Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9638 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SU 8/0 2 REPUBBLICA ITALIANA 0 9 6 3 8 IN NOME DEL POPOLO LIONE Oggett.o SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D'ANGELO Presidente Dott. Bruno R.G.N. 1564/00 Cron. 25981 CUOCO Consigliere - Dott. Pietro - Rel. Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 18/04/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: GG AR vedova AN TO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, rappresentata difesa dall'avvocato G. SANTE ASSENNATO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NAZIONALE PER I.N.A.I.L.-ISTITUTO L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta2002 1692 delega in atti;
B -1- controricorrente avverso la sentenza n. 28/99 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 22/01/99 R.G.N. 722/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato AMODEO per delega ASSENNATO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore della Spezia del 25/3/95 MO Maria conveniva in giudizio l'INAIL per la costituzione della rendita ai superstiti, in conseguenza del decesso del marito AT ZZ, già titolare di rendita di invalidità nella misura di 68% per silico - asbestosi contratta nell'esercizio ed a causa della sua attività lavorativa. L'INAIL contestava la domanda ed il pretore la respingeva per insussistenza del nesso di derivazione causale fra la tecnopatia e la morte dell'assicurato. Il Tribunale della Spezia, investito in grado di appello ad istanza della MO, con sentenza del 18/1 - 9/2/99, confermava la decisione, sul rilievo che le conclusioni del CTU di primo grado, confermate dal consulente nominato in appello, erano approfondite, logiche e coerenti con la documentazione in atti;
entrambi i consulenti si erano espressi per l'inesistenza di qualsiasi rapporto eziologico fra la tecnopatia della quale era affetto il ZZ e la causa mortis, “infarto del miocardio acuto, indipendente e sopravvenuto alla silicosi polmonare". Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la MO, fondato su un solo motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 441, 442 CPC, 83 e 145, II comma lett. b), DPR n. 1124/65, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce la ricorrente che il Tribunale ha accolto acriticamente le conclusioni degli ausiliari, senza prendere in esame le specifiche contestazioni mosse dalla difesa, secondo cui la patologia cardiaca è associata alla malattia professionale, come risulta dalla stessa consulenza, che segnala, accanto alla silicosi, la "cardioipertrofia, aritmia extrasistolica enfisema"; contraddittoriamente poi lo stesso consulente afferma che l'infarto miocardio acuto è imputabile a malattia sopravvenuta ed indipendente dalla tecnopatia. Il Tribunale non si è fatto carico di queste contraddizioni e non ha chiarito se la tecnopatia cardiaca abbia avuto efficienza eziologica, anche quale semplice concausa, rispetto alla malattia che ha жа determinato la morte. La motivazione è assolutamente carente, anche in considerazione dei dubbi manifestati sul punto dal secondo consulente circa la sussistenza di una pneumoconiosi silicotica, che è una delle patologie per le quali è stato riconosciuto un così elevato grado d'invalidità. In ogni caso il Tribunale non ha considerato che ai sensi dell'art. 145, cpv lett. b), DPR 1124/65, così come modificato dell'art. 4 L. n. 480/75, è riconosciuto il diritto dei superstiti alle prestazioni assicurative per la morte dell'assicurato in caso di coesistenza di forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio associate alla silicosi;
la giurisprudenza della Suprema Corte ha poi chiarito che la silicosi assume il ruolo di concausa nella ricorrenza di due condizioni che la silicosi abbia agevolato la naturale carica aggressiva della nuova infermità e che la tecnopatia abbia negativamente inciso sulla gravità 2 della malattia sopravvenuta. Il ricorso è infondato. Ribadendo un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questo Supremo Collegio, la Corte di recente ha avuto modo di affermare, con sentenza n. 9297 del 9/7/2001, che “la legge n. 780 del 1975, nel modificare la normativa relativa all'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, ne ha ampliato l'ambito applicativo - in quanto ha richiesto, ai fini della relativa