Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2005, n. 35236
CASS
Sentenza 9 giugno 2005

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui all'art. 81 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) costituisce presupposto necessario per l'assunzione dell'incarico e per la conseguente liquidazione del compenso, anche se l'ammissione al patrocinio medesimo sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del citato testo unico, purché dopo quella della legge 29 marzo 2001 n. 134, in quanto l'art. 17 bis di quest'ultima, pur essendosi limitato a istituire il predetto albo speciale, ha comportato in modo implicito, ma inequivocabile, la necessità dell'iscrizione ad esso quale condizione per l'assunzione della difesa fiduciaria di chi è stato ammesso a tale patrocinio. (v. Corte cost. n. 299 del 2002).

In materia di patrocinio a spese dello Stato, in sede di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore, il giudice può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione per mancata iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui all'art. 81 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. (La Corte nell'annullare la decisione del giudice di merito, che aveva escluso che il difetto del requisito dell'iscrizione nello speciale elenco dei difensori potesse essere rilevato d'ufficio, ha qualificato l'opposizione ex art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002 come una "forma di impugnazione").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2005, n. 35236
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35236
    Data del deposito : 9 giugno 2005

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