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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/11/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1148\2021 R.G.A.C. vertente tra:
c.f.: , e , c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quali eredi beneficiati della sig.ra , C.F._2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Carlotta Maria Cancogni, con studio in Massa, Via
Marina Vecchia 175, la quale li rappresenta e difende giusta procura in atti e
con sede in Parma, via Università n.1, iscritta Controparte_1
nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Parma al n. di iscrizione e codice fiscale p.iva P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Sarteschi e P.IVA_2
dall'Avv. Elisa Susini, ed elettivamente domiciliata in Massa, via Marina Vecchia n.188
(studio avv. Elisa Susini); nonché con sede legale in Via V. Betteloni n. 2, 20131 Milano, codice Controparte_2
fiscale ed iscrizione al Registro delle imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi n.
e per essa, quale mandataria, il suo procuratore speciale P.IVA_3 CP_3
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle
[...]
Imprese di Verona e Codice Fiscale n. e P. IVA: Codice P.IVA_4 P.IVA_5
ABI n. 10639, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Giulio
pagina 1 di 15 ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv.to Luigi Giulio Controparte_4
IU RD in Saluzzo (CN) Corso Roma n. 23;
e
(c.f. , Parte_3 C.F._3
(c.f. (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) (c.f. e C.F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6
(c.f. ) quali eredi di (nato Parte_7 C.F._7 Persona_2
a Fivizzano il 17/06/1929 e deceduto a Carrara il 12/11/2012)
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: per e : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni Parte_1 Parte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 260/2020, emesso dal Tribunale di Massa in data 7.4.2020, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, con ordinanza a seguito della comparizione delle parti: A) in via preliminare: per tutti i motivi esposti in premessa e sub paragrafo 2 del presente atto, accertare e dichiarare l'ammissibilità e tempestività della presente opposizione ex art. 650 c.p.c.; B) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra rectius dei Per_1
sig.ri e nella loro qualità di eredi beneficiati della stessa, per i motivi dedotti al Pt_1 Pt_2
paragrafo 3 del presente atto e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
C) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e comunque infondato e non provato;
D) sempre nel merito, qualora si ritenga che la sig.ra rectius i sig.ri AC e Per_1
Principe nella lora qualità di eredi beneficiati della stessa, sia tenuta a versare alcunché alla ricorrente si chiede che venga rideterminato il quantum debeatur alla luce delle contestazioni di cui al presente atto di citazione in opposizione;
E) ancora nel merito, accertare la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della ricorrente in via monitoria e, conseguentemente, condannare la
[...]
al risarcimento del danno in favore della sig.ra ora dei sig.ri Controparte_5 Per_1
e nella loro qualità di eredi beneficiati della stessa, per una somma pari ad € Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 15 109.836,66 o comunque alla maggiore o minor somma accertata nel corso del presente giudizio;
F) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”; per ““Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale di Massa Ill.mo, - dato atto, Controparte_2
preliminarmente, del difetto di titolarità dal lato passivo dei rapporti controversi in capo alla qui conchiudente, quale cessionaria dei crediti (già in capo a Controparte_1
per cui è causa;
- in via pregiudiziale di rito: accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione proposta da (poi riassunta dagli Persona_1
eredi beneficiati della medesima) per i motivi esposti in atti, con ogni conseguente provvedimento;
- nel merito e in via principale: respingere l'opposizione proposta in uno a tutte le domande, ivi compresa quella di risarcimento danni ex adverso svolta, in quanto inammissibile, infondata in fatto e diritto e comunque non provata, per le ragioni tutte esposte in atti e confermare il decreto ingiuntivo n.
260/2020 del Tribunale di Massa;
condannare gli opponenti all'integrale refusione delle spese e competenze di lite anche per la fase di opposizione, eventuali C.T.U. e C.T.P., oltre IVA, CNPA, come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%. - In via subordinata nel merito: accertare e dichiarare che (nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente a [...]L e C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...], Via
[...] C.F._2
Montecassiano n. 78), quali eredi beneficiati della sig.ra (nata a [...]
