6. Con l'esatto adempimento di quanto previsto al punto 4 che precede, i signori Pt_1
e dichiarano di aver tra loro definito ogni questione patrimoniale derivante CP_1 dal pregresso rapporto di coniugio e di non aver più null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione e/o causa dedotta e/o deducibile dallo stesso.
pagina 3 di 5 7. I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione avverso l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte del Tribunale di Padova alla quale prestano sin d'ora acquiescenza.
8. Le Spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.2024, e , premesso Controparte_1 Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in data 20.8.2000 in Avellino, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, al n.202, parte II, serie A, anno
2000, che dall'unione coniugale erano nati i figli , in data 5.4.2007, e Per_1 Per_2 in data 11.2.2016, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza del 14.1.2025, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza in data 28.1.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 17.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.151/2025, in data 28/30.1.2025, passata in giudicato il 30.1.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto degli accordi delle parti, riportati in premessa, che non presentano profili di illegittimità e non appaiono in contrasto con l'interesse dei figli. pagina 4 di 5 Le spese del procedimento vanno compensate, attesa la natura del giudizio e l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in data 20.8.2000 in Avellino, trascritto nel registro degli atti
[...] Parte_1 di matrimonio del medesimo Comune, al n.202, parte II, serie A, anno 2000;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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