Sentenza 5 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9072 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT L L BLICA O K B C , E 1 UB A E 9 P 9 N I 1 O - D 01 1 P IN NOME9072 1 I E D C E A T L C N P E E LA CORTE SUPO S LI CASSAZIONE T E Oggetto R A Risarcimento danni. SEZIONE TERZA CIVILE Circolazione stradale. Buca sulla strada. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANO Presidente R.G.N. 4829/99 Dott. Angelo - SALLUZZO - Consigliere Dott. Vincenzo on. 20883 Cron. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Ud. 23/03/01 ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LI AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL GOVERNO VECCHIO 48, presso lo studio dell'avvocato MARIO PIROZZI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI CASERTA;
intimato avverso la sentenza n. 1059/98 del Giudice di pace di CASERTA, emessa il 13/10/1998, depositata il 13/10/98; RG. 1196/98, 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 580 1 udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 30.3.1998 EL TI esponeva che il 19.1.98, alla guida della sua autovettura, era finita in una grossa buca (che costituiva un pericoloso trabocchetto) a Caserta e conveniva in giudizio il comune di Caserta innanzi al Giudice di Pace di detta città per ottenere la condanna del convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento danni, "...della somma di lit. 1.397.000 (unmilionetrecentonovantasettemila), ovvero di quella maggiore o minore somma risultante dal corso dell'istruttoria, oltre interessi e svalutazione monetaria, il tutto nel limite di lit. 2.000.000...". Resisteva in giudizio il Comune. Il Giudice di Pace di Caserta, con sentenza emessa e depositata il 13.10.98 rigettava la domanda, dichiarava EL TI esclusiva responsabile dell'incidente, e la condannava a rifondere alla controparte le spese del giudizio. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione EL TI con un motivo. La controparte non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente denuncia "FALSA APPLICAZIONE DEL DIRITTO SOSTANZIALE CARENZA DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE DI LEGGE" - esponendo doglianze concernenti essenzialmente l'evitabilità della buca, il concetto giuridico di insidia o trabocchetto, i doveri giuridici degli enti proprietari delle strade e la comprensibilità dell'argomentazione del Giudice di Pace concernente la data di immatricolazione della vettura. Il motivo è inammissibile. Questa Corte (Cass. SEZ. U. n. 00716 del 15/10/1999) ha già rilevato quanto segue: "A seguito della nuova formulazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni non deve 3 procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' e' tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonche', a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacche', in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equita' cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equi ta' correttiva o integrativa) e deve percio' fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equita', anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equita) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonche' ai sensi del N. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equita' adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorieta' della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del N. 3 del citato art.360 e' consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ. renda la norma sospettabile di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost.". Nel solco di tale filone interpretativo, meglio precisando parte di tali affermazioni, va affermato il seguente principio di diritto: le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore ai due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o 4 senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1,2e4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del N. 5 dell'art. 360 citato, con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella di inesistenza della motivazione e cioè allorquando quest'ultima pur sussistendo formalmente, debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilità di comprendere la ratio decidendi (ad es. a causa di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione), mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del N. 3 del citato art.360 e' consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie). Nella specie trattasi chiaramente di controversia di valore non superiore ai due milioni;
non viene ritualmente lamentata la mancanza o mera apparenza della motivazione (che del resto sussiste e non è meramente apparente); non viene ritualmente lamentata la violazione di specifiche norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 c. p. c.; né la violazione della costituzione o di norme comunitarie. Deve pertanto concludersi che il motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorso va dunque respinto. Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il 23.3.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Apremon 似Albud. Tren IL CANCELLIERE C1 N 0 0 O 1 I Giovanni Giambattista - Z 1 D A 1 R - E 1 T C 2 I _ . D L U 9 I 3 G E N