Sentenza 1 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la decisione del giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale delle parti. Con riferimento al principio di conservazione del negozio previsto dall'art. 1367 Cod. Civ., va ritenuto che nel dubbio, le singole clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, e che attraverso l'interpretazione va attribuita al patteggiamento una portata conforme alla effettiva volontà delle parti consenzienti, anche se manifestata in forma impropria ed imprecisa e cioè non perfettamente adeguata allo scopo perseguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/1998, n. 6506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6506 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. CONSOLI PE PRESIDENTE del 1.12.1998
1. Dott. JETTI GUIDO CONSIGLIERE SENTENZA
2. " ON NC " N.6506
3. " LA AT " REGISTRO GENERALE
4. " CA PE " N.14156/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo nel processo a carico di:
ME AN n. Marsala l'8.3.1942
avverso la sentenza del Pretore di Marsala, emessa ai sensi dell'art.444 c.p.p. l'11.2.1998
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marrone Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per 1 annullamento con rinvio della sentenza.
M O T I V I
Il Procuratore Generale di Palermo ha proposto ricorso avverso la sentenza del Pretore che ha applicato all'imputata la pena di mesi 5 e giorni lo di reclusione e lire 200.000 di multa per i reati A) di cui all'art 1 L. 386/1990 per avere emesso numerosi assegni (elencati) senza l'autorizzazione del trattario;
B) di cui all'art. 2 stessa legge per avere emesso un assegno privo di copertura, unificati sotto il profilo della continuazione.
Sostiene il Procuratore Generale ricorrente che il Pretore ha errato ad aumentare la pena inflitta all'imputato, ex art. 81 cpv. c.p., con la multa di lire 200.000, avendo ritenuto la continuazione con il reato di cui al capo B). Ed invero, il giudice di primo grado avrebbe dovuto aumentare la pena base per il più grave delitto di cui al capo A) con la pena della reclusione, applicando, al caso di specie, quella giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte secondo cui una volta ritenuta la continuazione tra più reati il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati satelliti non esplica più efficacia alcuna, dovendosi aumentare la pena prevista per la violazione più grave senza che rilevi la qualità della pena prevista per i reati satelliti (Cass. S.U. 30.4.1992, n. 4901). Il ricorso non è fondato
In tema di patteggiamento, la decisione del giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale delle parti;
è applicabile qui, il principio di conservazione del negozio previsto dall'art. 1367 Codice Civile: nel dubbio, le singole clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto;
attraverso l'interpretazione va attribuita al patteggiamento una portata conforme alla effettiva volontà delle parti consenzienti, anche se manifestata in forma impropria ed imprecisa e cioè non perfettamente adeguata allo scopo perseguito.
Nel caso in esame, la configurazione della continuazione tra i due delitti quello di cui all'art. 1 L. 386/90 e l'unico delitto di cui all'art. 2 stessa legge, non è adeguata allo scopo che le parti volevano conseguire.
Il profilo giuridico della volontà delle parti, recipita dalla decisione pretorile è, invece, agevolmente ricostruibile nel senso che è configurabile la continuazione tra tutti i 47 reati di cui all'art. 1 L. 386/90, mentre è valutatibile autonomamente il reato di cui all'art. 2 L. 386/90 che riguarda una fattispecie diversa dalle altre, avendo ad oggetto l'unico assegno privo di copertura, emesso il 30.7.1993 prima cioè di tutti quelli emessi dal 21-10.1993 in poi, senza l'autorizzazione del trattario.
Alla luce di tale impostazione, la sanzione inflitta per il reato di cui al capo B), non appare violatrice del principio (richiamato dal ricorrente) affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, tenuto conto che la sanzione inflitta (lire 200.000 di multa) corrisponde al minimo della pena pecuniaria previsto per il reato di cui all'art 2 che è di lire 300.000 (diminuita ex art. 444 c.p.p.).
P Q. M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 1999