Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15835 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1 5 8 35 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CAS Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg Magistrati: - Presidente - R.G.N. 2641/01 Dott. Salvatore SENESE Consigliere Cron.32248 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Ud. 03/03/03 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: IA AN, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2003 - dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 1303 -1- procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 14.02.2001, Rep. N. 56267; - resistente con procura avverso la sentenza n. 570/00 del Tribunale di ENNA, depositata il 05/10/00 R.G.N. 533/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 2641/01 Svolgimento del processo A Enna Angelo Con ricorso del 27.9.1996 al Pretore di Ciancia, operaio edile, conveniva in giudizio 1' INAIL e essere affetto da malattia professionale premesso di (ipoacusia da rumore) e di aver presentato senza esito domanda amministrativa in data 30.9.1993, chiedeva la condanna dell'istituto assicuratore alla costituzione di una rendita rapportata al grado di invalidità. L'INAIL si costituiva ed eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Il Pretore, disposta una consulenza tecnica medico legale, con sentenza del 7.7.1997 accoglieva il ricorso. A seguito di impugnazione dell'INAIL, il Tribunale di Enna, sentenza resa il 7.7.2000, in riforma della decisione del con primo giudice, respingeva la domanda dell'assicurato. In motivazione il Tribunale Osservava che il lavoratore aveva avuto consapevolezza della eziologia professionale della malattia e della sua entità il 24.4.1993, a seguito di un esame audiometrico eseguito in quella data, motivo per cui al momento della domanda giudiziale, presentata il 27.9.1996, era già decorso il termine di tre anni e 150 giorni di cui agli artt. 111 e 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965 ed il diritto alla rendita si era estinto per prescrizione. In particolare il Tribunale osservava che nella specie non era applicabile l'istituto della interruzione della prescrizione previsto dal 4° comma dell'art. 112 d.p.r. n. 1124 del 1965 che disciplina unicamente la prescrizione - dell'azione relativa agli infortuni ed alle malattie 2 e che l'unico atto idoneo ad professionali nell'agricoltura prescrizionale era la proposizione interrompere il termine dell'azione giudiziale. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'INAIL ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 2943 C.C e degli artt. 111 e 112 del d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, nonché omessa motivazione, e si osserva che il decorso del termine di prescrizione nella specie era stato interrotto dalla presentazione della domanda in sede amministrativa il 30.9.1993, oltre che dal ricorso per cui la domanda giudiziale amministrativo del 22.2.1995, risultava tempestivamente proposta. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 783 del 1999, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che il termine di cui all'art.112 del d.p.r. n. 1124/1965 è un termine di prescrizione e non di decadenza, rispetto al quale operano le ordinarie cause di interruzione previste dal codice civile, oltre alle speciali cause sospensive previste dall'art. 111 stesso T.U. Ne consegue che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL, di cui al menzionato art. 112, può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio, ma anche con atto stragiudiziale, quale la domanda amministrativa, a partire dalla quale il termine prescrizionale comincia nuovamente a decorrere. Il giudice di appello ha dunque errato 3 laddove ha negato valore interruttivo della prescrizione alla domanda amministrativa. All'odierna udienza la difesa dell'INAIL ha rilevato che il lavoratore ha dedotto la interruzione della prescrizione solo in appello, e quindinella memoria di costituzione controeccezione non dovrebbe tardivamente, per cui di detta tenersi conto in questa sede. Α1 riguardo va però rilevato che dalla narrativa della sentenza impugnata non risulta che 1'INAIL in quel giudizio abbia a sua volta tempestivamente dedotto nella prima difesa la tardività della controeccezione, per cui è a sua volta incorso nella medesima decadenza che ha invocato per la controparte. In definitiva, l'eccezione di interruzione della prescrizione, sia pure tardivamente proposta dal lavoratore nel giudizio di appello, non essendo stata tempestivamente neutralizzata dall'INAIL nella prima difesa successiva, può essere legittimamente esaminata nel presente giudizio. Nella specie, pertanto, avendo il Tribunale fissato al 24.4.1993 la data in cui il lavoratore aveva avuto insorgenza e della eziologiaconsapevolezza della professionale della malattia, la prescrizione è rimasta interrotta dalla presentazione della domanda amministrativa in data 30.9.1993, con la conseguenza che il termine prescrizionale di cui all'art. 112 cit. non era ancora maturato alla data (27.9.1996) di presentazione della domanda giudiziale. I l ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza con rinvio della causa per unimpugnata deve essere cassata nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che M 4 provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma il 3 marzo 2003 Il Presidente Il Cons. estensore Palute Dinle Delportin CES 'N 84:8-1 6 of WWW.TE I S VOLVO O 03 20 TT . O 2 CANCELLIERE Depositato in Cancelleri 2 2003 A M E at CAJoggi, 12.2007. 20038 R P U S 龙UL CANCELLIERE farselle Jele