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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25261 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di NA n. 11865/2021, depositata il 22.04.2021 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione del giudizio di primo grado dall'Avv. Massimiliano Esofaco (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in NA, alla C.F._2
Via Jannelli n. 23/M; appellante
CONTRO
, in persona del procuratore, Dott. Controparte_1 [...]
, (C.F. ) in virtù dei poteri di rappresentanza in giudizio e di nomina di CP_2 C.F._3
Avvocati e Procuratori conferitigli giusta procura speciale agli atti per Notar 01.10.2021, Persona_1
Rep.17.5858 Racc. 11.458, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione, dall'Avv.
Sara Memola (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, C.F._4 sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Giacomo Matteotti n.19; appellata
NONCHE'
, in persona del Ministro pro tempore e Controparte_3 Controparte_4 in persona del Prefetto pro tempore, (C.F. , rappresentati e difesi ex lege
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA (C.F. , presso i cui uffici, in via A. C.F._5
Diaz n. 11, NA, domiciliano per legge;
appellati
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente, circa i fatti di causa, va rilevato che l'odierno appellante conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di NA, l' e la Controparte_5 Controparte_4
L'oggetto della pretesa traeva origine da un estratto di ruolo, relativo alla cartella di pagamento n.
0712120115174962000 dell'importo di euro 902,17, asseritamente notificata in data 09.07.2012 per presunte violazioni al Codice della Strada. Eccependo la mancata notifica della cartella in parola, dei verbali presupposti, nonché la prescrizione del credito ivi contenuto, chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo al concessionario, del diritto di procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto, ordinare la cancellazione del ruolo, con la condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva l' la quale, contestando la fondatezza delle avverse Controparte_5 deduzioni, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Del pari si costituiva la che chiedeva la reiezione della domanda, perché infondata in Controparte_4 fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 11865/21, accertava l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme in capo alla Pubblica Amministrazione, rilevando che: “nel caso di specie, trattasi di una sanzione risalente al 2011, per la quale il termine di prescrizione si è ormai compiuto, quand'anche la cartella
0712120115174962000 sia stata regolarmente notificata a mezzo raccomandata a/r, in data 09/07/2012, a mani del Contr destinatario dell'atto, lo stesso opponente, non avendo l' provato che le intimazioni di pagamento n
0718201200023063000 e 07120159112581518000, successivamente notificate all'opponente, afferiscano alla cartella de qua. Non avendo prodotto copia delle stesse”. Accoglieva, pertanto, l'opposizione e annullava l'impugnato atto impositivo, con compensazione delle spese di lite.
Detta compensazione veniva disposta in considerazione della “valutazione complessiva della vicenda dedotta
(segnatamente, le circostanze emerse dal giudizio, il contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire)”.
ha proposto gravame avverso la sentenza in epigrafe indicata, specificando che Parte_1
l'impugnazione è limitata alla sola parte del provvedimento, che ha statuito in punto di spese.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, le ragioni, poste dal Giudice di prime cure, non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione della compensazione operata.
Pertanto, ha eccepito la violazione dell'art. 91 c.p.c.; il difetto e l'insufficienza di motivazione e ha chiesto la condanna dei convenuti/appellati al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio. Con comparsa ritualmente depositata, si è costituito nel giudizio di appello l' che ha Controparte_7 eccepito l'inammissibilità del gravame e, nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza, chiedendone, pertanto, il rigetto, attesa la correttezza del provvedimento giudiziale impugnato.
Per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA, si sono costituiti il e Controparte_3 la i quali, spiegando appello incidentale avverso la sentenza in epigrafe, hanno eccepito Controparte_4
l'inammissibilità della originaria opposizione, attesa la mancanza di interesse ad agire, costituito dalla apprezzabile minaccia di un'azione esecutiva ai danni del secondo il disposto di cui all'art. 100 c.p.c. Pt_1
Hanno insistito, pertanto, il rigetto del proposto gravame, con vittoria di spese di giudizio.
