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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 491/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4282/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF Difensore 1
Difensore 2 Avv. - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bompietro - Piazza Gangi 90020 Bompietro PA
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 417 DEL 19.06.2024 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2540/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono e si riportano ai propri atti diffensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna Avviso di accertamento n. 417 del 19.06.2024 per presunta "occupazione abusiva permanente" su SP Indirizzo_1 lato sx Nel suddetto avviso, la Città Metropolitana di Palermo, tramite il suo funzionario e responsabile del procedimento, Nominativo_1 contestava la presunta
"Occupazione abusiva permanente - Bompietro, Indirizzo_1
-Accesso Carrabile" dal 01.01.2019 al 31.12.2019".
Al contrario, la Sig.ra Ricorrente_1 nel suddetto ricorso riteneva che nessuna occupazione abusiva è stata posta in essere dalla stessa. La Sig.ra Ricorrente_1 specificava in seno al ricorso di essere comproprietaria (unitamente alla Sig.ra US VI ed altri) di una porzione di fabbricato sito in Bompietro, identificato con la particella n. 1265 del fg. 6 del Catasto fabbricati del Comune di Bompietro, posto nella Indirizzo_1
, ricadente all'interno del centro abitato, così come delimitato con delibera della Giunta Municipale del
Comune di Bompietro n. 84 del 17.08.2000, secondo la quale "... La S.P. N.Str._1 viene inclusa all'interno del perimetro del centro abitato nel tratto compreso tra la chilometrica 5+900 circa e la chilometrica 7+100 circa..."(cfr. ALL. 2). Precisava, inoltre, che accanto al predetto fabbricato, insiste un cancello (in relazione al quale è stato richiesto il pagamento del tributo) posto nella predetta Indirizzo_ldi proprietà al 50%, della ricorrente unitamente ad altri coeredi, mentre il restante 50% appartiene agli eredi
Nominativo_2 Su tale punto, affermava altresì che il cancello è apposto a protezione della proprietà privata, che insiste al limite dell'interruzione del marciapiede comunale, che non è mai stata avanzata alcuna .. richiesta di riserva d'uso, ai soli fini dell'accesso, che non sono stati apposti segnali di passo carrabile e/o divieto di sosta e che non è stato impedito in alcun modo alla collettività di usufruire del marciapiede.
Sostiene di aver regolarmente pagato la OS al Comune di Bompietro per l'anno 2019. Rileva che la competenza territoriale ex art. 26, comma 3, D.Lgs. 285/1992 per tratti di strade provinciali all'interno di centri abitati inferiori ai 10.000 abitanti, la competenza per la Tosap è del Comune.Produce Delibera della Giunta Municipale n. 84/2000ù dalla quale si evince che SP N.Str._1 ricade nel centro abitato di
Bompietro.Produce sentenze precedenti favorevoli (n. 2873/2024, n. 2876/2024, n. 3207/2024) che hanno già annullato analoghi avvisi.
Invoca la propria Buona fede della contribuente: art. 10 Statuto del Contribuente.
Si costituiva il comune di Bompietro, litisconsorte nel presente giudizio, che confermava che la ricorrente aveva già pagato il tributo al Comune. Chiarisce che, preso atto degli innumerevoli avvisi di accertamento inoltrati dalla Città Metropolitana di Palermo ai propri cittadini per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche già legittimamente assoggettati alla tassazione da parte del Comune, invitava la Città Metropolitana ad annullare gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il pagamento del tributo T.O.S.A.P., passi carrabili, con sola interruzione di marciapiede comunale, realizzati al di fuori del confine stradale della N.Str._1, dal km
6 al km 7+200 circa, ricadenti all'interno del centro abitato del Comune di Bompietro, giusta delibera n. 84 del 2000.
