Ordinanza cautelare 4 ottobre 2024
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01144/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01506/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Regionale Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del “Provvedimento di rigetto e contestuale sospensione del patentino”, pervenuto con pec del 08/05/2024, identificato come “-OMISSIS-” da segnatura del documento informatico allegato in pec, con cui l’ADM - Direzione Territoriale VII – Sicilia – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione Operativa Territoriale di -OMISSIS-, in persona del Responsabile del Procedimento, ha disposto il rigetto dell’istanza prot. D’ufficio n. -OMISSIS- del 12/12/2023 inerente il rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi n. 203016 per il Biennio 01/01/2024 – 31/12/2025, rilasciato in -OMISSIS-, presso Bar Tavola Calda di titolarità del sig. -OMISSIS-;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, comunque lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Regionale Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. ND AI e udita per la parte resistente l’Avvocatura dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con ricorso notificato in data 8 luglio 2024 e depositato il giorno successivo, il sig. -OMISSIS-, titolare del patentino n. 203016 per la vendita di generi di monopolio, agisce per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento meglio specificato in epigrafe, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha respinto l’istanza di rinnovo del suddetto patentino per il biennio 2024-2025, contestualmente statuendone la soppressione.
2. Espone in fatto il ricorrente:
- di aver presentato domanda di rinnovo il 29 novembre 2023, reiterata il 12 dicembre 2023, a seguito della quale l’ADM rilasciava un’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell’attività in data 15 dicembre 2023, nelle more dell’istruttoria;
- che, con nota del 14 febbraio 2024, l’Amministrazione comunicava, ai sensi dell’art. 10-bis Legge n. 241/1990, motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, individuati nella sussistenza, a seguito di controlli effettuati presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di violazioni fiscali definitivamente accertate di importo superiore alla soglia prevista dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, peraltro non dichiarate in sede di autocertificazione;
- che, non avendo ricevuto osservazioni nel termine assegnato, l’ADM adottava il provvedimento di rigetto definitivo in data 8 maggio 2024, motivandolo sulla base della medesima situazione debitoria verso l’erario, ritenuta integrare la condizione ostativa di cui all’art. 9 DM n. 51 del 12 febbraio 2021.
3. Lamentando, con unico articolato motivo, “ Violazione, falsa e/o errata applicazione degli art. 7, comma 3, lett. g), e 9, comma 1 e 3, del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021, dell’art. 80, comma 4, D. Lgs.vo 18/04/2016, n. 50 – Difetto di motivazione – Arbitrarietà – Travisamento dei fatti – Difetto d’istruttoria – Eccesso di potere ” deduce, in sintesi, il ricorrente che: i) al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo e della relativa dichiarazione sostitutiva, i suoi debiti tributari definitivamente accertati ammontavano a una somma complessiva di € 365,15, importo nettamente inferiore alla soglia di € 5.000,00 stabilita dalle norme rubricate; ii) tale debito era peraltro in parte oggetto di definizione agevolata ("Rottamazione quater"); talché l’esposizione effettiva si riduceva a soli € 301,40; iii) la sua dichiarazione sarebbe stata, pertanto, veritiera e l’Amministrazione sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti e in un difetto di istruttoria, non avendo specificato quali debiti avesse considerato né tenuto conto del loro stato; iv) le pendenze di importo superiore, che avrebbero dato causa al diniego, sarebbero state notificate solo successivamente alla data dell’istanza o sarebbero oggetto di contenzioso e, quindi, non “definitivamente accertate”.
4. Il ricorrente ha, inoltre, spiegato istanza istruttoria diretta all’acquisizione in atti delle certificazioni fiscali assunte a fondamento del provvedimento impugnato.
5. Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che, con documenti e memoria, ha eccepito l’infondatezza del ricorso alla stregua proprio delle certificazioni rese dall’-OMISSIS-.
6. Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha contestato la documentazione prodotta da parte resistente, rilevando come il prospetto dell’-OMISSIS- elenchi cartelle esattoriali per bolli auto non pagati che non risultavano visibili sul portale telematico al momento della presentazione dell’istanza di rottamazione, né al momento della verifica effettuata in data 7 giugno 2024, ma sarebbero apparse solo a seguito del deposito documentale della difesa erariale.
7. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2024, il collegio ha respinto l’istanza cautelare per ritenuta carenza di fumus boni iuris .
