Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 19
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della pretesa per adesione al concordato preventivo biennale

    La Corte ritiene che l'art. 2 quater del d.l. n. 113 del 2024 abbia introdotto una forma di ravvedimento speciale limitata solo dalla presenza di specifici atti (processo verbale di constatazione, schema di atto di accertamento, atto di recupero crediti inesistenti). Poiché il contribuente non aveva ricevuto alcuno di tali atti prima del versamento, l'Agenzia non poteva procedere alla ripresa per l'anno 2019.

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La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona, con sentenza n. 19/2026, ha esaminato il ricorso proposto da un contribuente avverso avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2019, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione somme per IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP e IVA. Il ricorrente basava la propria impugnazione sulla violazione dell'art. 6-bis della L. n. 212/2000 e di altre disposizioni in materia di concordato preventivo biennale (CPB) e ravvedimento speciale, sostenendo che, avendo aderito al CPB per gli anni 2024-2025 e successivamente al ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022, l'Amministrazione avesse perso ogni potere impositivo per i periodi pregressi. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'adesione al CPB e al ravvedimento speciale da parte del contribuente, argomentando che l'attività istruttoria era già iniziata in data antecedente al versamento del 28 ottobre 2024, in particolare con la richiesta di dati del 5 febbraio 2024 e l'invito a comparire del 23 aprile 2024, i quali, secondo l'Amministrazione, inibivano l'accesso a tali benefici fiscali ai sensi del comma 9 dell'art. 2-quater del d.l. n. 113/2024. Il contribuente replicava, ribadendo la validità della sua adesione al CPB indipendentemente dall'attività istruttoria in corso.

La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 2-quater del d.l. n. 113/2024 costituisca una norma specialissima volta a consentire la definizione di pregresse vicende fiscali per i soggetti aderenti al CPB. Il Collegio ha interpretato il comma 9 dello stesso articolo, che limita il ravvedimento in presenza di processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti, nel senso che tali atti, per la loro specificità formale, debbano essere intesi nel loro significato letterale. Poiché il contribuente, prima del versamento del 28 ottobre 2024, non aveva ricevuto alcuno degli atti espressamente menzionati dal comma 9, l'Agenzia delle Entrate non poteva procedere alla ripresa a tassazione per l'anno 2019. La Corte ha altresì considerato che l'art. 22 del d.lgs. n. 13/2024, che disciplina la decadenza dal CPB, prevede l'inizio di attività amministrative di accertamento come causa di cessazione degli effetti del concordato, ma tale previsione non è stata estesa, con la medesima ampiezza, alla fattispecie del ravvedimento ex art. 2-quater del d.l. n. 113/2024. In considerazione della novità e peculiarità della questione giuridica trattata, le spese di lite sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 19
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona
    Numero : 19
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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