Articolo 22 della Legge 22 dicembre 1990, n. 401
Articolo 21Articolo 23
Versione
29 dicembre 1990
Art. 22. (Norme di rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge si applicano, per il personale dell'area della promozione culturale del Ministero nonche' del ruolo degli esperti di cui all'articolo 11, la normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero e l'ordinamento di settore del Ministero stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge restano in vigore, per il personale in servizio presso le istituzioni culturali italiane e straniere all'estero diverso da quello dell'area della promozione culturale del Ministero, le norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 , alla legge 6 ottobre 1962, n. 1546 , al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 , e le disposizioni, espressamente richiamate nel suddetto decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, nonche' la legge 25 agosto 1982, n. 604 , e successive modificazioni.
Note all'art. 22:
- Per il titolo del testo unico approvato con R.D. n. 740/1940 , si veda nelle note all'art. 19.
- La legge n. 1546/1962 reca: "Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero".
- Per il titolo del D.P.R. n. 215/1967 , si veda nelle note all'art. 19.
- Per il titolo del D.P.R. n. 18/1967 si veda la precedente nota all'art. 14.
- Per il titolo della legge n. 604/1982 si veda la precedente nota all'art. 17.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1990
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