Genova l'11.10.1961 e residente in Bagnone (MS), loc. Castiglione del Terziere, via Castello n.1) e i terzi (nata Genova il 22.07.1955 e residente in [...]
Roma, in Corso Trieste n.159 c.f. ), nata C.F._3 Parte_4
alla Spezia il 27.11.1971 e ivi residente in [...] c.f. , C.F._4
(nata alla Spezia il 13.04.1974 e ivi residente in [...] c.f. Parte_5
) (nata a [...] il [...], res.te in C.F._5 Parte_6
Milano 20219 alla via Francesco Hayez n.17 c.f. e C.F._8 [...]
nato a [...], il [...], res.te in Parma 43123 alla via Grenoble n.4 C.F. Pt_7
, tutti quali eredi di (nato a [...] il [...] C.F._7 Persona_2
e deceduto a Carrara il 12.11.2012) sono debitori pro quota nei confronti della qui conchiudente, nella
pagina 3 di 15 sua qualità di cessionaria del credito già in capo alla cedente Controparte_6
, nella misura che verrà accertata in corso di causa, dell'importo di Euro 109.838,66,
[...]
rappresentante il saldo a debito alla data del 30.10.2018 del rapporto di c/c con garanzia ipotecaria
n.440/35302184 intestato al de cuius oltre interessi al tasso contrattuale RB6 Persona_2
+ spread 4,875% annuo dal 31.10.2018 al saldo e spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo
n.260/2020 Tribunale di Massa, o di quella diversa maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannarli al pagamento, in proporzione delle rispettive quote, della predetta somma. Con vittoria di spese e competenze professionali, C.T.U. e C.T.P., oltre IVA, CNPA, come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%. Con condanna degli eredi beneficiati della sig.ra
anche alla rifusione delle spese e competenze di lite liquidate a favore Persona_1
dei terzi chiamati.”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato in data 27.5.2021 ha proposto Persona_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 260/2020 del 7.4.2020, mediante cui il
Tribunale di Massa, in accoglimento delle domande di , le ha ingiunto, in Controparte_6
qualità di erede del sig. di pagare la somma di € 109.836,66 oltre interessi Persona_2
di mora al tasso convenzionale con decorrenza dal 31.10.2018 fino al saldo effettivo, oltre che delle spese della procedura monitoria e spese successive occorrende: credito rappresentante il saldo a debito del conto corrente n. 440/35302184. L'attrice opponente, in particolare, ha dedotto che: 1) ha appreso dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto solo a seguito della notifica, in data 17.5.2021, dell'atto di precetto per l'importo complessivo di € 114.315,11; 2) la mancata conoscenza del decreto è dipesa dalla irregolarità della notificazione del medesimo, avvenuta a mezzo posta durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e mai perfezionatasi, stante il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 108, comma 1, del d.l. 18/2020 (c.d.
Decreto Cura Italia); 3) l'ingiunzione della è stata rivolta alla sig.ra Controparte_6
quale erede del sig. titolare del rapporto da cui Persona_1 Persona_2
deriverebbe il presunto credito di parte opposta;
e tuttavia, questa non è l'unica erede pagina 4 di 15 del de cuis, essendo pendente causa civile volta a suddividere l'asse ereditario;
4) il decreto ingiuntivo opposto è nullo per difetto dei requisiti ex lege previsti;
5) risultano nulle le clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nel contratto oggetto di causa per violazione della normativa antiusura e violazione dell'art. 1815 c.c., nonché per violazione degli artt. 1346 c.c. e 117 e 125 bis TUB;
6) sono stati violati i principi di buona fede e correttezza;
il sig. con cui l'opposta Per_2
ha sottoscritto il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, è deceduto il
12 novembre 2012 e, a quella data, l'estratto conto presentava già un saldo debitore pari ad € 100.000,00 (pari all'importo erogato). Sennonché, mai è stato comunicato al debitore principale alcunché, tantomeno il recesso dal rapporto;
avendo poi agito in via monitoria il creditore nei confronti di una sola erede, e senza aggredire il bene ipotecato al momento della sottoscrizione;
7) l'Istituto di credito ha operato nel corso del rapporto variazioni peggiorative in spregio al disposto di cui all'art. 118 TUB. Sulla scorta di quanto sopra, l'opponente ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 260/2020, emesso dal Tribunale di Massa in data 7.4.2020, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, con ordinanza a seguito della comparizione delle parti: A) in via preliminare: per tutti i motivi esposti in premessa e sub paragrafo 2 del presente atto, accertare e dichiarare l'ammissibilità e tempestività della presente opposizione ex art. 650 c.p.c.; B) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra per i motivi Per_1
dedotti al paragrafo 3 del presente atto e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
C) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e comunque infondato e non provato;
D) sempre nel merito, qualora si ritenga che la sig.ra sia tenuta a Per_1
versare alcunché alla ricorrente, si chiede che venga rideterminato il quantum debeatur alla luce delle contestazioni di cui al presente atto di citazione in opposizione;
E) ancora nel merito, accertare la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della ricorrente in via monitoria e, conseguentemente, condannare la al risarcimento del danno in favore Controparte_5
della sig.ra per una somma pari ad € 109.836,66 o comunque alla maggiore o minor somma Per_1
pagina 5 di 15 accertata nel corso del presente giudizio;
F) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.
2. Con comparsa depositata in data 6.9.2021 si è costituita in giudizio Controparte_6
rappresentando che: 1) la notificazione del decreto ingiuntivo n.260/2020
[...]
alla sig.ra presso l'indirizzo di via del Borgo Castiglione n. 1 a Bagnone, è Per_1
avvenuta conformemente alla legge, ovvero tramite: i) spedizione con plico raccomandato n. 7877782445.3 in data 15/05/2020; ii) deposito del plico raccomandato contenente l'atto giudiziario presso l'ufficio postale;
iii) immissione nella cassetta postale della signora dell'avviso di arrivo della raccomandata Per_1
contenente l'atto giudiziario, con il quale la predetta avrebbe dovuto recarsi allo sportello e procedere al ritiro;
iv) recapito al mittente della Comunicazione di Avvenuto
Deposito, spedita con raccomandata n. 628835054427 del 20/05/2020; 2) la notifica si
è perfezionata a seguito del mancato ritiro del plico, e dunque decorsi 10 giorni dal
20/05/2020; di guisa che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve dirsi tardiva;
a fronte di precipua istanza il decreto di esecutività, del resto, è stato pronunciato il 28/12/2020, previa verifica della regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, del decorso del termine previsto dall'art. 641 cpc e dell'assenza dell'opposizione da parte dell'ingiunta. Il decreto de quo è quindi divenuto inimpugnabile e l'opposizione proposta inammissibile e/o improcedibile;
3) la ha agito correttamente CP_7
nell'indicare la sig.ra quale soggetto obbligato in quanto erede del de cuius in Per_1
virtù del testamento olografo con il quale il sig. ha istituito la Controparte_8
predetta quale sua erede ed ha lasciato alla moglie un legato in Parte_4
sostituzione della legittima;
la sig.ra del resto, è da tempo in possesso dei beni Per_1
ereditari, e la pendenza della causa civile non poteva essere conosciuta;
4) il decreto ingiuntivo è stato pronunciato a fronte della produzione di copiosa documentazione, inerente l'esistenza del rapporto e la prova del credito;
5) nessuna violazione della normativa antiusura e della normativa sulla trasparenza bancaria ha interessato il contratto di apertura del credito, né tanto meno sono stati violati i principi di buona pagina 6 di 15 fede e correttezza. A fronte di quanto dedotto ed eccepito, parte convenuta opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Massa Ill.mo, contrariis reiectis, in via pregiudiziale di rito, accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione proposta da per i motivi esposti in narrativa con ogni conseguente provvedimento;
nel Persona_1
merito e in via principale, respingere l'opposizione proposta in uno a tutte le domande, ivi compresa quella di risarcimento danni ex adverso svolta, in quanto inammissibile, infondata in fatto e diritto e comunque non provata, per le ragioni tutte esposte in atti e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.260/2020 del Tribunale di Massa;
condannare l'opponente all'integrale refusione delle spese e competenze di lite anche per la fase di opposizione, eventuali C.T.U. e C.T.P., oltre IVA,
CNPA, come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%. In via subordinata nel merito accertare e dichiarare che (nata a [...] l'[...] e residente in [...]