8. All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
- Capo I
Alla luce dei documenti versati in atti dalla parte resistente, il collegio reputa, in limine , completa l’istruttoria ed esauriente l’acquisito compendio d’informazioni e documenti, stimando non utili ai fini del decidere gli ulteriori incombenti richiesti dalla parte ricorrente.
- Capo II
1) Nel merito il ricorso è infondato.
Per una migliore intellegibilità delle ragioni di doglianza appare opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
La distribuzione e vendita dei prodotti da fumo è disciplinata dal D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal D.M. 12 febbraio 2021, n. 51. Al fine di allineare la normativa nazionale a quella unionale, quest’ultimo ha introdotto un esplicito requisito di regolarità fiscale per il rilascio e il rinnovo dei patentini. Segnatamente, l’art. 9, comma 3, del D.M. n. 38/2013, nella vigente formulazione, stabilisce che il rinnovo del patentino è subordinato alla sussistenza delle “ medesime condizioni stabilite dall’articolo 7 per il rilascio del patentino ”. Il citato art. 7, comma 3, lett. g), a sua volta, prevede che l’Amministrazione valuti la “ sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l’Erario o verso l’-OMISSIS- di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili ”.
Sebbene l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sia stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), il rinvio operato dalla norma regolamentare deve intendersi come materiale, e, perciò, atto a recepire la soglia di gravità ivi definita. Per le violazioni definitivamente accertate, questa corrisponde a quella indicata dall’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, pacificamente fissata in € 5.000,00. La giurisprudenza costituzionale ha peraltro ritenuto tale soglia non sproporzionata né manifestamente irragionevole (Corte Cost. 30 luglio 2025 n. 138).
2) Ciò posto, la censura principale del ricorrente si fonda sull’assunto che, al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo (29 novembre 2023), la sua posizione debitoria definitivamente accertata fosse inferiore al predetto limite.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Dagli atti di causa emerge che l’Amministrazione, in sede istruttoria, ha correttamente attivato i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, richiedendo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione una verifica della posizione del ricorrente. L’esito di tale verifica ha fatto emergere una situazione debitoria per carichi definitivamente accertati e iscritti a ruolo di importo complessivo superiore a € 5.000,00.
In particolare, dal prospetto riepilogativo -prot. n. 7114 del 5 febbraio 2024 (all. 5 ADM)- rilasciato ad ADM da Agenzia delle Entrate Riscossione risultavano, alla data del 2 febbraio 2024, sedici posizioni debitorie del ricorrente nei confronti di diversi enti impositori.
Lo stesso documento evidenzia che rispetto a dieci di esse non constavano procedure attive, rateizzazioni o definizioni agevolate e, dunque, erano definitivamente accertate.
Più nel dettaglio, si fa riferimento alle seguenti cartelle:
- n. 29520060045270978000; Ente creditore “Multiutente”; importo residuo netto € 5,56;
- n. 29520200019308760000; Ente creditore “Regione Sicilia – Ass. Econ. Dip. Fin.e Cred. Serv. 2 Tasse Auto”; importo residuo netto € 1.023,17;
- n. 29520210062797260000; Ente creditore “Regione Sicilia – Ass. Econ. Dip. Fin.e Cred. Serv. 2 Tasse Auto”; importo residuo netto € 520,30;
- n. 29520210074853401000; Ente creditore “Regione Sicilia – Ass. Econ. Dip. Fin.e Cred. Serv. 2 Tasse Auto”; importo residuo netto € 1.119,67;
- n. 29520220014182709000; Ente creditore “Regione Sicilia – Ass. Econ. Dip. Fin.e Cred. Serv. 2 Tasse Auto”; importo residuo netto € 1.339,65;
- n. 29520220026245718000; Ente creditore “Amministrazione Finanziaria – Dir. Prov.le di -OMISSIS- – Uff. Terr. di -OMISSIS-”; importo residuo netto € 299,51
- n. 59520230003502942000; Ente creditore “INPS – Sede di -OMISSIS-”; importo residuo netto € 59,70
- n. 29520230017629853000; Ente creditore “Regione Sicilia – Ass. Econ. Dip. Fin.e Cred. Serv. 2 Tasse Auto”; importo residuo netto € 640,11;
- n. 29520230025695882000; Ente creditore “Regione Sicilia – Ass. Econ. Dip. Fin.e Cred. Serv. 2 Tasse Auto”; importo residuo netto € 505,03
- n. 2952023003367583000; Ente creditore “ATO Me 1 spa”; importo residuo netto € 4.723,88 (cfr. all. 5 ADM cit., pagg. 2-7 e 10-13).
