Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9849 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE OPOL ITA LANO1 984 9 01 LA CORTE S PR A Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G. N. 5158/94 Consigliere Cron. 2:2452 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Ud. 30/05/01 ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AM UG, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'avvocato VITTORI ANTONIO, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI 2608 -1- GIORGIO, PROSPERI VALENTI FAUSTO M., giusta delega in atti;
resistente - avverso la sentenza n. 593/93 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 27/04/93 R.G.N. 4246/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 26 giugno 1992 il Pretore di Velletri, accogliendo la domanda proposta da GO MB nei confronti dell'INPS, condannava l'istituto previdenziale a corrispondere al ricorrente l'assegno di invalidità. L'appello dell'INPS, cui resisteva l'assicurato, veniva accolto dal Tribunale di Velletri con sentenza del 5/27 aprile 1993. I giudici di secondo grado rilevavano che l'MB non aveva provato il possesso del requisito contributivo;
che anzi dai tabulati prodotti dall'INPS risultava che i contributi erano stati versati solo fino al 1981, mentre non risultava il versamento di ulteriore contribuzione volontaria. Rigettavano, pertanto, la domanda dell'assicurato. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre, formulando un unico motivo, GO MB. L'INPS ha depositato solo procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione dell'art. 443 c.p.c. e dell'art. 8 della legge 11agosto 1973 n. 533. Espone che era stato fatto presente al Tribunale che l'MB aveva proposto ricorso al Comitato Speciale Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti avverso il provvedimento con il quale l'INPS, nel negargli il trattamento pensionistico, gli aveva respinto anche la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria nel versamento dei contributi. Lamenta che il Tribunale non ha sospeso il giudizio, pur ricorrendone i presupposti, atteso che non era ancora intervenuta una pronuncia definitiva sul diritto dell'MB alla prosecuzione volontaria e, quindi, alla 3 regolarizzazione contributiva ai fini della richiesta dell'assegno; regolarizzazione che riveste carattere pregiudiziale rispetto alla richiesta dell'assegno. Aggiunge che al diniego dell'INPS alla prosecuzione volontaria era seguito il ricorso amministrativo e successivamente un ricorso al Pretore di Velletri, ancora in corso al momento della proposizione di questa impugnazione. Il ricorso non è fondato. Non pertinente appare il richiamo all'art. 8 della legge n. 533 del 1973, atteso che tale norma ha tolto rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze afferenti le procedure amministrative, e nel giudizio in corso non è stata ritenuta preclusa la domanda del lavoratore all'assegno di invalidità, ma la stessa è stata semplicemente rigettata per mancanza del requisito contributivo. Non vi è stata, poi, violazione dell'art. 443 c.p.c., atteso che la sospensione del giudizio, prevista dal secondo comma dell'articolo nel caso sia rilevata l'improcedibilità della domanda per mancato esaurimento del procedimento amministrativo, è limitata alla prima udienza di discussione del procedimento di primo grado;
sicché non è possibile invocare la sospensione in appello, così come non è possibile censurare in appello o in cassazione il mancato rilievo della improcedibilità nella prima udienza del processo di primo grado (v., fra le tante, Cass., 10 gennaio 1991 n. 427; 10 marzo 1988 n. 2518). Né ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 295 c.p.c., atteso che la sospensione necessaria del processo prevista da tale norma ha come indefettibile presupposto che la controversia pregiudiziale abbia carattere giurisdizionale, mentre nella fattispecie in esame la questione della legittimità o meno del diniego alla prosecuzione volontaria si trovava, secondo quanto esposto in ricorso, in sede amministrativa, e solo successivamente è stato instaurato un procedimento giurisdizionale. Del resto la stessa difesa del ricorrente non ha invocato la disciplina dell'art. 295 c.p.c. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese processuali di questo giudizio, non avendo l'INPS svolto attività difensiva nello stesso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30 maggio 2001. Il cons. estensore Il Presidente نا IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A M Coggi, 20 LUG 2001 E R P U IL CANCELLIERE פסי I D , O L L O A B S I S D A T A , T A S 0 S O 1 E P P . S T IM 3 I R 3 S 'A A 5 D L . O L L E N T D N I 7 S