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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/03/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice unico Dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2229/2024 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 5420/2023 TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 in Gragnano (NA), alla piazza Francesco Rocco n°4, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Scola - C.F. - P. IVA , giusto mandato in calce C.F._2 P.IVA_1 all'atto di appello, fax 081.8794900, pec: Email_1
APPELLANTE E
, con sede in MILANO al C.so Sempione n. Controparte_1
39, P.IVA e C.F. , in persona del Legale Rapp.te p.t. P.IVA_2 Controparte_2 rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di appello, dall'Avv. Francesco Napolitano, C.F. con studio in Napoli, al Viale C.F._3
Augusto 162, insieme elettivamente domiciliati in Castellammare Di Stabia, presso lo studio dell'Avv. Fabbrini Maurizio alla P.zza Unita' D'italia, 4; pec
, fax: 081.628568; Email_2
APPELLATA E
, residente domiciliato ex lege presso U.C.I. Ufficio Controparte_3
Centrale Italiano. APPELLATO E
in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica alla Controparte_4
Via F.lli Gracchi n. 27 – CI SA (MI), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Francesco Napolitano, costituito in primo grado APPELLATA CONTUMACE
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, agiva dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Gragnano, in qualità di proprietaria dell'autoveicolo modello Toyota RAV 4, tg. EA251EK, per ivi sentir condannare UCI - Ufficio Centrale Italiano
-, in solido con il e la per l'incidente Controparte_3 Controparte_4 stradale verificatosi tra la suddetta automobile e l'autovettura modello Nissan Terrano tg. M2515BM, di proprietà del sig. il giorno Controparte_3
28.03.2018, ore 19:00 circa, in Gragnano (NA) alla Via Vena della Fossa, asserendo che il sinistro fosse avvenuto per responsabilità esclusiva del conducente del succitato autoveicolo modello Nissan Terrano. Si costituivano in giudizio l' e la soc. Controparte_1 CP_4
contestando la pretesa di parte attorea, chiedendone il rigetto.
[...]
Durante il giudizio, caratterizzato da molteplici rinvii dovuti all'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, veniva espletata un'approfondita istruttoria che si concludeva con la pronuncia, da parte del Giudice di Pace di Gragnano, della Sentenza n. 5420/2023 con cui veniva rigettata la domanda attorea perché ritenuta non fondata (avverso la quale risulta depositata istanza di correzione di errore materiale in data 19.10.2023, discussa nell'udienza del 27.03.2024). Con atto di citazione in appello, notificato in data 08.05.2024, Parte_1 impugnava la sentenza n. 5420/2023 del Giudice di Pace di Gragnano, pubblicata il 14.09.2023, chiedendo che venisse riformata, in quanto ingiusta ed erroneamente motivata e, per l'effetto, che venisse accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del Sig. nella produzione dell'evento Controparte_3 dannoso di cui sopra e che, di conseguenza, venisse condannato l' NT
, in solido con e con la
[...] Controparte_3 Controparte_4 al risarcimento, nei confronti dell'appellante, del danno materiale e patrimoniale, da liquidarsi nella somma complessiva di euro 5.200,00 o in quella diversa somma, minore o superiore, che il Giudicante avesse ritenuto di giustizia. Nel costituirsi, l'appellata UCI, ha resistito alla domanda, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello perché tardivo, e, nel merito, il rigetto con vittoria di spese. Nonostante la regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec presso il procuratore costituito in primo grado, ha omesso di costituirsi l'appellata della Controparte_4 quale va dunque dichiarata la contumacia.
2. A parere di questo giudicante l'eccezione relativa alla tardività dell'appello appare fondata e merita di trovare accoglimento, per cui l'appello va dichiarato inammissibile ex art. 327 c.p.c. perché proposto oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza. Sul punto, nel richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, va ricordato che la tempestività rappresenta un presupposto necessario dell'impugnazione e che è onere dell'impugnante dimostrarne la sussistenza. Giova ricordare che le disposizioni di cui all'art. 327, cit., sono «espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici» e, pertanto, debbono trovare applicazione, nella fattispecie in esame, «per evidenti esigenze di coerenza del sistema e di necessaria armonia del regime impugnatorio» (Cass., 2 dicembre 2005, n. 26261; v., altresì, Cass., 9 luglio 2021, n. 19622; Cass., 23 dicembre 1997, n. 13012). In particolare, giova sottolineare come parte appellante non abbia dichiarato nulla che possa risultare idoneo a dimostrare la tempestività l'appello che, per tale ragione, va dichiarato inammissibile. Ed invero, la decisione prende le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18569 del 22 settembre 2016 ove si affermò che “Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico” con attribuzione del numero identificativo e la conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza: è da tale momento che la sentenza viene ad esistere a tutti gli effetti e che comincia a decorrere il termine lungo per la sua impugnazione. Se, però, proseguono le Sezioni Unite, i due momenti risultano impropriamente scissi e dunque risultino effettuati in due diverse date, il giudice deve accertare - attraverso un'istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, nel caso, alla presunzione semplice o, in ultima analisi, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., secondo la quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento a partire dal quale decorre il termine d'impugnazione, e cioè il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, con l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo. [Cass. Civ. sez. VI, 13 febbraio 2020, n. 3536] Dunque, anche alla luce delle osservazioni fin qui esposte, e tenuto conto della circostanza tale per cui la data di pubblicazione della sentenza di primo grado risulta essere quella del 14.9.2023, essendo stato notificato l'appello solo in data 8.5.2024 e, dunque, ben oltre la scadenza del termine ultimo semestrale fissato nel giorno 14.3.2024, l'appello va dichiarato inammissibile. Ogni altra questione resta assorbita.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, della decisione in rito ed escludendo le fasi non celebrate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria: euro 00,00; fase decisoria, euro 851,00).
3.1 Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_4
B. dichiara l'appello inammissibile ex art. 327 c.p.c.; C. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore dell'UCI - Ufficio Centrale Italiano, in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.; D. dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torre Annunziata, 17 marzo 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 in Gragnano (NA), alla piazza Francesco Rocco n°4, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Scola - C.F. - P. IVA , giusto mandato in calce C.F._2 P.IVA_1 all'atto di appello, fax 081.8794900, pec: Email_1
APPELLANTE E
, con sede in MILANO al C.so Sempione n. Controparte_1
39, P.IVA e C.F. , in persona del Legale Rapp.te p.t. P.IVA_2 Controparte_2 rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di appello, dall'Avv. Francesco Napolitano, C.F. con studio in Napoli, al Viale C.F._3
Augusto 162, insieme elettivamente domiciliati in Castellammare Di Stabia, presso lo studio dell'Avv. Fabbrini Maurizio alla P.zza Unita' D'italia, 4; pec
, fax: 081.628568; Email_2
APPELLATA E
, residente domiciliato ex lege presso U.C.I. Ufficio Controparte_3
Centrale Italiano. APPELLATO E
in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica alla Controparte_4
Via F.lli Gracchi n. 27 – CI SA (MI), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Francesco Napolitano, costituito in primo grado APPELLATA CONTUMACE
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, agiva dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Gragnano, in qualità di proprietaria dell'autoveicolo modello Toyota RAV 4, tg. EA251EK, per ivi sentir condannare UCI - Ufficio Centrale Italiano
-, in solido con il e la per l'incidente Controparte_3 Controparte_4 stradale verificatosi tra la suddetta automobile e l'autovettura modello Nissan Terrano tg. M2515BM, di proprietà del sig. il giorno Controparte_3
28.03.2018, ore 19:00 circa, in Gragnano (NA) alla Via Vena della Fossa, asserendo che il sinistro fosse avvenuto per responsabilità esclusiva del conducente del succitato autoveicolo modello Nissan Terrano. Si costituivano in giudizio l' e la soc. Controparte_1 CP_4
contestando la pretesa di parte attorea, chiedendone il rigetto.
[...]
