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Sentenza 20 marzo 2026
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 10804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10804 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - NE Di SI UE AI IL BA BA MA SENTENZA sul ricorso di NA EN, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza in data 20/10/2025 del Tribunale di Napoli Nord, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere BA MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, udito per l’imputato l’avv. Giovanni Pizzo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 20 ottobre 2025 il Tribunale di Napoli Nord ha condannato l’imputato alle pene di legge per il reato di cui all’art. 727 cod. pen., consistente nell’abbandono di un cane di sua proprietà.
2. L’imputato ricorre per cassazione formulando un primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen. perché, sostiene, la condotta contestata non è integrata dal mancato ritiro del cane dal canile né possono ravvisarsi profili di colpa o dolo a suo carico. Il cane era ben curato e dotato di microchip, era scappato più di una volta ed era stato sempre ritirato dal canile. Solo l’ultima volta non l’aveva potuto prendere perché impegnato al lavoro. Invoca l’applicazione dell’illecito amministrativo di cui agli art. 10 e 25 della legge reg. Campania n. 3 del 2019. Eccepisce, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Tribunale non aveva applicato l’art. 131-bis cod. pen. Lamenta con il terzo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego del beneficio della pena sospesa e della non menzione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10804 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 11/03/2026 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. Il Giudice ha accertato che gli operatori del servizio veterinario, in seguito alla segnalazione dei Carabinieri, hanno prelevato in strada il cane il 13 settembre 2024 e, stante l’irreperibilità del proprietario, lo hanno inviato al canile sanitario convenzionato. Il giorno successivo, dopo due tentativi falliti, sono riusciti a contattare l’imputato che ha concordato il ritiro dopo qualche giorno, ritiro non avvenuto. Dopo numerosi altri appuntamenti non rispettati, il 2 ottobre 2024 l’imputato è risultato addirittura irreperibile. Da accertamenti è risultato che già alla fine di agosto il cane era stato trovato per strada ed era stato possibile restituirlo al proprietario solo il 7 settembre 2024. Di qui, pacificamente, il reato di abbandono di animale di cui all’art. 727, primo comma, cod. pen. Secondo la giurisprudenza, integra tale contravvenzione non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest'ultimo, dovendosi includere nella nozione di "abbandono" anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza o inerzia nell'immediata ricerca nell'animale (Sez. 7, n. 44542 del 30/09/2022, La Fata, non mass.; Sez. 3, n. 6609 del 20/11/2019, dep. 2020, Buono, non mass.; Sez. 3, n. 3290 del 03/10/2017, dep. 2018, Diaco, non mass.; Sez. 3, n. 18892 del 02/02/2011, Mariano, Rv. 250366 – 01). L’imputato si è difeso sostenendo che il cane si era volontariamente allontanato di casa e che non gli era stato possibile ritirarlo, con la dovuta sollecitudine, per motivi di lavoro. Il Giudice non ha ritenuto credibile tale versione difensiva, alla luce delle complessive modalità del fatto. Come detto, il ricorrente, non solo non si è allertato nella ricerca del cane che si era allontanato da casa, ma non si è neanche presentato al canile per il ritiro, nonostante i numerosi appuntamenti. E’ stato accertato, poi, che già in precedenza aveva tenuto lo stesso negativo comportamento. Ciò esclude in radice la possibilità di qualificare la condotta ai sensi dell’art. 6, comma 10, legge reg. Campania (e non art. 10 come erroneamente indicato in ricorso), che disciplina la diversa ipotesi del proprietario del cane che non segnala per iscritto al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, anche telematicamente, a mezzo pec, (lett. c) lo smarrimento, il furto o il ritrovamento del cane entro tre giorni dall'evento. L’imputato ha poi citato in suo favore alcune sentenze che hanno escluso il reato di abbandono in caso di consegna dell’animale a canili pubblici o privati. I richiami alle sentenze di questa Sezione, n. 34396 del 2001, Rv. 220105; n. 14421 del 2008, Rv. 239969-01; n. 13338 del 2012, Rv. 252392-01 sono inappropriati. Le prime due sentenze hanno escluso il reato di abbandono in un caso di consegna del cane al canile municipale sul falso presupposto del randagismo e in un caso di mancato ritiro del cane dopo la consegna, e ciò perché gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e comunque sono curati e custoditi. La terza sentenza invece ha ritenuto integrato il reato di abbandono in un caso in cui il cane sia stato affidato a un canile privato e non sia stata pagata la retta per il mantenimento. Nel caso in esame, l’imputato non ha volontariamente affidato il cane al canile ma l’ha ripetutamente abbandonato su strada. Il secondo motivo, relativo al diniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen., è infondato. Sebbene il Giudice non abbia affrontato espressamente la questione, nonostante la specifica richiesta a verbale, si evince dalla motivazione della sentenza nel suo complesso che il fatto è stato giudicato non di particolare tenuità. E’ sufficiente, invero, una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa (tra le più recenti, in termini, Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 – 01). Nel caso in esame, il Giudice ha 3 irrogato la pena di euro tremila di ammenda, superiore al minimo edittale di euro mille, e ha valorizzato la reiterazione della condotta di abbandono per negare il beneficio della sospensione condizionale della pena, ciò che vale anche ai fini del legittimo diniego della causa di non punibilità. Il terzo motivo, relativo al diniego dei doppi benefici di legge, è manifestamente infondato. Il Giudice ha motivatamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena ma nulla ha statuito sul beneficio della non menzione. Tuttavia, per un verso, la mancata formulazione di una specifica richiesta a verbale esclude un’omessa pronuncia, per altro verso, come detto, dalla motivazione nel suo complesso non si desumono elementi a favore che non siano stati considerati o siano stati contraddittoriamente valutati. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 11 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BA MA LU AM
udita la relazione svolta dal consigliere BA MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, udito per l’imputato l’avv. Giovanni Pizzo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 20 ottobre 2025 il Tribunale di Napoli Nord ha condannato l’imputato alle pene di legge per il reato di cui all’art. 727 cod. pen., consistente nell’abbandono di un cane di sua proprietà.