(MS), loc. Castiglione del Terziere, via Castello n.1) e, previa autorizzazione del Giudice Istruttore alla chiamata in causa da parte di , i terzi Controparte_1 Parte_3
(nata Genova il 22/07/1955 e residente in [...]in Corso Trieste n. 159 c.f.
), (nata alla Spezia il 27/11/1971 e ivi residente in C.F._3 Parte_4
viale Italia n.13 c.f. (nata alla Spezia il 13/04/1974 e C.F._4 Parte_5
ivi residente in [...] c.f. ) res.te in Milano C.F._5 Parte_6
20219 alla via Francesco Hayez n.17, res.te in Parma 43123 alla via Grenoble Parte_7
n.4 e nato a [...] e ivi residente a[...], quali CP_9
eredi di (nato a [...] il [...] e deceduto a Carrara il 12/11/2012) sono Persona_2
debitori pro quota nei confronti di , nella misura che verrà accertata in corso Controparte_6
di causa, dell'importo di € 109.838,66, rappresentante il saldo a debito alla data del 30/10/2018 del rapporto di c/c con garanzia ipotecaria n. 440/35302184 intestato al de cuius Persona_2
oltre interessi al tasso contrattuale RB6 + spread 4,875% annuo dal 31/10/2018 al saldo e spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo n.260/2020, o di quella diversa maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannarli al pagamento, in proporzione delle rispettive quote, della predetta somma. Vittoria di spese e competenze professionali, C.T.U. e C.T.P., oltre
IVA, CNPA, come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con condanna della sig.ra
pagina 7 di 15 anche alla rifusione delle spese e competenze di lite liquidate a favore dei terzi Persona_1
chiamati”.
3. Con ordinanza del 6.7.2021, il G.I.
ritenuto che
“l'assenza di alcuna chiara attestazione in ordine alla presenza ed all'identità del soggetto destinatario della notifica (ovvero del soggetto abilitato alla ricezione), nonché alle modalità con le quali l'operatore è entrato con questi in contatto siano tali da rendere la notifica irregolare” e che “mancavano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, considerato che nella fase monitoria non ha versato in atti alcuna Controparte_1
documentazione attestante il decesso di e la qualità di erede da parte di Persona_2 Per_1
(a dispetto delle allegazioni di cui al ricorso)” ha sospeso l'esecutorietà del decreto
[...]
ingiuntivo n. 260/2020 emesso dal Tribunale di Massa, nella persona del Dott.
Domenico Provenzano, in data 7.4.2020, nell'ambito del procedimento n. 414/2020
R.G.
4. All'esito della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 28.10.2021, il G.I. ha autorizzato la convenuta opposta alla chiamata in causa dei terzi ed ha fissato nuova udienza di comparizione delle parti.
5. Con comparsa di costituzione depositata in data 11.3.2022, si è costituita in giudizio quale mandataria di deducendo che: i) in CP_3 Controparte_2 Controparte_2
data 03 dicembre 2021 ha concluso con , Controparte_1 [...]