Sostiene che dopo decenni di riscossione del suddetto tributo da parte del Comune di Bompietro, la Città
Metropolitana di Palermo, in maniera ingiustificata e priva di fondamento, si autodefinisce competente a riscuotere il tributo ed invia la richiesta di pagamento, ai cittadini che hanno regolarmente e in buona fede adempiuto al loro obbligo, pagando il tributo in argomento al Comune stesso. Rileva che nella Indirizzo_1, in prossimità dell'accesso carrabile della strada provinciale oggetto di accertamento, relativamente alla Indirizzo_1 lato sx, si trova un marciapiede realizzato dal medesimo Comune di Bompietro, la cui titolarità e manutenzione è indiscutibilmente posta a suo carico. Sul punto si precisa che con delibera della Giunta Municipale n. 84 del
17.08.2000, a mezzo della quale il Comune di Bompietro ha proceduto alla riperimetrazione del centro abitato in relazione agli artt. 3 e del codice della strada, si è dato atto che "... La N.Str. 1 viene inclusa all'interno del perimetro del centro abitato nel tratto compreso tra la chilometrica 5+900 circa e la chilometrica
7+100 circa..." (cfr. All. 2). Inoltre, con propria attestazione il Sig. Sindaco del Comune di Bompietro ha precisato che "i marciapiedi presenti lungo il tratto di strada N.Str._1 ambo i lati, km 5+900 circa e la chilometrica 7+100, sono stati costruiti e manutentati nel tempo dal comune di Bompietro su suolo ricadente all'interno della strada comunale, il comune ha inoltre, provveduto alla realizzazione di aiuole, illuminazione pubblica e arredo urbano" (cfr. ALL. 4). Più precisamente, nella predetta attestazione il Sindaco ha chiarito che "Le cartografie storiche (anno 1953) dove si evince che la strada provinciale N.Str. 1, chilometrica 5+900 circa e la chilometrica 7+100 circa, è stata costruita nella esistente Strada comunale di Bompietro e Strada Comunale per il Cimitero" e che "per la realizzazione della SP da parte della Provincia regionale di Palermo non risultano agli atti del Comune provvedimenti di esproprio".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha dimostrato di vaer pagato il tributo al Comune di Bompietro. Ciò è confermato dallo stesso ente che con proprie argomentazioni e documentazione di supporto ha affermato la piena titolarità alla riscossione del tributo, quale ente proprietario del marciapiede su cui esiste l'interruzione.
Al riguardo emerge che il suddetto avviso di accertamento n. 417 del 19.06.2024, per il preteso pagamento
OS, riguarda essenzialmente l'interruzione del marciapiede senza alcuna apposizione del segnale passo carrabile-divieto di sosta, e che il tributo in argomento è stato dalla Sig.ra Ric._1 regolarmente corrisposto al Comune di Bompietro (cfr. ALL. 5), in quanto come già detto proprietario del marciapiede che lo stesso ha realizzato e competente alla riscossione del tributo in questione.
Nella contumacia della Citta' Metropolitana di Palermo e preso atto dell'effettuato pagamento del tributo, al di là del contrasto fra i due enti che si reputano entrambi titolari del tributo e che esula dal presente giudizio, viene in rilievo il pagamento effettuato dalla ricorrente in perfetta buonafede.
Nel merito, per effetto della contumacia dell'ente che ha emesso l'atto impugnato va applicato il principio di non conetstazione art. 115 c.p.c.
Tra l'altro sussistono precedenti giudizi univoci prodotti sia dalla ricorrente che dal Comune di Bompietro,
v sentenza n. 2873/2024, depositata il 21.08.2024, che ha ritenuto" il Comune di Bompietro sia soggetto territorialmente competente a riscuotere la tassa contestata ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 285/1992
(...) tenuto conto che la strada provinciale in cui si trova l'accesso carrabile di cui si discute si trova all'interno del centro abitato (...)" (cfr. ALL. 6). Ed ancora, la ricorrente ha citato altre sentenze favorevoli n. 3207/2024 del 30.09.2024 e n. 2876/2024 emesse nei confronti di altri cittadini che, come la Sig.ra Ric._1, pagano regolarmente la T.O.S.A.P. al Comune di Bompietro che è stato ritenuto l'ente competente a riscuoterla (cfr. ALLEGATI 7-8).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Città Metropolitana di Palermo alle spese del giudizio che si liquidano in
€ 200,00 oltre accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati Difensore_1 e
Difensore 2. Compensa le spese del giudizio con il Comune di Bompietro. Palermo, 13.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4282/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF Difensore 1
Difensore 2 Avv. - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bompietro - Piazza Gangi 90020 Bompietro PA
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 417 DEL 19.06.2024 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2540/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono e si riportano ai propri atti diffensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna Avviso di accertamento n. 417 del 19.06.2024 per presunta "occupazione abusiva permanente" su SP Indirizzo_1 lato sx Nel suddetto avviso, la Città Metropolitana di Palermo, tramite il suo funzionario e responsabile del procedimento, Nominativo_1 contestava la presunta
"Occupazione abusiva permanente - Bompietro, Indirizzo_1
-Accesso Carrabile" dal 01.01.2019 al 31.12.2019".
Al contrario, la Sig.ra Ricorrente_1 nel suddetto ricorso riteneva che nessuna occupazione abusiva è stata posta in essere dalla stessa. La Sig.ra Ricorrente_1 specificava in seno al ricorso di essere comproprietaria (unitamente alla Sig.ra US VI ed altri) di una porzione di fabbricato sito in Bompietro, identificato con la particella n. 1265 del fg. 6 del Catasto fabbricati del Comune di Bompietro, posto nella Indirizzo_1
, ricadente all'interno del centro abitato, così come delimitato con delibera della Giunta Municipale del
Comune di Bompietro n. 84 del 17.08.2000, secondo la quale "... La S.P. N.Str._1 viene inclusa all'interno del perimetro del centro abitato nel tratto compreso tra la chilometrica 5+900 circa e la chilometrica 7+100 circa..."(cfr. ALL. 2). Precisava, inoltre, che accanto al predetto fabbricato, insiste un cancello (in relazione al quale è stato richiesto il pagamento del tributo) posto nella predetta Indirizzo_ldi proprietà al 50%, della ricorrente unitamente ad altri coeredi, mentre il restante 50% appartiene agli eredi
Nominativo_2 Su tale punto, affermava altresì che il cancello è apposto a protezione della proprietà privata, che insiste al limite dell'interruzione del marciapiede comunale, che non è mai stata avanzata alcuna .. richiesta di riserva d'uso, ai soli fini dell'accesso, che non sono stati apposti segnali di passo carrabile e/o divieto di sosta e che non è stato impedito in alcun modo alla collettività di usufruire del marciapiede.
Sostiene di aver regolarmente pagato la OS al Comune di Bompietro per l'anno 2019. Rileva che la competenza territoriale ex art. 26, comma 3, D.Lgs. 285/1992 per tratti di strade provinciali all'interno di centri abitati inferiori ai 10.000 abitanti, la competenza per la Tosap è del Comune.Produce Delibera della Giunta Municipale n. 84/2000ù dalla quale si evince che SP N.Str._1 ricade nel centro abitato di
Bompietro.Produce sentenze precedenti favorevoli (n. 2873/2024, n. 2876/2024, n. 3207/2024) che hanno già annullato analoghi avvisi.
Invoca la propria Buona fede della contribuente: art. 10 Statuto del Contribuente.
Si costituiva il comune di Bompietro, litisconsorte nel presente giudizio, che confermava che la ricorrente aveva già pagato il tributo al Comune. Chiarisce che, preso atto degli innumerevoli avvisi di accertamento inoltrati dalla Città Metropolitana di Palermo ai propri cittadini per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche già legittimamente assoggettati alla tassazione da parte del Comune, invitava la Città Metropolitana ad annullare gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il pagamento del tributo T.O.S.A.P., passi carrabili, con sola interruzione di marciapiede comunale, realizzati al di fuori del confine stradale della N.Str._1, dal km
6 al km 7+200 circa, ricadenti all'interno del centro abitato del Comune di Bompietro, giusta delibera n. 84 del 2000.
Sostiene che dopo decenni di riscossione del suddetto tributo da parte del Comune di Bompietro, la Città
Metropolitana di Palermo, in maniera ingiustificata e priva di fondamento, si autodefinisce competente a riscuotere il tributo ed invia la richiesta di pagamento, ai cittadini che hanno regolarmente e in buona fede adempiuto al loro obbligo, pagando il tributo in argomento al Comune stesso. Rileva che nella Indirizzo_1, in prossimità dell'accesso carrabile della strada provinciale oggetto di accertamento, relativamente alla Indirizzo_1 lato sx, si trova un marciapiede realizzato dal medesimo Comune di Bompietro, la cui titolarità e manutenzione è indiscutibilmente posta a suo carico. Sul punto si precisa che con delibera della Giunta Municipale n. 84 del
17.08.2000, a mezzo della quale il Comune di Bompietro ha proceduto alla riperimetrazione del centro abitato in relazione agli artt. 3 e del codice della strada, si è dato atto che "... La N.Str. 1 viene inclusa all'interno del perimetro del centro abitato nel tratto compreso tra la chilometrica 5+900 circa e la chilometrica
7+100 circa..." (cfr. All. 2). Inoltre, con propria attestazione il Sig. Sindaco del Comune di Bompietro ha precisato che "i marciapiedi presenti lungo il tratto di strada N.Str._1 ambo i lati, km 5+900 circa e la chilometrica 7+100, sono stati costruiti e manutentati nel tempo dal comune di Bompietro su suolo ricadente all'interno della strada comunale, il comune ha inoltre, provveduto alla realizzazione di aiuole, illuminazione pubblica e arredo urbano" (cfr. ALL. 4). Più precisamente, nella predetta attestazione il Sindaco ha chiarito che "Le cartografie storiche (anno 1953) dove si evince che la strada provinciale N.Str. 1, chilometrica 5+900 circa e la chilometrica 7+100 circa, è stata costruita nella esistente Strada comunale di Bompietro e Strada Comunale per il Cimitero" e che "per la realizzazione della SP da parte della Provincia regionale di Palermo non risultano agli atti del Comune provvedimenti di esproprio".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha dimostrato di vaer pagato il tributo al Comune di Bompietro. Ciò è confermato dallo stesso ente che con proprie argomentazioni e documentazione di supporto ha affermato la piena titolarità alla riscossione del tributo, quale ente proprietario del marciapiede su cui esiste l'interruzione.
Al riguardo emerge che il suddetto avviso di accertamento n. 417 del 19.06.2024, per il preteso pagamento
OS, riguarda essenzialmente l'interruzione del marciapiede senza alcuna apposizione del segnale passo carrabile-divieto di sosta, e che il tributo in argomento è stato dalla Sig.ra Ric._1 regolarmente corrisposto al Comune di Bompietro (cfr. ALL. 5), in quanto come già detto proprietario del marciapiede che lo stesso ha realizzato e competente alla riscossione del tributo in questione.
Nella contumacia della Citta' Metropolitana di Palermo e preso atto dell'effettuato pagamento del tributo, al di là del contrasto fra i due enti che si reputano entrambi titolari del tributo e che esula dal presente giudizio, viene in rilievo il pagamento effettuato dalla ricorrente in perfetta buonafede.
Nel merito, per effetto della contumacia dell'ente che ha emesso l'atto impugnato va applicato il principio di non conetstazione art. 115 c.p.c.
Tra l'altro sussistono precedenti giudizi univoci prodotti sia dalla ricorrente che dal Comune di Bompietro,
v sentenza n. 2873/2024, depositata il 21.08.2024, che ha ritenuto" il Comune di Bompietro sia soggetto territorialmente competente a riscuotere la tassa contestata ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 285/1992
(...) tenuto conto che la strada provinciale in cui si trova l'accesso carrabile di cui si discute si trova all'interno del centro abitato (...)" (cfr. ALL. 6). Ed ancora, la ricorrente ha citato altre sentenze favorevoli n. 3207/2024 del 30.09.2024 e n. 2876/2024 emesse nei confronti di altri cittadini che, come la Sig.ra Ric._1, pagano regolarmente la T.O.S.A.P. al Comune di Bompietro che è stato ritenuto l'ente competente a riscuoterla (cfr. ALLEGATI 7-8).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Città Metropolitana di Palermo alle spese del giudizio che si liquidano in
€ 200,00 oltre accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati Difensore_1 e
Difensore 2. Compensa le spese del giudizio con il Comune di Bompietro. Palermo, 13.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito