Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di ingiusta detenzione, l'esclusione del diritto alla riparazione, prevista dall'art. 314, comma quarto, secondo periodo, cod. proc. pen., per il tempo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo, opera esclusivamente nel caso in cui tali limitazioni siano interamente giustificate dal diverso titolo in quanto relativo a misura cautelare che sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alla quale si è chiesto l'indennizzo. (In motivazione la Corte ha precisato che la graduazione delle diverse misure operata dal legislatore, impedisce un'equiparazione tra le limitazioni alla libertà personale conseguenti alla custodia in carcere e quelle subite agli arresti domiciliari).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2015, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
54533/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Presidente - SENTENZA Dott. - Consigliere - N. 1355/2015 Dott. FAUSTO IZZO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI N. 15647/2015 - Rel. Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC SS N. IL 08/10/1984 avverso l'ordinanza n. 104/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 05/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Giraffe Grosants, cele свито в стение добивать ся како : Udit i difensor Avv.; th RITENUTO IN FATTO 1. CC AL, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 2.9.2004 al 28.12.2005, in relazione ai fatti oggetto del procedimento n. 1472/02 RGNR, per il quale era stato prosciolto con sentenza passata in giudicato. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., in quanto durante l'intero arco temporale della detenzione il CC era stato detenuto anche in forza di altro provvedimento custodiale, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Paola e rilevando che il periodo di detenzione tra il 13.2.2004 ed il 16.8.2006 era stato calcolato come presofferto ai fini dell'espiazione della pena di tre anni di reclusione che era stata inflitta al CC in un diverso procedimento.
2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., rilevando che la misura cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Paola era quella degli arresti domiciliari e non già quella della custodia in carcere, maggiormente afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso é infondato.
3.1. In relazione al profilo chiamato in causa dal ricorso risulta opportuno prendere le mosse dalla considerazione che la previsione dell'art. 314, co. 4 cod. proc. pen., per la quale "Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo" ha trovato esplicazione nella giurisprudenza di questa Corte attraverso la formulazione del principio secondo il quale il diritto alla riparazione non è escluso ove, nel medesimo periodo, l'instante abbia sofferto custodia cautelare anche per altro titolo, ferma restando la possibilità di liquidazione del danno per una sola volta (Sez. 3, n. 18833 del 13/04/2011 - dep. 12/05/2011, Santagata, Rv. 250331). In altri termini, la regola posta dall'art. 314, co. 4 cod. proc. pen. trova un limite logico nella ingiustizia delle detenzioni subite per titoli diversi, fermo restando che ciò non può condurre ad una duplicazione dell'indennizzo (in tal senso anche Sez. 3, n. 18794 del 19/03/2008 - dep. 08/05/2008, Musolino e altro, Rv. 239913). 2 Nel caso che occupa non é neppure allegato dal ricorrente l'ingiustizia della . detenzione subita per il diverso procedimento, sicchè correttamente é stato escluso il diritto all'indennizzo. Si asserisce tuttavia dal ricorrente che il diverso titolo deve comportare misura di eguale afflittività. L'assunto é fondato. Questa Corte ha già statuito che l'art. 314, comma quarto, cod. proc. pen. nell'escludere il diritto alla riparazione nei casi in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia cautelare siano state sofferte anche in virtù di altro titolo, fa riferimento solo al "titolo" senza distinguere, in tema di esecuzione, tra l'una o l'altra forma di espiazione, affermando una piena compensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente con quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo (nella specie il diritto alla riparazione è stato escluso in quanto il periodo di custodia cautelare era stato computato ai fini della determinazione della misura di una pena definitiva, anche se era in corso di espiazione con il regime di affidamento in prova: Sez. 4, n. 24355 del 13/12/2002 - dep. 05/06/2003, Vetturini, Rv. 225533; mentre esattamente in termini é Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010 - dep. 18/03/2010, Savio e altro, Rv. 246392). Tale principio é stato però posto in relazione al concorso tra misura cautelare e espiazione pena;
e non può ritenersi che valga anche per il caso di concorso di misure cautelari, come nell'ipotesi che occupa. Infatti, la regola della fungibilità é espressa dalla prima parte della disposizione, laddove recita ""Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena". Invece, l'ipotesi del concorso di titoli cautelari é disciplinata nella seconda parte, laddove si prescrive che quel diritto é escluso "per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo". A differenza che nel primo caso nel quale non si operano - distinzioni circa le modalità di esecuzione della pena nel secondo si menzionano "le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia sofferte anche in forza di altro titolo". Ben si vede, quindi, che deve trattarsi delle medesime limitazioni. E tuttavia una così radicale interpretazione della disposizione finirebbe per risultare irragionevole, perché escluderebbe la condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo anche quando il titolo concorrente sia costituito da misura maggiormente afflittiva (l'ipotesi é quella inversa rispetto al caso in esame). Laddove é palese che lo scopo della previsione legale é quello di escludere l'indennizzo ove l'afflizione determinata dalla misura sia interamente giustificata da altro titolo. In conclusione, poiché é certamente da escludersi che le limitazioni alla libertà personale conseguenti alla custodia in carcere siano pienamente corrispondenti a 3 H quelle subite ove posti agli arresti domiciliari - ne é dimostrazione la stessa graduazione tra le diverse misure operata dal legislatore -deve formularsi il seguente principio di diritto: "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 314, co. 4 cod. proc. pen. le limitazioni sofferte anche in forza di altro titolo che valgono ad escludere il diritto all'indennizzo sono soltanto quelle di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quello riconoscibile alle limitazioni connesse alla misura in relazione alla quale si é richiesto l'indennizzo". E, per chiara intelligenza degli effetti di tale principio, deve aggiungersi che "ove non risulti rispettato tale principio", come nel caso che occupa, "il giudice richiesto della riparazione che riconosca l'assenza di colpa ostativa potrà liquidare un indennizzo solo per il più di limitazioni alla libertà personale determinate dalla misura cautelare prodottasi sulla scorta di un errore dell'A.G.". Il ricorso, per gli aspetti sin qui esaminati, risulterebbe quindi fondato.
3.2. Tuttavia, la Corte di Appello non ha mancato di rilevare che l'intero periodo di detenzione era stato computato, in forza della regola della fungibilità, come presofferto per l'espiazione della pena di anni tre di reclusione disposta con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Catanzaro del 6.12.2005. Si é quindi verificata l'altra delle ipotesi previste dall'art. 314, co. 4 cod. proc. pen.; rispetto alla statuizione ad essa relativa il ricorso é silente e questa Corte non rinviene al motivo di censura in quanto al riguardo ritenuto ed espresso dalla Corte di Appello. Il ricorso va quindi rigettato.
4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/10/2015. Il Presidente Il Consigliere estensore Carlo Giuseppe Brusco Salvatore Dovere ной CASSASAZION IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO Dott. Giovan RUELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 FEB. 2016 OL FUNZIONARIOCAIUDIZIARIO Dott. Giobanny RUELLO