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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AM RN, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore BUSATO ARIANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01FL01025-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01FL01025-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01FL01025-2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01FL01025-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01FL01025-2024 IRAP 2019
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle Parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificatogli il
12.11.2024 e relativo all'anno d'imposta 2019, con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la sua dichiarazione dei redditi e recuperato a tassazione la somma totale di euro 10.854,00 ai fini IRPEF, addizionale regionale e comunale e IRAP, oltre a recuperare IVA per euro 5.584,68.
Il ricorso è affidato al seguente motivo:
– “violazione dell'art. 6 bis della l. n. 212 del 2000, dell'art. 2 quater del d.l. n. 113 del 2024, delle disposizioni di cui agli artt. 6 e segg. del d.lgs. n. 13 del 2024, illegittimità della pretesa”, perché il
Ricorrente ha aderito, ai sensi dell'art. 2 quater del d.l. n. 113 del 2024, al concordato preventivo biennale in relazione ai periodi d'imposta 2024 e 2025; successivamente, proprio per aver aderito al concordato preventivo biennale, si è avvalso della facoltà di aderire al ravvedimento speciale per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, in forza dello stesso art. 2 quater dello stesso d.l. n. 113 del 2024 e ha versato il 28.10.2024 la prima rata di quanto dovuto;
per effetto di tale adesione l'Amministrazione avrebbe perso, in relazione ai periodi d'imposta 2018-2022, ogni potere impositivo, come espressamente previsto dalle menzionate disposizioni.
Il Ricorrente conclude chiedendo di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, annullandolo.
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate affermando:
- che la Parte non avrebbe “aderito tempestivamente al concordato preventivo biennale” poiché il comma 9 dell'art 2 quater del d.l. n. 113 del 2024 stabilisce che “il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento … è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212”;
- che l'invito a comparire ricevuto dal Contribuente il 23 aprile 2024, pur non comparendo esplicitamente nel novero degli atti inibitori ex comma 9, deve ritenersi anch'esso in grado di escludere la possibilità di accedere al concordato biennale;
2 - difatti, il procedimento accertativo - per stessa ammissione del Ricorrente - era già iniziato il 5 febbraio 2024 con la richiesta al Contribuente di dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento per l'anno 2019, e che il successivo 23 aprile l'Interessato ha ricevuto l'invito a comparire per l'accertamento con adesione;
- che la fattispecie “si è sviluppata a cavallo della novella fiscale relativa allo schema d'atto e al concordato biennale”; che al pari dello schema d'atto e (a maggior ragione) del PVC, l'invito a comparire, essendo stato emesso prima del versamento del 28 ottobre 2024, ha inibito al Contribuente di aderire al concordato biennale, con conseguente legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Agenzia conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio.
3. Con memoria datata 4 gennaio 2026 il Ricorrente ha replicato sostenendo di aver aderito al
“concordato preventivo biennale riferito agli anni 2024 e 2025 e a tale adesione il ricorrente poteva accedere a prescindere dall'attività istruttoria in corso riguardante il 2019. Nessuna causa di esclusione o decadenza dal concordato preventivo biennale 2024/2025 si è verificata”.
4. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, sentita la relazione della Giudice relatrice e i Difensori delle Parti che hanno esposto le rispettive divergenti posizioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Le Parti, come esposto in fatto, hanno bene rappresentato le differenti posizioni sull'interpretazione dell'art 2 quater del d.l. n. 113 del 2024, e delle conseguenze sulle problematiche, come la presente, sorte:
- dopo l'entrata in vigore del comma 3 dell'art. 6 bis - sullo schema d'atto - della l. n. 212 del 2000, come interpretato dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 39 del 2024 (secondo cui “le disposizioni dell'art.
6-bis non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data”).
- e l'entrata in vigore, il 9 ottobre 2024, dell'art. 2 quater del d.l. n. 113 del 2024, in quanto inserito dalla legge di conversione n. 143 del 2024, pubblicata l'8 ottobre 2024 ed entrata in vigore il giorno successivo.
3 3. Orbene, il Collegio ritiene che l'art. 2 quater del d.l. n. 113 del 2024, rubricato “Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale”, sia norma specialissima che ha introdotto una peculiare forma di ravvedimento per coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024. Norma introdotta al fine di consentire a tali soggetti di definire ogni vicenda pregressa con l'Ufficio fiscale.