Istruita documentalmente, la causa è stata riservata in decisione alla udienza del 22.02.2024, con i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
Tuttavia, visto il decreto della Presidente del Tribunale n. 191/2024 e considerato l'impedimento della
Dott.ssa Asprone, è stato disposto lo scardinamento del presente procedimento dal ruolo del magistrato suindicato, con la remissione e l'assegnazione dello stesso a questo giudice e fissazione dell'udienza al
17.09.2024.
Attesa la necessità di riorganizzazione del ruolo, veniva poi disposto il differimento della trattazione del presente procedimento all'udienza del 19.09.2024, nella quale il giudicante tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse e repliche.
Orbene, stante il valore della odierna controversia (euro 902,17), la pronuncia del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., deve intendersi resa secondo equità, con la conseguenza che, in ragione di quanto stabilito dall'art. 339, terzo comma, c.p.c., la sentenza è appellabile “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha, giustappunto, chiarito mediante l'Ord. n. 34432 del
23.11.2022 che: “in materia di appello vincolato ex art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi appello, anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del menzionato art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., resta comunque ammissibile in quanto doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato e/o limitato (Cass., 27/7/2015, n. 15678)”.
Pertanto, facendo buon governo del principio testè indicato e attenendosi al contenuto dell'impugnazione proposta dal questo giudice ritiene ammissibile il presente gravame, proprio ai sensi degli artt. 113 Pt_1
e 339 c.p.c., avendo l'appellante censurato la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Infatti, è parere di chi scrive che la norma di cui all'art. 92 c.p.c., che la parte ha assunto violata, è una disposizione procedimentale, allo stesso tempo espressione di principi costituzionali e comunitari, oltre che principio regolatore della materia processual-civilistica. Venendo al merito, l'appellante principale ha censurato la statuizione della sentenza afferente al governo delle spese di lite e la disposta compensazione delle stesse.
Gli enti impositori, invece, hanno impugnato il titolo giudiziale, nella parte in cui ha implicitamente ritenuto ammissibile la domanda spiegata dal contribuente avverso la cartella de qua.
Questioni di chiarezza espositiva, legate altresì all'ordine logico delle censure sollevate, inducono a vagliare in via anticipata la fondatezza dell'appello incidentale, formulato dalla Pubblica Amministrazione in ordine all'inammissibilità della domanda proposta in primo grado, stante l'astratta attitudine assorbente rispetto alle altre questioni poste.
Orbene, detta impugnazione deve dichiararsi tardiva.
Invero, ai sensi dell'art. 343 c.p.c., l'appello incidentale deve essere proposto a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta e, quindi, ex art. 166 c.p.c., almeno 20 giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione delle parti. Nel caso di specie, il e la si Controparte_3 Controparte_4 sono costituiti in giudizio, sollevando appello incidentale, solo il 20.01.2022, attesa la data di comparizione delle parti del 08.02.2022. Pertanto, per le ragioni esposte, va dichiarato inammissibile l'appello spiegato dall' amministrazione convenuta, con la conseguenza che le questioni di cui alla sentenza di primo grado e in essa censurate devono ritenersi coperte da giudicato. Ne consegue che l'oggetto della presente decisione sarà costituito, esclusivamente, dall'appello principale, fondato sulla censura relativa alla compensazione delle spese di lite, operata dalla sentenza di primo grado.
Parte appellante si duole del governo delle spese, effettuato dal giudice di prime cure, sottolineando come, nonostante il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado, sia stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in violazione del principio della soccombenza.
Sul punto, ai fini della disamina dell'unico motivo di censura, sollevato dall'appellante, è necessario chiarire la norma applicabile al caso di specie, attese le numerose modifiche subite nel corso degli ultimi anni dalla disciplina sui presupposti ed i limiti della compensazione delle spese di lite.
Avuto riguardo alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il giudizio di primo grado
(anno 2019), trova applicazione, nella vicenda in parola, il disposto dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, secondo cui la compensazione delle spese può essere disposta, (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché – per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Cost. –, nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2 c.p.c. Nella ricerca della corretta esegesi di tale locuzione, la Corte di Cassazione è ormai ferma nel ritenere che le
“gravi ed eccezionali ragioni”, legittimanti la compensazione, da esplicitare nella parte motiva del provvedimento, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Ebbene, in questo quadro, senza dubbio le ragioni indicate dal Giudice di Pace di NA, secondo questo Tribunale, possono soccorrere a giustificarne la statuizione.
Invero nella fattispecie in esame, il Giudice di prime cure ha validamente giustificato la propria motivazione, considerando che il contrasto giurisprudenziale, dallo stesso indicato circa l'ammissibilità o meno dell'impugnazione all'estratto di ruolo, è idoneo ad integrare una “grave ed eccezionale ragione” per la compensazione delle spese di lite, senza alcuna violazione dell'art. 92 c.p.c. , ancorchè, nei fatti di causa, si rileva la mancanza di un'azione esecutiva esattoriale promossa dall'Agente, la mancanza della dimostrazione di un pregiudizio che concreti l'interesse ad agire, circostanze che già di per sé sole avrebbero giustificato la compensazione statuita.
Del resto, ad ulteriore integrazione della motivazione resa in sede di prime cure, mette conto evidenziare che non è certamente isolato l'orientamento che ritiene inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo esperito dalla parte, trattandosi di questione su cui i Giudici di merito e lo stesso Giudice di legittimità hanno fornito soluzioni contrastanti. Non da ultimo, il recente intervento del legislatore che, con l'introduzione del comma 4 bis, aggiunto dall'art. 3 bis del D. Lgs. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito in
Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 e l'applicabilità dello stesso anche ai giudizi pendenti, aventi ad oggetto la riscossione di tutte le entrate pubbliche, non solo tributarie, ma anche extra tributarie, secondo quanto chiarito dalla sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 26283/2022, rende ancora più stringente il ricorso all'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, ammissibile solo laddove il debitore sia titolare di un interesse qualificato, espressamente previsto dalla legge, circostanza questa non rinvenibile nei fatti di causa.
Le ragioni che precedono inducono, in definitiva, al rigetto dell'appello.
L'esistenza di un complesso quadro giurisprudenziale circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da , nei confronti dell , Parte_1 Controparte_5 del e della e avverso la sentenza n. 11865/21 del Giudice di Controparte_3 Controparte_4
Pace di NA depositata il 22.04.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in NA, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25261 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di NA n. 11865/2021, depositata il 22.04.2021 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione del giudizio di primo grado dall'Avv. Massimiliano Esofaco (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in NA, alla C.F._2
Via Jannelli n. 23/M; appellante
CONTRO
, in persona del procuratore, Dott. Controparte_1 [...]
, (C.F. ) in virtù dei poteri di rappresentanza in giudizio e di nomina di CP_2 C.F._3
Avvocati e Procuratori conferitigli giusta procura speciale agli atti per Notar 01.10.2021, Persona_1
Rep.17.5858 Racc. 11.458, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione, dall'Avv.
Sara Memola (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, C.F._4 sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Giacomo Matteotti n.19; appellata
NONCHE'
, in persona del Ministro pro tempore e Controparte_3 Controparte_4 in persona del Prefetto pro tempore, (C.F. , rappresentati e difesi ex lege
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA (C.F. , presso i cui uffici, in via A. C.F._5
Diaz n. 11, NA, domiciliano per legge;
appellati
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente, circa i fatti di causa, va rilevato che l'odierno appellante conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di NA, l' e la Controparte_5 Controparte_4
L'oggetto della pretesa traeva origine da un estratto di ruolo, relativo alla cartella di pagamento n.
0712120115174962000 dell'importo di euro 902,17, asseritamente notificata in data 09.07.2012 per presunte violazioni al Codice della Strada. Eccependo la mancata notifica della cartella in parola, dei verbali presupposti, nonché la prescrizione del credito ivi contenuto, chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo al concessionario, del diritto di procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto, ordinare la cancellazione del ruolo, con la condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva l' la quale, contestando la fondatezza delle avverse Controparte_5 deduzioni, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Del pari si costituiva la che chiedeva la reiezione della domanda, perché infondata in Controparte_4 fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 11865/21, accertava l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme in capo alla Pubblica Amministrazione, rilevando che: “nel caso di specie, trattasi di una sanzione risalente al 2011, per la quale il termine di prescrizione si è ormai compiuto, quand'anche la cartella
0712120115174962000 sia stata regolarmente notificata a mezzo raccomandata a/r, in data 09/07/2012, a mani del Contr destinatario dell'atto, lo stesso opponente, non avendo l' provato che le intimazioni di pagamento n
0718201200023063000 e 07120159112581518000, successivamente notificate all'opponente, afferiscano alla cartella de qua. Non avendo prodotto copia delle stesse”. Accoglieva, pertanto, l'opposizione e annullava l'impugnato atto impositivo, con compensazione delle spese di lite.
