TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4956 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro NA IA RP, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 12729/24, alla quale sono state riunite le cause n. 12730/24 e n. 12731/24
TRA
nata l'[...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Antonio Cantile
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atti di ricorso depositati il 17.10.2024 e successivamente riuniti, parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto dall' di Aversa, in data 28.08.2024, tre solleciti di pagamento CP_1 relativi ai seguenti avvisi di indebito: avviso n. 26837, notificato il 20.10.2011, per somme indebitamente riscosse, pari ad € 133,99, a titolo di indennità per malattia e maternità per il periodo dal 25/03 al 04/04/2005; avviso n. 28700, notificato il 16.12.2011, per somme indebitamente riscosse, pari ad € 1.569,96, a titolo di disoccupazione agricola per il periodo dal 01/01 al 31/12/2003 ed avviso n. 28701, notificato il 16.12.2011, per somme indebitamente riscosse, pari ad € 667,22, a titolo di disoccupazione agricola per il periodo dal 01/01 al 31/12/2004.
Avendo quindi eccepito la prescrizione delle somme avanzate dall' , la ricorrente ha chiesto l'accertamento giudiziale CP_1 dell'illegittimità degli avvisi impugnati ed il loro consequenziale annullamento, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha rilevato la non fondatezza CP_1 degli indebiti inoltrati e l'abbandono di ogni ulteriore azione recuperatoria;
ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Parte ricorrente, nelle note depositate in data 30.09.2025, ha aderito alla richiesta formulata dall' considerato che, come CP_1 dedotto dall' e come risulta dalla documentazione allegata agli CP_1 atti, l'ente previdenziale ha chiuso le azioni recuperatorie relative agli indebiti impugnati in questa sede.
In proposito va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n.
622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Considerato quindi, con riferimento al caso in esame, che effettivamente dalla documentazione prodotta risulta che parte convenuta abbia soddisfatto la pretesa oggetto del presente giudizio, sebbene in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso giudiziario, può essere pronunciata sul punto la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese processuali deve essere richiamato l'orientamento affermato di recente dalla Suprema Corte secondo il quale “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”
(cfr. Sez. UU., Sent. n. 7299/2025).
Con riferimento al caso di specie appare evidente che parte ricorrente, pur potendo impugnare i singoli avvisi di addebito in un unico giudizio, essendo gli stessi stati notificati nella medesima data, abbia invece impugnato i provvedimenti in separati giudizi, in assenza di un effettivo interesse alla tutela frazionata, con conseguente aggravio dell'attività processuale.
Il comportamento della parte ricorrente, dunque, contrario ai doveri di lealtà e probità processuale, comporta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Aversa, 9.12.2025
Il Giudice
NA IA RP
Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Mario
UC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro NA IA RP, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 12729/24, alla quale sono state riunite le cause n. 12730/24 e n. 12731/24
TRA
nata l'[...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Antonio Cantile
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atti di ricorso depositati il 17.10.2024 e successivamente riuniti, parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto dall' di Aversa, in data 28.08.2024, tre solleciti di pagamento CP_1 relativi ai seguenti avvisi di indebito: avviso n. 26837, notificato il 20.10.2011, per somme indebitamente riscosse, pari ad € 133,99, a titolo di indennità per malattia e maternità per il periodo dal 25/03 al 04/04/2005; avviso n. 28700, notificato il 16.12.2011, per somme indebitamente riscosse, pari ad € 1.569,96, a titolo di disoccupazione agricola per il periodo dal 01/01 al 31/12/2003 ed avviso n. 28701, notificato il 16.12.2011, per somme indebitamente riscosse, pari ad € 667,22, a titolo di disoccupazione agricola per il periodo dal 01/01 al 31/12/2004.
Avendo quindi eccepito la prescrizione delle somme avanzate dall' , la ricorrente ha chiesto l'accertamento giudiziale CP_1 dell'illegittimità degli avvisi impugnati ed il loro consequenziale annullamento, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha rilevato la non fondatezza CP_1 degli indebiti inoltrati e l'abbandono di ogni ulteriore azione recuperatoria;
ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Parte ricorrente, nelle note depositate in data 30.09.2025, ha aderito alla richiesta formulata dall' considerato che, come CP_1 dedotto dall' e come risulta dalla documentazione allegata agli CP_1 atti, l'ente previdenziale ha chiuso le azioni recuperatorie relative agli indebiti impugnati in questa sede.
In proposito va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n.
622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Considerato quindi, con riferimento al caso in esame, che effettivamente dalla documentazione prodotta risulta che parte convenuta abbia soddisfatto la pretesa oggetto del presente giudizio, sebbene in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso giudiziario, può essere pronunciata sul punto la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese processuali deve essere richiamato l'orientamento affermato di recente dalla Suprema Corte secondo il quale “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”
(cfr. Sez. UU., Sent. n. 7299/2025).
Con riferimento al caso di specie appare evidente che parte ricorrente, pur potendo impugnare i singoli avvisi di addebito in un unico giudizio, essendo gli stessi stati notificati nella medesima data, abbia invece impugnato i provvedimenti in separati giudizi, in assenza di un effettivo interesse alla tutela frazionata, con conseguente aggravio dell'attività processuale.
Il comportamento della parte ricorrente, dunque, contrario ai doveri di lealtà e probità processuale, comporta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Aversa, 9.12.2025
Il Giudice
NA IA RP
Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Mario
UC