La somma di tali importi supera il limite di 5.000 euro.
Il provvedimento impugnato si basa, dunque, su un presupposto di fatto – l’irregolarità fiscale grave e definitiva – accertato dall’ente a ciò preposto (l’-OMISSIS-) e comunicato formalmente all’ADM. La giurisprudenza (forgiata sulla fattispecie delle procedure di affidamento, ma mutuabile anche al caso di specie, per identità di ratio e di referente normativo) ha in proposto chiarito che i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso; di conseguenza questi si impongono all’amministrazione, esonerandola da ulteriori accertamenti (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2024, n. 7378).
L’operato dell’ADM, che ha preso atto di tale certificazione, si palesa perciò scevra da vizi di difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.
2.1) In senso contrario non depongono le allegazioni difensive e i documenti versati in atti dal ricorrente.
In particolare, quanto al prospetto riepilogativo del 7 giugno 2024 (all. 5.2 di parte ricorrente), mentre, per un verso, questo risulta successivo alla data di emissione del provvedimento impugnato (trasmesso con pec dell’8 maggio 2024), per altro verso anche gli importi ivi documentati superano la soglia consentita dei 5.000 euro. E ciò anche senza tener conto delle somme che il ricorrente assume essere state oggetto di rottamazione o contestazione giudiziale (cfr. all.ti 6 e 7 della produzione attorea).
Più nel dettaglio, anche considerando i soli importi di € 4.760,18 (dovuto all’ATO ME 1 spa) ed € 301,40 (dovuto all’Amministrazione Finanziaria – Direzione Provinciale: cfr. doc. 6 di parte ricorrente, pagg. 8 e 9 del pdf) -non specificamente contestati dal ricorrente- la relativa somma eccede comunque la misura massima consentita dall’ordinamento.
2.2) Né può rilevare la circostanza, addotta dal ricorrente, che taluni debiti non fossero visibili sul portale telematico dell’-OMISSIS- al momento della presentazione dell’istanza. In ossequio al principio tempus regit actum , la situazione rilevante nella valutazione del requisito è quella esistente al momento in cui l’Amministrazione compie la propria verifica istruttoria, non quella di presentazione della domanda. Diversamente opinando, del resto, il precetto normativo sarebbe facilmente eludibile: lasciandosi al privato la possibilità di incorrere in violazioni fiscali dopo la presentazione della domanda.
Ciò posto, al momento in cui il controllo è stato espletato, le violazioni fiscali sussistevano e, dunque, l’Amministrazione non poteva che prenderne atto.
3) Parimenti infondata è la doglianza relativa alla presunta violazione del principio di discrezionalità amministrativa. Il superiore quadro ordinamentale, nel prevedere la valutazione dell’assenza di violazioni fiscali definitivamente accertate come condizione per il rinnovo, configura un meccanismo di natura vincolata. La sussistenza di pendenze fiscali di importo rilevante, definitivamente accertate, solleva un problema di affidabilità del soggetto, minando il rapporto fiduciario che deve intercorrere con l’Amministrazione concedente, specie in un settore connotato da un regime di particolare severità come quello dei generi di monopolio (cfr. T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. II, 20 gennaio 2025 n. 126). La mancanza del requisito della regolarità fiscale, pertanto, costituisce di per sé condizione ostativa al rinnovo, senza che residuino in capo all’Amministrazione margini di apprezzamento discrezionale sulla gravità o sull’impatto della violazione (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 maggio 2022 n. 355).
Infine, non può essere accolta la tesi secondo cui la dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza fosse veritiera. A fronte dell’accertamento di una morosità superiore alla soglia di legge, la dichiarazione di regolarità o di assenza di debiti rilevanti risulta oggettivamente non veridica. L’amministrazione, dopo aver comunicato tale discrasia con il preavviso di rigetto del 14 febbraio 2024, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, non ha ricevuto alcuna osservazione o documentazione idonea a smentire quanto accertato. L’inerzia del ricorrente in questa fase procedimentale ha legittimamente condotto all’adozione del provvedimento di diniego, il cui contenuto dispositivo, in presenza di una dichiarazione non veridica e di un requisito sostanziale mancante, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, 16 ottobre 2019 n. 4929).
- Capo III
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso dev’essere respinto, siccome infondato.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP EG, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
ND AI, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| ND AI | EP EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.