indennizzabilita', esclusivamente che le suddette patologie siano contratte nell'esercizio dei lavori specificati nell'apposita tabella, rientranti fra quelli per i quali ricorre la tutela antinfortunistica e ha subordinato il riconoscimento del diritto alla rendita a condizioni di maggior favore con riguardo ai criteri di valutazione del grado di -inabilita' ma non ha previsto deroghe ai principi generali in tema di nesso causale. Ne consegue che, per quel che riguarda le ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 145 del T.U. n. 1124 del 1965 (nel testo risultante dall'art. 4 della citata legge n. 780 del 1975), al fine di stabilire se la morte o l'inabilita' siano state determinate dalla silicosi o dall'asbestosi o da una patologia che sia conseguenza diretta di dette tecnopatie si deve fare applicazione del principio dell'equivalenza delle cause (recepito dall'art. 41 cod. pen.) con la specificazione che la causa sopravvenuta esclude il nesso causale qualora sia da sola sufficiente a determinare l'evento; mentre, in riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 45 cit., dovendo escludersi che esso abbia introdotto una presunzione di causalita' per i casi in cui alla silicosi o all'asbestosi 3 si associno altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, occorre accertare in concreto se la morte o l'inabilita' siano derivate o meno dalle indicate tecnopatie in concorso causale - sia pure in minima parte ed, eventualmente, solo in termini di un alto grado di probabilita' - con la malattia associata, da intendere secondo una nozione squisitamente tecnico-scientifica". Nel caso di specie, dalla relazione di consulenza, che integra la motivazione della sentenza in virtù dell'esplicito richiamo fatto nella stessa, emerge che la valutazione della incidenza causale della tecnopatia nell'evento morte dell'assicurato è stata in concreto fatta, tenendo conto di tutta la documentazione in atti;
il consulente è pervenuto alla conclusione che "il decesso di ZZ AT sia da imputare ad una malattia sopravvenuta ed indipendente (infarto del miocardio acuto) dalla tecnopatia (silicosi polmonare) di cui lo stesso era affetto in vita. Ritengo, inoltre (prosegue il consulente) che pneumopatia professionale di cui l'assicurato era affetto in vita non abbia svolto alcun ruolo concasuale nel decesso medesimo, in quanto non ha prodotto né defedamento dell'organismo e non ha accelerato il decorso verso l'esito letale della malattia sopravvenuta”. Alle obiezioni tecniche svolte dalla ricorrente (in ordine al diritto alla rendita ai superstiti “in caso di morte ... indotta da forma morbosa diversa (cardiopatia) ma ad essa (silicosi) intimamente correlata, stante l'indissolubile nesso funzionale che lega i due apparati, che impone il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto causale tra i due fattori patogeni nel determinismo della morte") il 4 consulente harisposto che "nella specie la patologia cardiaca non (è) assolutamente correlata alla silicosi, peraltro presunta e posta in dubbio dal CTU di primo rado, in quanto manca dei segni caratteristici della patologia cardiopolmomare (onde P polmonari, quadro emogasanalitico alterato)". Questa in sostanza è la motivazione richiamata dal Tribunale e dallo stesso ritenuta esaustiva, motivazione congrua, logica e coerente, che resiste ai motivi di censura. Sul punto, infatti, questa Corte ha già avuto modo di riaffermare un principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza e' sufficiente ed e' escluso quindi il vizio deducibile i cassazione di cui - all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili” (Cass. n. 6106 del 18/6/98). Nella relazione di consulenza sopra richiamata vi sono tutti gli elementi che con consentono di delineare il percorso logico seguito dal giudice del riesame e di escludere la rilevanza degli elementi contrari posti a fondamento del presente ricorso, che va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi del'art. 152 disp. att. CPC. 5 alle
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine spese. Roma 18 aprile 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE En Trancesco Maieraus N Cuasie IL CANCELLIERE Depositat in Ca Callorie 3 LUF 2002 CANCELLERA мне ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO O DIRITTO AL DELLA S C CONTEZA, TASSA ART. 10 033 x e 6