Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
Il dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione, per prova insufficiente o per un mero principio di prova, e quindi al di fuori di casi in cui la causa di giustificazione sia soltanto allegata dalla parte e non provata, comporta l'assoluzione dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2010, n. 20867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20867 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 500
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1835/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TERAMO;
nei confronti di:
1) RO IM N. IL 18/05/1984 C/;
avverso la sentenza n. 40/2009 GIUDICE DI PACE di TERAMO, del 19/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Montagna Alfredo, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore dell'imputato, avvocata Marini Tiziana, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RILEVA
1. - Con sentenza, deliberata il 19 ottobre 2009 e depositata il 26 ottobre 2009, il Giudice di pace di Teramo, giudicando su rinvio di questa Corte suprema - Sezione 5^ Penale, giusta sentenza 17 marzo 2009, n. 21588, di annullamento della sentenza di quel giudice 10 novembre 2008, di condanna del ricorrente IM ON per delitto di ingiuria in danno degli agenti della Polizia di Stato Claudio Nannini e Davide Cosentini, ha assolto l'imputato sulla base del ritenuto dubbio circa la ricorrenza della esimente speciale della provocazione, alla stregua della sentenza non definitiva nel processo instaurato a carico dello stesso imputato per i delitti di violenza, resistenza a un pubblico ufficiale e della perizia espletata in quel procedimento in ordine alla lesioni riportate da ON in occasione dell'arresto.
2. - Ricorrono per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, mediante motivo unico del 3 novembre 2009, e il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello dell'Aquila, mediante atto del 2 dicembre 2009, col quale sviluppa tre motivi.
2.1 - Entrambi i ricorrenti denunziano, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 594 e 599 c.p., deducendo che il dubbio circa la sussistenza dell'esimente della provocazione non giustifica l'epilogo assolutorio, risolvendosi nella mancanza di prova della medesima esimente.
2.2 - Con il secondo motivo il Procuratore generale eccepisce la inutilizzabilità della perizia prodotta dall'imputato, deducendo che la produzione non è consentita ne' ai sensi dell'art. 234 c.p.p., nè ai sensi dell'art. 238 c.p.p., comma 1, in quanto non costituisce "verbale di prova" e rappresenta mera espressione di giudizio. 2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente denunzia erronea applicazione dell'art. 238-bis c.p.p., censurando la ammissione della sentenza non definitiva.
3. - I ricorsi sono entrambi infondati.
3.1 - Correttamente, a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 3, il Giudice di pace ha fondato l'assoluzione sul dubbio della speciale causa di non punibilità della provocazione, in quanto "nell'attuale codice di rito penale, il dubbio sull'esistenza di una scriminante non si risolve più in danno dell'imputato, bensì in suo favore, dovendo pronunciarsi sentenza di assoluzione anche se vi è dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione" (Cass., Sez. 1^, 18 giugno 1999, n. 4413, Santangelo, massima n. 214025; Sez. 5^, 14 novembre 1990, n. 16095, Berlingieri, massima n. 85969; Sez. 4^, 15 novembre 1990, n. 4474/1991, Abate, massima n. 187319; Sez. 1^, 7 luglio 1992, n. 9708, Giacometti, massima n. 191886; Sez. 5^, 25 settembre 1995, n. 10332, Lajacona, massima n. 202658; Sez. 1^, 8 luglio 1997, n. 8983, Boiardi, massima n. 208473; e Sez. 2^, 4 luglio 2007, n. 32859, Pagliaro, massima n. 237758). L'arresto di legittimità citato dai ricorrenti (sentenza 15484/2004, Raia) non è pertinente al caso in esame, in quanto questa Corte ha fissato il principio di diritto che non comporta l'assoluzione, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 3, la mera allegazione della causa di giustificazione o di non punibilità da parte dell'imputato, in difetto di alcun principio di prova ovvero di una prova insufficiente, e, pertanto, fuori della ipotesi della sussistenza di un ragionevole dubbio sulla esimente.
3.2 - La questione della utilizzabilità della perizia è preclusa dal giudicato implicito cristallizzato dalla pronuncia rescindente di questa Corte che ha annullato la precedente sentenza del Giudice di pace (di condanna) per l'omesso esame della suddetta produzione difensiva.
3.3 - Nel costrutto argomentativo che sorregge la decisione impugnata il riferimento del giudice a quo al responso del perito il quale ha escluso che le lesioni subite dal ricorrente in occasione dell'arresto siano compatibili solo con azioni di contenimento dei poliziotti, da ampiamente conto - indipendentemente dagli ulteriori e- lementi desunti dalla sentenza non definitiva utilizzata - del dubbio circa la ritenuta provocazione.
3.4 - Consegue il rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010