Detta compensazione veniva disposta in considerazione della “valutazione complessiva della vicenda dedotta
(segnatamente, le circostanze emerse dal giudizio, il contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire)”.
ha proposto gravame avverso la sentenza in epigrafe indicata, specificando che Parte_1
l'impugnazione è limitata alla sola parte del provvedimento, che ha statuito in punto di spese.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, le ragioni, poste dal Giudice di prime cure, non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione della compensazione operata.
Pertanto, ha eccepito la violazione dell'art. 91 c.p.c.; il difetto e l'insufficienza di motivazione e ha chiesto la condanna dei convenuti/appellati al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio. Con comparsa ritualmente depositata, si è costituito nel giudizio di appello l' che ha Controparte_7 eccepito l'inammissibilità del gravame e, nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza, chiedendone, pertanto, il rigetto, attesa la correttezza del provvedimento giudiziale impugnato.
Per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA, si sono costituiti il e Controparte_3 la i quali, spiegando appello incidentale avverso la sentenza in epigrafe, hanno eccepito Controparte_4
l'inammissibilità della originaria opposizione, attesa la mancanza di interesse ad agire, costituito dalla apprezzabile minaccia di un'azione esecutiva ai danni del secondo il disposto di cui all'art. 100 c.p.c. Pt_1
Hanno insistito, pertanto, il rigetto del proposto gravame, con vittoria di spese di giudizio.
Istruita documentalmente, la causa è stata riservata in decisione alla udienza del 22.02.2024, con i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
Tuttavia, visto il decreto della Presidente del Tribunale n. 191/2024 e considerato l'impedimento della
Dott.ssa Asprone, è stato disposto lo scardinamento del presente procedimento dal ruolo del magistrato suindicato, con la remissione e l'assegnazione dello stesso a questo giudice e fissazione dell'udienza al
17.09.2024.
Attesa la necessità di riorganizzazione del ruolo, veniva poi disposto il differimento della trattazione del presente procedimento all'udienza del 19.09.2024, nella quale il giudicante tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse e repliche.
Orbene, stante il valore della odierna controversia (euro 902,17), la pronuncia del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., deve intendersi resa secondo equità, con la conseguenza che, in ragione di quanto stabilito dall'art. 339, terzo comma, c.p.c., la sentenza è appellabile “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha, giustappunto, chiarito mediante l'Ord. n. 34432 del
23.11.2022 che: “in materia di appello vincolato ex art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi appello, anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del menzionato art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., resta comunque ammissibile in quanto doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato e/o limitato (Cass., 27/7/2015, n. 15678)”.
Pertanto, facendo buon governo del principio testè indicato e attenendosi al contenuto dell'impugnazione proposta dal questo giudice ritiene ammissibile il presente gravame, proprio ai sensi degli artt. 113 Pt_1
e 339 c.p.c., avendo l'appellante censurato la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Infatti, è parere di chi scrive che la norma di cui all'art. 92 c.p.c., che la parte ha assunto violata, è una disposizione procedimentale, allo stesso tempo espressione di principi costituzionali e comunitari, oltre che principio regolatore della materia processual-civilistica. Venendo al merito, l'appellante principale ha censurato la statuizione della sentenza afferente al governo delle spese di lite e la disposta compensazione delle stesse.
Gli enti impositori, invece, hanno impugnato il titolo giudiziale, nella parte in cui ha implicitamente ritenuto ammissibile la domanda spiegata dal contribuente avverso la cartella de qua.
Questioni di chiarezza espositiva, legate altresì all'ordine logico delle censure sollevate, inducono a vagliare in via anticipata la fondatezza dell'appello incidentale, formulato dalla Pubblica Amministrazione in ordine all'inammissibilità della domanda proposta in primo grado, stante l'astratta attitudine assorbente rispetto alle altre questioni poste.