e tre contratti di cessione (uno con Controparte_10 Controparte_11
ciascuna Banca cedente) di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge sulla cartolarizzazione;
2) della cartolarizzazione è stato dato avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 149 del
16/12/2021, contrassegnato dal codice redazionale 3) C.F._9 Controparte_2
ha conferito a con atto con firma autenticata in data 17 dicembre 2021, CP_3
per atto Notaio di Sesto San Giovanni - iscritto al Collegio Notarile di Persona_3
Milano - n. 691 di rep. e n. 414 di racc., registrato a Milano DP II il 20 dicembre 2021 al n. 132327 Serie 1T, procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti nonché all'eventuale escussione pagina 8 di 15 delle garanzie accessorie;
4) tra i crediti ceduti risulta rientrante anche quello oggetto di causa. Ciò posto, parte intervenuta ha dichiarato di fare propria la posizione processuale della cedente medesima nonché tutte le domande di merito e di rito, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze formulate e rassegnate nel suddetto giudizio dalla cedente, compresa ogni produzione documentale ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Questa, inoltre, ha chiesto l'estromissione della cedente limitatamente alla posizione di credito ed eccepito in ogni caso la propria carenza di legittimazione passiva in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
6. All'udienza del 24.3.2022, il G.I. ha dichiarato la contumacia di e Parte_5
e, alla successiva udienza del 28.4.2022, quella di Parte_4 Parte_3
, e
[...] Parte_6 Parte_7
7. La causa è stata istruita in forma documentale e mediante consulenza contabile volta alla corretta ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti.
8. Con ordinanza del 16.10.2024 è stata dichiarata l'interruzione del procedimento a fronte del recesso della sig.ra . Persona_1
9. Con ricorso depositato in data 14.1.2025 si sono costituiti in giudizio i sig.ri Pt_1
e , quali eredi beneficiati della sig.ra ,
[...] Parte_2 Persona_1
chiedendo: “che la S.V. Ill.ma voglia fissare udienza per la prosecuzione del giudizio RGAC
1148/2021 – Tribunale di Massa – Sezione Civile – Dott. Ilario Ottobrino affinché vengano accolte le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
260/2020, emesso dal Tribunale di Massa in data 7.4.2020, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, con ordinanza a seguito della comparizione delle parti: A) in via preliminare: per tutti i motivi esposti in premessa e sub paragrafo 2 del presente atto, accertare e dichiarare l'ammissibilità e tempestività della presente opposizione ex art. 650 c.p.c.; B) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra per i motivi dedotti al paragrafo 3 del Per_1
pagina 9 di 15 presente atto e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
C) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e comunque infondato e non provato;
D) sempre nel merito, qualora si ritenga che la sig.ra sia tenuta a versare alcunché alla ricorrente, Per_1
si chiede che venga rideterminato il quantum debeatur alla luce delle contestazioni di cui al presente atto di citazione in opposizione;
E) ancora nel merito, accertare la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della ricorrente in via monitoria e, conseguentemente, condannare la
[...]
al risarcimento del danno in favore della sig.ra per una somma pari Controparte_5 Per_1
ad € 109.836,66 o comunque alla maggiore o minor somma accertata nel corso del presente giudizio;
F) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.
10. Con decreto del 23.1.2025 il G.I. ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 15.4.2025, concedendo alla parte ricorrente termine sino al 20.2.2025 per la notifica alle controparti di copia del ricorso per riassunzione e del decreto.
11. Verificata la regolarità della notifica nei confronti di , Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Controparte_6
, il G.I. ne ha dichiarato la contumacia, ed h assegnato termine alle parti per il
[...]
deposito di note contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
12. Con ordinanza del 18.8.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con contestuale assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. In punto di ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel proporre opposizione la sig.ra ha contestato l'irregolarità della Persona_1
notifica del decreto ingiuntivo, allegando di essere venuta a conoscenza dello stesso solo a seguito della notifica, in data 17.5.2021, del relativo atto di precetto.
Segnatamente, dalla documentazione versata in atti si evince che, in data 15 maggio
2020, l'operatore postale si è recato presso il luogo di residenza di , Persona_1
eseguendo la notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 108 d.l. 18.2020 (così è dato leggersi dalla relativa cartolina, sotto la voce “mancata consegna del plico a domicilio – per
pagina 10 di 15 rifiuto della persona abilitata) successivamente provvedendo all'inoltro di CAD, notificata al medesimo indirizzo ex art. 46 d.l. 34\2020, mediante immissione nella cassetta postale (così si legge, invero, nella cartolina).
