Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
1Potocopa A 4 L 7 O 3 021 5 0 /0 1 . B N E , UBBLICA ITALIAN. E 1 N 9 OME DE O 9 I 1 Z - N 1 A U R 1 A T S P I I LA G . E SUPREMA DI CASSAZIONE E E L Oggetto R C 9 I 3 A D D E SEZIONE TERZA CIVILE Pagamento somma. U E I 6 T Opposizione a decreto in- 4 G N . giuntivo. E T S .ri Magistrati: T .mi Sigg dagli Ill E R 7 . A - Presidente R.G.N. 21488/98 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Cron. 4446 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Ud. 02/06/00 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MARTORELLI ANNA MARIA, titolare del Centro Studi Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE OR, da considerarsi domiciliata in ROMA 0 3,000 per diritti L. difesa presso LA CORTE DI CASSAZIONE, dall'avvocato #14 FEB 2001 IL CANCELLIERE AUGUSTO BASSINO, con studio in 66100 CHIETI SCALO BIVIO S.Martino n.9 giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente -
contro
DE CC RAFFAELLA;
- intimata avverso la sentenza n. 6053/98 della Corte suprema di cassazione di ROMA, emessa il 9/12/1997, depositata2000 1101 il 17/06/98; RG.6409/96; P udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/06/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO BUONAJUTO che ha chiesto si dichiari inammissibile, con le conseguenze in ordine alle spese. 2 SVOLGIMENTO DE PROCESSO Con atto notificato il 12/06/1995 DE VE RA proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo in data 23.5.95 per £ 900.000 (oltre interessi e spese di causa) emesso nei suoi confronti dal Giudice di pace di Pescara in favore di OR NN MA (proprietaria di un Centro Studi), deducendo il difetto di qualsiasi ragione creditoria da parte di tale Centro. Il Giudice di Pace, con sentenza decisa e depositata il 29/03/1996, accoglieva l'opposizione "...per insussistenza della pretesa creditoria..." e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la OR al pagamento delle spese di giudizio. Riteneva in particolare provato, sulla base di una “...scheda di riscontro bancario prodotta...", che la DE VE aveva provveduto al pagamento integrale del suo debito. Avverso tale sentenza la OR proponeva ricorso per cassazione. Con sentenza 9.12.1997 - 17.6.1998 n. 6053 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso esponendo le seguenti argomentazioni: "Con il primo motivo - formulato per erroneità e carenza di motivazione - la ricorrente svolge molteplici argomenti rivolti a dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria che sono del tutto inammissibili in questa sede. La censura di carenza di motivazione è del tutto infondata. Infatti, la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente - come si è già esposto attraverso il riscontro dell'avvenuto pagamento del debito - e senza errori lo- gici e giuridici rilevanti in questa sede. Peraltro, le ulteriori critiche che configurano una dolosa manipolazione delle prove da parte della stessa DE CC e di altre allieve non possono rilevare come motivi di ricorso in cassazione. Anche il secondo 3 motivo formulato per violazione degli artt 91 e segg C.p.c. e per vizio di motivazione sulla condanna alle spese - è infondato avendo la sentenza impugnata deciso in conformità con i principi regolatori della materia". ...ai sensi e per gli Contro questa decisione la OR ha proposto ricorso 66 effetti dell'art. 391/bis c.p.c. per la revocazione della sentenza...". La controparte non ha svolto attività difensiva. La OR (chiesto ed ottenuto un rinvio) ha depositato memoria. MOTIVI DELA DECISIONE Le doglianze della parte ricorrente sono, in sintesi, le seguenti. La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione contrasta insanabilmente con la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Pescara e datata 19/10-30/10/1998. Essa non contiene una motivazione soddisfacente che sia basata sulle carte processuali;
ed e' per giunta l'effetto di un gravissimo errore di fatto madornale che risulta dalla semplice lettura degli atti processuali e dei documenti prodotti in giudizio. La sentenza della Corte Suprema ritiene erroneamente che sia stato effettuato il pagamento di £ 2.000.000, portato da assegno di c/c ove si legge che il beneficiario è M/M cioè la stessa persona che ha emesso il titolo. Non vi è alcuna prova che colleghi tal fatto (incasso) al saldo dei conteggi e di quanto dovuto alla sig.ra OR. La DE VE in tutte le sue dichiarazioni fa abbondante uso del dolo di falsita' in danno del contro studi OR, dolo che consiste nell'avere intenzionalmente e con pretta volontà truffaldina, irretito il primo Giudice di Pace, facendogli credere di aver effettuato pagamenti che essa invece non ha mai effettuato. Il frutto dell'errore provocato dal dolo di controparte è la sentenza del Giudice di Pace di Pescara datata 29/3/96 e poi la sentenza della Corte di Cassazione 9/12/97-17/6/98. Le istanze della parte ricorrente non possono essere accolte. La richiesta di discussione in pubblica udienza, formulata dalla ricorrente con atto depositato il 2.3.2000 e nella memoria, deve essere respinta in quanto l'art. 391 bis c.p.c. prevede esclusivamente la “pronuncia in camera di consiglio a norma dell'articolo 375”. Le doglianze della ricorrente OR debbono ritenersi inammissibili per le seguenti ragioni, ciascuna delle quali già di per sé decisiva: - A) la diretta valutazione (che appare invocata dalla ricorrente) di una risultanza della causa al fine di accertare la sussistenza o meno di un credito esula dai poteri di questa Corte Suprema sia quando è chiamata a decidere un ricorso per cassazione sia quando è chiamata a decidere un ricorso per revocazione;
comunque la OR non deduce (ritualmente) che la Corte non ha percepito la sussistenza dell'assegno, ma che ha errato nel valutarlo, in particolare in relazione alla asserita coincidenza del "beneficiario” e della "persona che ha emesso il titolo"; si è dunque al di fuori dell'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 395 richiamata dall'art. 391 bis c.p.c. (cfr. tra le altre Cass. n. 4859 del 14/05/1998: Non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione degli atti sottoposti al controllo della Corte e che essa abbia correttamente percepito e che si risolve pertanto in un vizio di ragionamento sui fatti assunti o in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio quando i fatti segnalati abbiano formato oggetto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione". V. Corte Cost. n. 17/86); -B) il contrasto di una decisione di questa Corte Suprema con una decisione di un giudice di merito non rientra tra le ipotesi di possibile revocazione previste dall'art. 391 bis cit.; infatti la fattispecie di cui al n. 5 dell'art. 395 c.p.c. concerne la revocazione delle sentenze promunciate in grado di appello od in unico grado e non lè 5 revocazione delle sentenze pronunciate da questa Corte Suprema;
non sembra inutile aggiungere che, anche a prescindere da quest'ultima decisiva circostanza, la parte ricorrente non ha neppure ritualmente sostenuto (nel ricorso;
i rilevi nuovi contenuti nella successiva memoria sono inammissibili) che detta decisione del Giudice di Pace fosse passata in cosa giudicata;
in ogni caso, anche in detta memoria non ha chiarito da quali elementi emergerebbe tale passaggio in giudicato;
e comunque non ha neanche ritualmente dedotto la sussistenza, tra i due giudizi, di una identità di soggetti ed oggetto tale da integrare la predetta fattispecie prevista dal punto 5 cit. (cfr. tra le altre Cass. n. 8761 del 07/10/1996 e Cass. S.U. n. 10933 del 07/11/1997); al contrario assume trattarsi di rateo diverso da quelli oggetto del decreto ingiuntivo che ha dato origine al presente giudizio;
- C) a proposito del denunciato "dolo di falsità" si osserva che la fattispecie di cui al n. 1 dell'art. 395 c.p.c. concerne la revocazione delle sentenze pronunciate in grado di appello od in unico grado e non le revocazione delle sentenze pronunciate da questa Corte Suprema;
e comunque la parte ricorrente non ha neppure ritualmente dedotto la sussistenza di quegli artifici o raggiri necessari ad integrare il dolo di cui a detto n.1. (cfr. tra le altre Cass. 07576 del 29/08/1994); — D) la parte ricorrente, nell'esporre le sue doglianze, non ha considerato i limiti della sindacabilità, in sede di ricorso per cassazione, delle sentenze del Giudice di Pace in controversie di valore non superiore ai due milioni (come nella specie); infatti va ribadito il seguente principio di diritto: le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore ai due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonche' ai sensi del N. 5 dell'art. 360 citato, con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella di inesistenza della motivazione e cioè allorquando quando quest'ultima pur sussistendo formalmente, debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilità di comprenderne la ratio decidendi (ad es. a causa di radicale ed insanabile contraddittorieta' della motivazione); mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del N. 3 del citato art.360 e' consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie - se di rango superiore a quelle ordinarie - (cfr. Cass. SEZ. U. n. 00716 del 15/10/1999). Poiché è ovviamente ipotizzabile un vizio ex art. 391 bis c.p.c. solo nell'ambito dei poteri di valutazione e controllo attribuiti (dalla normativa in materia) a questa Corte (mentre non è ipotizzabile con riferimento a poteri di valutazione e di controllo che la medesima non possiede), sussiste dunque una ulteriore ragione per concludere che le doglianze della OR (così come esposte) esulano dal campo della censure ammissibili. Il ricorso va quindi respinto. Non si deve pronunciare sulle spese in quanto la controparte non ha svolto attività processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il 2.6.2000. my of. W e IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Alls Then IL CANCELLIERE C1 in Cancell Depositat Concetta A mendola Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 7