Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 10804
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Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Condotta non integrata dal mancato ritiro dal canile né profili di colpa o dolo

    Il giudice ha accertato che l'imputato non si è allertato nella ricerca del cane, non si è presentato al canile per il ritiro nonostante i numerosi appuntamenti, e ha già tenuto in precedenza un comportamento analogo. La condotta integra il reato di abbandono di animale ai sensi dell'art. 727 c.p. e non l'illecito amministrativo regionale invocato. Le sentenze citate a sostegno della tesi difensiva sono state ritenute inappropriate.

  • Rigettato
    Ddiniego dell'art. 131-bis cod. pen.

    Il fatto non è stato giudicato di particolare tenuità, considerando l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale e la reiterazione della condotta di abbandono, elementi che giustificano il diniego della causa di non punibilità.

  • Rigettato
    Diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione

    Il Giudice ha motivatamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Non vi è stata statuizione esplicita sulla non menzione, ma la motivazione complessiva non fornisce elementi a favore di tale beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 10804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10804
    Data del deposito : 20 marzo 2026

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