Durante il giudizio, caratterizzato da molteplici rinvii dovuti all'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, veniva espletata un'approfondita istruttoria che si concludeva con la pronuncia, da parte del Giudice di Pace di Gragnano, della Sentenza n. 5420/2023 con cui veniva rigettata la domanda attorea perché ritenuta non fondata (avverso la quale risulta depositata istanza di correzione di errore materiale in data 19.10.2023, discussa nell'udienza del 27.03.2024). Con atto di citazione in appello, notificato in data 08.05.2024, Parte_1 impugnava la sentenza n. 5420/2023 del Giudice di Pace di Gragnano, pubblicata il 14.09.2023, chiedendo che venisse riformata, in quanto ingiusta ed erroneamente motivata e, per l'effetto, che venisse accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del Sig. nella produzione dell'evento Controparte_3 dannoso di cui sopra e che, di conseguenza, venisse condannato l' NT
, in solido con e con la
[...] Controparte_3 Controparte_4 al risarcimento, nei confronti dell'appellante, del danno materiale e patrimoniale, da liquidarsi nella somma complessiva di euro 5.200,00 o in quella diversa somma, minore o superiore, che il Giudicante avesse ritenuto di giustizia. Nel costituirsi, l'appellata UCI, ha resistito alla domanda, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello perché tardivo, e, nel merito, il rigetto con vittoria di spese. Nonostante la regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec presso il procuratore costituito in primo grado, ha omesso di costituirsi l'appellata della Controparte_4 quale va dunque dichiarata la contumacia.
2. A parere di questo giudicante l'eccezione relativa alla tardività dell'appello appare fondata e merita di trovare accoglimento, per cui l'appello va dichiarato inammissibile ex art. 327 c.p.c. perché proposto oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza. Sul punto, nel richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, va ricordato che la tempestività rappresenta un presupposto necessario dell'impugnazione e che è onere dell'impugnante dimostrarne la sussistenza. Giova ricordare che le disposizioni di cui all'art. 327, cit., sono «espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici» e, pertanto, debbono trovare applicazione, nella fattispecie in esame, «per evidenti esigenze di coerenza del sistema e di necessaria armonia del regime impugnatorio» (Cass., 2 dicembre 2005, n. 26261; v., altresì, Cass., 9 luglio 2021, n. 19622; Cass., 23 dicembre 1997, n. 13012). In particolare, giova sottolineare come parte appellante non abbia dichiarato nulla che possa risultare idoneo a dimostrare la tempestività l'appello che, per tale ragione, va dichiarato inammissibile. Ed invero, la decisione prende le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18569 del 22 settembre 2016 ove si affermò che “Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico” con attribuzione del numero identificativo e la conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza: è da tale momento che la sentenza viene ad esistere a tutti gli effetti e che comincia a decorrere il termine lungo per la sua impugnazione. Se, però, proseguono le Sezioni Unite, i due momenti risultano impropriamente scissi e dunque risultino effettuati in due diverse date, il giudice deve accertare - attraverso un'istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, nel caso, alla presunzione semplice o, in ultima analisi, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., secondo la quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento a partire dal quale decorre il termine d'impugnazione, e cioè il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, con l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo. [Cass. Civ. sez. VI, 13 febbraio 2020, n. 3536] Dunque, anche alla luce delle osservazioni fin qui esposte, e tenuto conto della circostanza tale per cui la data di pubblicazione della sentenza di primo grado risulta essere quella del 14.9.2023, essendo stato notificato l'appello solo in data 8.5.2024 e, dunque, ben oltre la scadenza del termine ultimo semestrale fissato nel giorno 14.3.2024, l'appello va dichiarato inammissibile. Ogni altra questione resta assorbita.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, della decisione in rito ed escludendo le fasi non celebrate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria: euro 00,00; fase decisoria, euro 851,00).
3.1 Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_4
B. dichiara l'appello inammissibile ex art. 327 c.p.c.; C. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore dell'UCI - Ufficio Centrale Italiano, in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.; D. dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torre Annunziata, 17 marzo 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo