Sentenza 24 settembre 2004
Massime • 1
In materia cautelare i riscontri obiettivi delle dichiarazioni accusatorie rese da coimputati o da coindagati, non devono raggiungere quel grado di individuazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito, essendo sufficiente una ricostruzione logica degli stessi che consenta di valutare appieno l'attendibilità del dichiarante e di offrire un quadro storico della vicenda narrata del tutto rispondente al vero, e in cui la posizione dell'accusato trovi collocazioni sintomatiche della sua colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2004, n. 43431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43431 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 24/09/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1416
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 009097/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG NO N. IL 26/11/1967;
2) IG OG RM N. IL 22/08/1972;
avverso ORDINANZA del 12/12/2003 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE Renato Luigi;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. ti Antonino Favazzo e Carmelo Occhiuto, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. OSSERVA
MI AL e MI VI impugnano per Cassazione l'ordinanza del 12 dicembre 2003 con la quale il Tribunale di Messina ha confermato il provvedimento del Gip dello stesso tribunale che aveva disposto la custodia in carcere dei ricorrenti per partecipazione ad associazione mafiosa, estorsioni e reati connessi. Deducono con unico atto i seguenti motivi di impugnazione:
- violazione degli artt. 192 e 273 c.p.p. e difetto di motivazione;
- analoghi vizi in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 416 bis c.p.;
- erronea applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p.;
- violazione dell'art. 275 c.p.p.. I ricorsi non meritano accoglimento.
1. I primi due motivi sono inammissibili per violazione dell'art. 606 comma 1^ c.p.p., poiché, sotto la formale denuncia di vizi di legittimità, propongono sostanzialmente censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile interpretazione delle risultanze acquisite, ragionevolmente ritenute indicative di un rapporto associativo tra i soggetti coinvolti e della commissione di una serie di reati fine. Tali censure sono comunque manifestamente infondate, non risultando, dal testo dell'impugnato provvedimento, l'eccepito "deficit" motivazionale. I giudici del merito, invero, non hanno mancato di valutare l'attendibilità e la credibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ZO Santo (pg. 2 e 5), e, diversamente dal dedotto, hanno pure sottolineato gli elementi di riscontro esterno, individuandoli nel contenuto delle intercettazioni telefoniche e nell'apporto fornito dalle stesse persone offese dai reati fine (pg. 3/13). E giova ricordare, al riguardo, che, in tema di misure cautelari personali, i riscontri obiettivi delle dichiarazioni accusatorie, pur dovendosi ritenere indispensabili, non necessariamente l devono raggiungere quel grado di individuazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito, essendo sufficiente una ricostruzione logica degli stessi che consenta di valutare appieno l'attendibilità del dichiarante e di offrire un quadro storico della vicenda narrata del tutto rispondente al vero, e in cui la posizione dell'accusato trovi collocazioni sintomatiche della sua colpevolezza (cfr. Cass. Sez. 1, 10 giugno 2004, Bontade). A tali parametri si è uniformato il provvedimento impugnato, mentre non può attribuirsi alcuna efficace incidenza critica all'argomento che i ricoprenti ritengono di poter desumere dalla circostanza che "per oltre la metà delle imputazioni indicate nella richiesta del p.m., il Gip non ha riscontrato la ricorrenza di indizi di colpevolezza".
2. Infondato è il terzo motivo di ricorso.
Assortente, tra le risposte già fornite dal Tribunale alla questione in argomento, è quella ancorata al consolidato principio (Cass., Sez. 1, 14 marzo 1994, Annis;
Sez. 1, 15 aprile 1991, Falanga), applicato anche sotto il codice previdente (Sez. 4^, 26 ottobre 1988, Mucoli), pero il quale la sussistenza di un'ipotesi di c.d. contestazione a catena, con il conseguente diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, deve essere fatta valere dinanzi al giudice che ha la disponibilità del procedimento e, in caso di rifiuto, con la proposizione dell'appello, ma non attraverso l'impugnazione dell'ulteriore ordinanza impositiva della misura cautelare ai sensi dell'art. 309 c.p.p. (riesame), perché la contestazione a catena non incide sul provvedimento in sè, bensì soltanto sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare.
3. L'ultimo motivo è infine carente del necessario requisito della specificità.
Il giudice del riesame non è di certo esonerato dal considerare fatti o circostanze che potrebbero indurre a superare la presunzione di cui all'art. 275 3 c.p.p.. Ma ciò in quanto essi siano evidenziati dall'interessato o dal suo difensore, posto che l'onere di motivazione del giudice è determinato non solo dalla legge ma anche dalle deduzioni delle parti. E nel caso concreto un siffatto onere di allegazione è del tutto mancato, anche nella presente sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2004