In tal senso l'art. 2 quater è precisamente dedicato ai soli “soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale”, dichiara di disciplinare una forma specifica di ravvedimento, ossia il “ravvedimento di cui al presente articolo”, introduce distinte aliquote per gli anni dal 2018 al 2022, dispone l'esclusione da tale ravvedimento per coloro che pagano dopo aver ricevuto “processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento, atti di recupero di crediti inesistenti”. E sancisce, infine, che, “eseguito il versamento” (in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale), nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, “le rettifiche del reddito
d'impresa o di lavoro autonomo … non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: a) decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13” e altre evenienze che qui non interessano.
4. Il citato art. 22 del d.lgs. n. 13 del 2024 prevede che il concordato cessa di produrre effetto nel caso in cui, a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta oggetto del concordato, o in quello precedente, risulti l'esistenza di attività non dichiarate, o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, salvo che il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, e “sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”.
Ne deriva che dal concordato - un regime fiscale molto favorevole - si decade se eventuali violazioni sono già state constatate e comunque se sono iniziati “accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza”, quindi con una formula analoga a quella utilizzata dal legislatore per la remissione in bonis, la quale può essere utilizzata solo all'insussistenza delle stesse condizioni, ex art. 2 del d.l. n. 16 del 2012, ossia che non sia iniziata un'attività di accertativa.
5. Tuttavia analoga previsione non è stata introdotta per coloro che, dopo aver aderito al concordato preventivo biennale, hanno inteso anche versare un'imposta sostitutiva per le annualità precedenti. 4 Difatti, in tal caso, questa particolarissima forma di ravvedimento è limitata solo dalla presenza di tre ben precise fattispecie: la notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto, di un atto di recupero di crediti inesistenti. Atti che per la loro specificità formale, entro il peculiare istituto in esame, devono essere interpretati col loro significato letterale.
6. In definitiva, poiché il Ricorrente prima del 28 ottobre 2024, data in cui ha versato l'imposta sostitutiva per il ravvedimento ex art. 2 quater del d.l. n. 13 del 2024, non aveva ricevuto alcuno degli atti menzionati al comma 9 dello stesso articolo, l'Agenzia non poteva effettuare nei suoi confronti una ripresa sull'anno 2019.
7. L'assoluta novità e peculiarità della questione di diritto esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato, accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Ernesto D'Amico
5
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AM RN, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore BUSATO ARIANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01FL01025-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01FL01025-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01FL01025-2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01FL01025-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01FL01025-2024 IRAP 2019
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle Parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificatogli il
12.11.2024 e relativo all'anno d'imposta 2019, con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la sua dichiarazione dei redditi e recuperato a tassazione la somma totale di euro 10.854,00 ai fini IRPEF, addizionale regionale e comunale e IRAP, oltre a recuperare IVA per euro 5.584,68.
Il ricorso è affidato al seguente motivo:
– “violazione dell'art. 6 bis della l. n. 212 del 2000, dell'art. 2 quater del d.l. n. 113 del 2024, delle disposizioni di cui agli artt. 6 e segg. del d.lgs. n. 13 del 2024, illegittimità della pretesa”, perché il
Ricorrente ha aderito, ai sensi dell'art. 2 quater del d.l. n. 113 del 2024, al concordato preventivo biennale in relazione ai periodi d'imposta 2024 e 2025; successivamente, proprio per aver aderito al concordato preventivo biennale, si è avvalso della facoltà di aderire al ravvedimento speciale per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, in forza dello stesso art. 2 quater dello stesso d.l. n. 113 del 2024 e ha versato il 28.10.2024 la prima rata di quanto dovuto;
per effetto di tale adesione l'Amministrazione avrebbe perso, in relazione ai periodi d'imposta 2018-2022, ogni potere impositivo, come espressamente previsto dalle menzionate disposizioni.
Il Ricorrente conclude chiedendo di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, annullandolo.
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate affermando:
- che la Parte non avrebbe “aderito tempestivamente al concordato preventivo biennale” poiché il comma 9 dell'art 2 quater del d.l. n. 113 del 2024 stabilisce che “il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento … è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212”;
- che l'invito a comparire ricevuto dal Contribuente il 23 aprile 2024, pur non comparendo esplicitamente nel novero degli atti inibitori ex comma 9, deve ritenersi anch'esso in grado di escludere la possibilità di accedere al concordato biennale;
2 - difatti, il procedimento accertativo - per stessa ammissione del Ricorrente - era già iniziato il 5 febbraio 2024 con la richiesta al Contribuente di dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento per l'anno 2019, e che il successivo 23 aprile l'Interessato ha ricevuto l'invito a comparire per l'accertamento con adesione;
- che la fattispecie “si è sviluppata a cavallo della novella fiscale relativa allo schema d'atto e al concordato biennale”; che al pari dello schema d'atto e (a maggior ragione) del PVC, l'invito a comparire, essendo stato emesso prima del versamento del 28 ottobre 2024, ha inibito al Contribuente di aderire al concordato biennale, con conseguente legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Agenzia conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio.
3. Con memoria datata 4 gennaio 2026 il Ricorrente ha replicato sostenendo di aver aderito al
“concordato preventivo biennale riferito agli anni 2024 e 2025 e a tale adesione il ricorrente poteva accedere a prescindere dall'attività istruttoria in corso riguardante il 2019. Nessuna causa di esclusione o decadenza dal concordato preventivo biennale 2024/2025 si è verificata”.
4. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, sentita la relazione della Giudice relatrice e i Difensori delle Parti che hanno esposto le rispettive divergenti posizioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Le Parti, come esposto in fatto, hanno bene rappresentato le differenti posizioni sull'interpretazione dell'art 2 quater del d.l. n. 113 del 2024, e delle conseguenze sulle problematiche, come la presente, sorte:
- dopo l'entrata in vigore del comma 3 dell'art. 6 bis - sullo schema d'atto - della l. n. 212 del 2000, come interpretato dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 39 del 2024 (secondo cui “le disposizioni dell'art.
6-bis non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data”).
- e l'entrata in vigore, il 9 ottobre 2024, dell'art. 2 quater del d.l. n. 113 del 2024, in quanto inserito dalla legge di conversione n. 143 del 2024, pubblicata l'8 ottobre 2024 ed entrata in vigore il giorno successivo.
3 3. Orbene, il Collegio ritiene che l'art. 2 quater del d.l. n. 113 del 2024, rubricato “Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale”, sia norma specialissima che ha introdotto una peculiare forma di ravvedimento per coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024. Norma introdotta al fine di consentire a tali soggetti di definire ogni vicenda pregressa con l'Ufficio fiscale.
In tal senso l'art. 2 quater è precisamente dedicato ai soli “soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale”, dichiara di disciplinare una forma specifica di ravvedimento, ossia il “ravvedimento di cui al presente articolo”, introduce distinte aliquote per gli anni dal 2018 al 2022, dispone l'esclusione da tale ravvedimento per coloro che pagano dopo aver ricevuto “processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento, atti di recupero di crediti inesistenti”. E sancisce, infine, che, “eseguito il versamento” (in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale), nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, “le rettifiche del reddito
d'impresa o di lavoro autonomo … non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: a) decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13” e altre evenienze che qui non interessano.
4. Il citato art. 22 del d.lgs. n. 13 del 2024 prevede che il concordato cessa di produrre effetto nel caso in cui, a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta oggetto del concordato, o in quello precedente, risulti l'esistenza di attività non dichiarate, o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, salvo che il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, e “sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”.
Ne deriva che dal concordato - un regime fiscale molto favorevole - si decade se eventuali violazioni sono già state constatate e comunque se sono iniziati “accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza”, quindi con una formula analoga a quella utilizzata dal legislatore per la remissione in bonis, la quale può essere utilizzata solo all'insussistenza delle stesse condizioni, ex art. 2 del d.l. n. 16 del 2012, ossia che non sia iniziata un'attività di accertativa.
5. Tuttavia analoga previsione non è stata introdotta per coloro che, dopo aver aderito al concordato preventivo biennale, hanno inteso anche versare un'imposta sostitutiva per le annualità precedenti. 4 Difatti, in tal caso, questa particolarissima forma di ravvedimento è limitata solo dalla presenza di tre ben precise fattispecie: la notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto, di un atto di recupero di crediti inesistenti. Atti che per la loro specificità formale, entro il peculiare istituto in esame, devono essere interpretati col loro significato letterale.
6. In definitiva, poiché il Ricorrente prima del 28 ottobre 2024, data in cui ha versato l'imposta sostitutiva per il ravvedimento ex art. 2 quater del d.l. n. 13 del 2024, non aveva ricevuto alcuno degli atti menzionati al comma 9 dello stesso articolo, l'Agenzia non poteva effettuare nei suoi confronti una ripresa sull'anno 2019.
7. L'assoluta novità e peculiarità della questione di diritto esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato, accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Ernesto D'Amico
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