2. L’imputato ricorre per cassazione formulando un primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen. perché, sostiene, la condotta contestata non è integrata dal mancato ritiro del cane dal canile né possono ravvisarsi profili di colpa o dolo a suo carico. Il cane era ben curato e dotato di microchip, era scappato più di una volta ed era stato sempre ritirato dal canile. Solo l’ultima volta non l’aveva potuto prendere perché impegnato al lavoro. Invoca l’applicazione dell’illecito amministrativo di cui agli art. 10 e 25 della legge reg. Campania n. 3 del 2019. Eccepisce, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Tribunale non aveva applicato l’art. 131-bis cod. pen. Lamenta con il terzo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego del beneficio della pena sospesa e della non menzione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10804 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 11/03/2026 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. Il Giudice ha accertato che gli operatori del servizio veterinario, in seguito alla segnalazione dei Carabinieri, hanno prelevato in strada il cane il 13 settembre 2024 e, stante l’irreperibilità del proprietario, lo hanno inviato al canile sanitario convenzionato. Il giorno successivo, dopo due tentativi falliti, sono riusciti a contattare l’imputato che ha concordato il ritiro dopo qualche giorno, ritiro non avvenuto. Dopo numerosi altri appuntamenti non rispettati, il 2 ottobre 2024 l’imputato è risultato addirittura irreperibile. Da accertamenti è risultato che già alla fine di agosto il cane era stato trovato per strada ed era stato possibile restituirlo al proprietario solo il 7 settembre 2024. Di qui, pacificamente, il reato di abbandono di animale di cui all’art. 727, primo comma, cod. pen. Secondo la giurisprudenza, integra tale contravvenzione non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest'ultimo, dovendosi includere nella nozione di "abbandono" anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza o inerzia nell'immediata ricerca nell'animale (Sez. 7, n. 44542 del 30/09/2022, La Fata, non mass.; Sez. 3, n. 6609 del 20/11/2019, dep. 2020, Buono, non mass.; Sez. 3, n. 3290 del 03/10/2017, dep. 2018, Diaco, non mass.; Sez. 3, n. 18892 del 02/02/2011, Mariano, Rv. 250366 – 01). L’imputato si è difeso sostenendo che il cane si era volontariamente allontanato di casa e che non gli era stato possibile ritirarlo, con la dovuta sollecitudine, per motivi di lavoro. Il Giudice non ha ritenuto credibile tale versione difensiva, alla luce delle complessive modalità del fatto. Come detto, il ricorrente, non solo non si è allertato nella ricerca del cane che si era allontanato da casa, ma non si è neanche presentato al canile per il ritiro, nonostante i numerosi appuntamenti. E’ stato accertato, poi, che già in precedenza aveva tenuto lo stesso negativo comportamento. Ciò esclude in radice la possibilità di qualificare la condotta ai sensi dell’art. 6, comma 10, legge reg. Campania (e non art. 10 come erroneamente indicato in ricorso), che disciplina la diversa ipotesi del proprietario del cane che non segnala per iscritto al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, anche telematicamente, a mezzo pec, (lett. c) lo smarrimento, il furto o il ritrovamento del cane entro tre giorni dall'evento. L’imputato ha poi citato in suo favore alcune sentenze che hanno escluso il reato di abbandono in caso di consegna dell’animale a canili pubblici o privati. I richiami alle sentenze di questa Sezione, n. 34396 del 2001, Rv. 220105; n. 14421 del 2008, Rv. 239969-01; n. 13338 del 2012, Rv. 252392-01 sono inappropriati. Le prime due sentenze hanno escluso il reato di abbandono in un caso di consegna del cane al canile municipale sul falso presupposto del randagismo e in un caso di mancato ritiro del cane dopo la consegna, e ciò perché gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e comunque sono curati e custoditi. La terza sentenza invece ha ritenuto integrato il reato di abbandono in un caso in cui il cane sia stato affidato a un canile privato e non sia stata pagata la retta per il mantenimento. Nel caso in esame, l’imputato non ha volontariamente affidato il cane al canile ma l’ha ripetutamente abbandonato su strada. Il secondo motivo, relativo al diniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen., è infondato. Sebbene il Giudice non abbia affrontato espressamente la questione, nonostante la specifica richiesta a verbale, si evince dalla motivazione della sentenza nel suo complesso che il fatto è stato giudicato non di particolare tenuità. E’ sufficiente, invero, una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa (tra le più recenti, in termini, Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 – 01). Nel caso in esame, il Giudice ha 3 irrogato la pena di euro tremila di ammenda, superiore al minimo edittale di euro mille, e ha valorizzato la reiterazione della condotta di abbandono per negare il beneficio della sospensione condizionale della pena, ciò che vale anche ai fini del legittimo diniego della causa di non punibilità. Il terzo motivo, relativo al diniego dei doppi benefici di legge, è manifestamente infondato. Il Giudice ha motivatamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena ma nulla ha statuito sul beneficio della non menzione. Tuttavia, per un verso, la mancata formulazione di una specifica richiesta a verbale esclude un’omessa pronuncia, per altro verso, come detto, dalla motivazione nel suo complesso non si desumono elementi a favore che non siano stati considerati o siano stati contraddittoriamente valutati. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 11 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BA MA LU AM