In tale periodo, risultavano in effetti vigenti l'art. 108 d.l. 18.2020 conv. con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020 n. 27 e l'art. 46 d.l. 34\2020 conv. con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n. 77, prescrivendo per le notifiche quali quella in rilievo ben quattro fasi: (i) accertamento da parte dell'operatore postale della presenza del destinatario del plico ovvero di altri soggetti abilitati alla sua ricezione;
(ii) immissione del plico nella cassetta postale o in altro luogo indicato dal consegnatario;
(iii) firma dell'operatore postale in luogo di quella del consegnatario sui documenti di consegna;
(iv) attestazione sui medesimi documenti di consegna da parte dell'operatore delle “modalità di recapito”.
La predetta disciplina, nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata, tale da garantire il giusto contemperamento tra l'esigenza di tutela della salute pubblica alla base della stessa e quella di certezza legale sottesa ad ogni procedimento notificatorio, deve essere interpretata nel senso di imporre stringenti oneri di attestazione all'operatore postale, che non possono certamente limitarsi al solo richiamo alle disposizioni vigenti. Nella specie, la sig.ra ha eccepito di non essere stata Per_1
mai avvertita o avvisata dall'agente postale, di guisa che l'assenza di una chiara attestazione in ordine alla presenza ed all'identità del soggetto destinatario della notifica
(ovvero del soggetto abilitato alla ricezione) che avrebbe manifestato il rifiuto di ricevere l'atto, nonché alle modalità con le quali l'operatore è entrato con questi in contatto ed ha provveduto alla sua identificazione appaiono tali da rendere la notifica irregolare.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, del resto, quello secondo cui il rifiuto di ricevere una notifica di un atto giudiziario è illegittimo (e, quindi, esso è equiparabile alla notifica effettuata in mani proprie) solo se sia certa pagina 11 di 15 l'identità dell'autore del rifiuto e questi sia il destinatario dell'atto e (cfr. Cass, civ., 12 novembre 2018, n. 9779; in senso conforme Cass. civ. n. 8465 del 31/03/2025).
Appare pertanto ammissibile l'opposizione tardiva proposta ex art. 650 c.p.c. da parte della sig.ra con notifica della citazione effettuata 27.5.2021, in quanto questa Per_1
può dirsi essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica del precetto intervenuta in data 17.5.2021 (v. doc. 3 . Per_1
2. In ordine alla titolarità del credito.
La parte opponente ha eccepito che, nell'intervenire in giudizio, quale presunta cessionaria del credito in capo a quale mandataria di Controparte_6 CP_3
non abbia prodotto né il contratto di cessione, né la Gazzetta Ufficiale Controparte_2
contenente l'estratto dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB, contestato l'esistenza della cessione, la titolarità del credito in capo alla cessionaria ovvero la sua inclusione nell'operazione intervenuta.
Ciò posto, la titolarità del diritto costituisce un elemento costitutivo della domanda che
è onere di chi agisce in giudizio dimostrare, trattandosi di una questione attinente al merito della causa, idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda (cfr. Cass. Civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798) ed in quanto tale può essere negata dal convenuto sostanziale con una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non
è soggetta a decadenza (cfr. Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951).
Acclarata la tempestività dell'eccezione, in ordine alle operazioni di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è d'uopo evidenziare come un conto sia l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della stessa, e surrogabile mediante la costituzione in giudizio – altro la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto.
Come chiarito dalla Suprema Corte “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
D.Lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
pagina 12 di 15 legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2025, n. 5190).
Tale essendo il dato normativo e giurisprudenziale di riferimento è opinione del giudicante che, nella specie, non sussista idoneo riscontro che la cessione in blocco sia intervenuta e risulti inerente anche il credito per cui è causa.
