Articolo 2 della Legge 18 marzo 1958, n. 349
Articolo 1Articolo 3
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1 novembre 1961
Art. 2.
Nei decreti emanati in applicazione dell' art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , puo' stabilirsi che taluni posti di assistente pur essendo assegnati, a tutti gli effetti, ad una determinata cattedra, siano riservati alla nomina di assistente di materia affine a quella propria della cattedra stessa, ovvero di materia che sia comunque necessaria per il servizio della cattedra.
Entrata in vigore il 1 novembre 1961