Sentenza 9 giugno 2005
Massime • 2
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui all'art. 81 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) costituisce presupposto necessario per l'assunzione dell'incarico e per la conseguente liquidazione del compenso, anche se l'ammissione al patrocinio medesimo sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del citato testo unico, purché dopo quella della legge 29 marzo 2001 n. 134, in quanto l'art. 17 bis di quest'ultima, pur essendosi limitato a istituire il predetto albo speciale, ha comportato in modo implicito, ma inequivocabile, la necessità dell'iscrizione ad esso quale condizione per l'assunzione della difesa fiduciaria di chi è stato ammesso a tale patrocinio. (v. Corte cost. n. 299 del 2002).
In materia di patrocinio a spese dello Stato, in sede di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore, il giudice può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione per mancata iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui all'art. 81 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. (La Corte nell'annullare la decisione del giudice di merito, che aveva escluso che il difetto del requisito dell'iscrizione nello speciale elenco dei difensori potesse essere rilevato d'ufficio, ha qualificato l'opposizione ex art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002 come una "forma di impugnazione").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2005, n. 35236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35236 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/06/2005
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1207
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 027039/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) INZERILLO PE;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso DECRETO del 22/04/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IACOPINO SILVANA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. V. Geraci che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
OSSERVA
Con decreto del 14/4/2003 la Corte di Appello di Palermo, Sezione 1^ Penale, liquidava all'Avv. Giuseppe LL per l'attività svolta in favore di Pianpiano Basilio, imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 21/1/2003, la somma complessiva di euro 986,00, di cui euro 897,00 per competenze ed onorari ed euro 89,00 per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA e tassa parere.
Avverso tale decreto il Procuratore Generale della Repubblica proponeva opposizione e la Corte di Appello di Palermo, Sezione 2^ Penale, in parziale revoca del decreto opposto, riduceva ad euro 868,57, oltre IVA e CPA ed euro 25,00 per tassa parere, il compenso liquidato al difensore.
A tale decisione il collegio perveniva previa dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione proposta all'udienza camerale del 24/10/2003 dal P.G. il quale aveva sostenuto che l'istanza di liquidazione era inammissibile perché il difensore Avv. LL non era iscritto nello speciale albo istituito con il D.P.R. 115/2002 (artt. 80 e 81) presso ciascun Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati nell'ambito del distretto di appartenenza indicante i difensori disponibili per il patrocinio a spese dello Stato.
Secondo i giudici, il difetto del requisito dell'iscrizione nello speciale elenco dei difensori costituiva questione non rilevabile di ufficio sicché la stessa avrebbe dovuto formare oggetto di censura nell'atto di opposizione, il che non era avvenuto, con conseguente formarsi del giudicato, sul diritto del difensore a percepire il compenso richiesto.
Di tale decisione si doleva con ricorso per Cassazione il Procuratore Generale. Questi insisteva nell'eccezione di inammissibilità dell'istanza di liquidazione e censurava la liquidazione del compenso per la redazione dell'istanza di ammissione al patrocinio nonché la liquidazione della tassa parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame è fondato e va accolto.
Il giudice investito dell'opposizione ben poteva rilevare che il difensore non era iscritto nello speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. È, invero, pacifico, risultando tale circostanza dalla memoria difensiva depositata dall'Avv. LL il 18/5/2005, che l'attività espletata dal detto legale in favore del Pianpiano ha avuto inizio nel giugno 2002 con la redazione dell'atto di appello Tale dato è rilevante in quanto la previsione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è stata fissata dall'art. 17 bis della L. 217/1990 introdotto dall'art. 17 L. 2001/134, L'Avv. LL, quindi, ha iniziato a svolgere il suo mandato quando già era entrata in vigore la citata normativa istitutiva dell'elenco de quo. Poiché l'iscrizione in questo costituisce una condizione indispensabile per la liquidazione dei compensi, i giudici dell'opposizione avrebbero dovuto prendere atto della mancanza di tale requisito fondamentale e dichiarare inammissibile la richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta. Nè può condividersi la decisione della corte di appello di rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di liquidazione presentata. L'opposizione, invero, è pur sempre da considerare una forma di impugnazione con riguardo alla quale, come tutti i gravami, possono sorgere questioni rilevabili di ufficio, tra cui certamente rientra quella della legittimazione a chiedere il compenso del difensore che presenta l'istanza di liquidazione, strettamente collegata all'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio. Altrettanto va fatto nei confronti del decreto di liquidazione del 14/4/2003.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata ed il decreto di liquidazione del 14/4/2003 senza rinvio.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2005