Sebbene il procuratore della parte intervenuta sostenga di avere prodotto copia della
Gazzetta Ufficiale relativa alla cessione di che trattasi, di tale documento non vi è riscontro in atti, di guisa che non può farsi riferimento a questo nell'individuazione dei crediti ceduti. Nondimeno, manca riscontro del contratto di cessione, dell'elenco dei debitori ceduti, così come di qualsivoglia iniziativa stragiudiziale assunta da CP_2
nei confronti del debitore ceduto.
[...]
Quanto, poi, alla visura societaria di (v. doc. 4) ivi si rinviene menzione Parte_8
esclusivamente di quanto segue:
In altri termini, vi è il riferimento all'avviso di cessione prot. 689984 del 10/12/2021 e nulla più, di guisa che la valenza indiziaria appare modesta.
Unico documento rilevante risulta la dichiarazione sottoscritta dal dott.
[...]
, Responsabile del Servizio - Servizio Supporto Legale Crediti di Tes_1 [...]
, contenente la specifica indicazione tanto del credito in rilievo, quanto CP_6
dell'operazione di cessione che lo ha interessato (vale a dire “avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 16/12/2021, n. 149”).
E tuttavia, tale dichiarazione, predisposta in funzione del giudizio, di per sé non appare sufficiente a ritenere provato che il credito per cui è causa sia stato oggetto della cessione in blocco di che trattasi. L'art. 2729 c.c., del resto, fa riferimento a plurime presunzioni, tutte connotate dalle caratteristiche della gravità, precisione e concordanza.
In definitiva, deve escludersi che sussista la prova della titolarità del credito in capo a
Controparte_2
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3. Le sorti del decreto ingiuntivo.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. La Cassazione, in particolare, ha affermato che “l'opposizione di cui all'art. 645
c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 15/12/2021, n.40110).
Nella specie, in sede monitoria non ha offerto alcun riscontro della Controparte_6
qualità di erede del de cuius, , in capo alla parte ingiunta, sig.ra Per_2 Persona_4
(alla quale, in seguito, sono succeduti e Persona_1 Parte_2 Pt_1
condividendo essa tale condizione con la sig.ra (alla quale
[...] Parte_4
sono succeduti, , Parte_5 Parte_4 Parte_3
e . Il decreto ingiuntivo, dunque, è stato emesso in Parte_6 Parte_7
difetto delle condizioni di legge. Sennonché, a fronte della successione dal lato passivo del rapporto nei termini predetti, il decreto ingiuntivo deve in ogni caso essere revocato. Del resto, in accordo al disposto dell'art. 752 c.c. i coeredi contribuiscono tra loro in proporzione alle quote ereditaria.
Ciò posto, esclusa la prova della titolarità del credito in capo ad il Controparte_2
Tribunale non può che prendere atto che non ha precisato le Controparte_6
conclusioni, risalendo l'ultimo atto difensivo alla comparsa di costituzione, di guisa che tale contegno appare escludere la persistenza di un interesse in ordine alla domanda a suo tempo avanzata in via monitoria, rispetto a cui pertanto nessuno scrutinio è dovuto.
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4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché dell'attività processuale svolta e del relativo pregio, si quantificano in € 9.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
Le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto debbano essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 1148\2021 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'opposizione proposta da e in qualità di Parte_2 Parte_1
eredi beneficiati di , e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Persona_1
260/2020, emesso dal Tribunale di Massa in data 7.4.2020;
2) rigetta la domanda proposta da e per essa quale mandataria da Controparte_2
CP_3
3) condanna e quale mandataria di Controparte_1 CP_3 CP_2
a rifondere in favore di e quali eredi beneficiati di
[...] Parte_2 Parte_1
, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 9.000,00 per Persona_1
compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive del giudizio;
4) pone le spese di consulenza tecnica già liquidate con decreto definitivamente in capo a e quale mandataria di Controparte_6 CP_3 Controparte_2
Così deciso in Massa, in data 17.11.2025
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
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