Orbene, detta impugnazione deve dichiararsi tardiva.
Invero, ai sensi dell'art. 343 c.p.c., l'appello incidentale deve essere proposto a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta e, quindi, ex art. 166 c.p.c., almeno 20 giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione delle parti. Nel caso di specie, il e la si Controparte_3 Controparte_4 sono costituiti in giudizio, sollevando appello incidentale, solo il 20.01.2022, attesa la data di comparizione delle parti del 08.02.2022. Pertanto, per le ragioni esposte, va dichiarato inammissibile l'appello spiegato dall' amministrazione convenuta, con la conseguenza che le questioni di cui alla sentenza di primo grado e in essa censurate devono ritenersi coperte da giudicato. Ne consegue che l'oggetto della presente decisione sarà costituito, esclusivamente, dall'appello principale, fondato sulla censura relativa alla compensazione delle spese di lite, operata dalla sentenza di primo grado.
Parte appellante si duole del governo delle spese, effettuato dal giudice di prime cure, sottolineando come, nonostante il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado, sia stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in violazione del principio della soccombenza.
Sul punto, ai fini della disamina dell'unico motivo di censura, sollevato dall'appellante, è necessario chiarire la norma applicabile al caso di specie, attese le numerose modifiche subite nel corso degli ultimi anni dalla disciplina sui presupposti ed i limiti della compensazione delle spese di lite.
Avuto riguardo alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il giudizio di primo grado
(anno 2019), trova applicazione, nella vicenda in parola, il disposto dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, secondo cui la compensazione delle spese può essere disposta, (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché – per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Cost. –, nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2 c.p.c. Nella ricerca della corretta esegesi di tale locuzione, la Corte di Cassazione è ormai ferma nel ritenere che le
“gravi ed eccezionali ragioni”, legittimanti la compensazione, da esplicitare nella parte motiva del provvedimento, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Ebbene, in questo quadro, senza dubbio le ragioni indicate dal Giudice di Pace di NA, secondo questo Tribunale, possono soccorrere a giustificarne la statuizione.
Invero nella fattispecie in esame, il Giudice di prime cure ha validamente giustificato la propria motivazione, considerando che il contrasto giurisprudenziale, dallo stesso indicato circa l'ammissibilità o meno dell'impugnazione all'estratto di ruolo, è idoneo ad integrare una “grave ed eccezionale ragione” per la compensazione delle spese di lite, senza alcuna violazione dell'art. 92 c.p.c. , ancorchè, nei fatti di causa, si rileva la mancanza di un'azione esecutiva esattoriale promossa dall'Agente, la mancanza della dimostrazione di un pregiudizio che concreti l'interesse ad agire, circostanze che già di per sé sole avrebbero giustificato la compensazione statuita.
Del resto, ad ulteriore integrazione della motivazione resa in sede di prime cure, mette conto evidenziare che non è certamente isolato l'orientamento che ritiene inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo esperito dalla parte, trattandosi di questione su cui i Giudici di merito e lo stesso Giudice di legittimità hanno fornito soluzioni contrastanti. Non da ultimo, il recente intervento del legislatore che, con l'introduzione del comma 4 bis, aggiunto dall'art. 3 bis del D. Lgs. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito in
Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 e l'applicabilità dello stesso anche ai giudizi pendenti, aventi ad oggetto la riscossione di tutte le entrate pubbliche, non solo tributarie, ma anche extra tributarie, secondo quanto chiarito dalla sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 26283/2022, rende ancora più stringente il ricorso all'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, ammissibile solo laddove il debitore sia titolare di un interesse qualificato, espressamente previsto dalla legge, circostanza questa non rinvenibile nei fatti di causa.
Le ragioni che precedono inducono, in definitiva, al rigetto dell'appello.
L'esistenza di un complesso quadro giurisprudenziale circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da , nei confronti dell , Parte_1 Controparte_5 del e della e avverso la sentenza n. 11865/21 del Giudice di Controparte_3 Controparte_4
Pace di NA depositata il 22.04.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in NA, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale