CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2023, n. 8091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8091 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA EN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 26 settembre 2022 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL GI, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione avanzata dall'imputato EN BA nei confronti di due magistrati, GI AV e ID Romano, del Tribunale di Vibo Valentia, a celebrare il dibattimento in ordine al delitto di Penale Sent. Sez. 6 Num. 8091 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 15/12/2022 partecipazione ad associazione di tipo mafioso nei confronti del ricorrente, nel processo convenzionalmente denominato "Rinascita-Scott". 2. L'avvocato EN Gennaro ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli art. 37 e 38 cod. proc. pen. Premette il ricorrente che la ricusazione si fonda sull'accoglimento, da parte della medesima Corte d'appello, di analoga dichiarazione presentata da PP NT TI, imputato del medesimo reato, in quanto quei magistrati che componevano il Tribunale avevano valutato la posizione di UI NC nell'ambito di altro procedimento - c.d. "EA" -, ritenendo esistente l'articolazione di 'ndrangheta oggetto dell'analoga imputazione mossa nel processo "Rinascita-Scott". Precisa, inoltre, il difensore che la Corte d'appello ha ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione proposta poiché resa oltre il termine di tre giorni da quando sarebbe divenuta nota la causa della ricusazione, a norma dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. e, segnatamente, che la sua conoscenza di sarebbe verificata con il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale nel processo "EA", avvenuto il 5 marzo 2021. Eccepisce, tuttavia, il ricorrente che la sentenza nel processo EA non era stata depositata nel presente processo e che la richiesta di astensione proposta dai due giudici poi ricusati sarebbe un atto interno, che non sarebbe riportato nei verbali di udienza. Il ricorrente precisa, inoltre, che soltanto nel corso dell'udienza del 2 settembre 2022 il Tribunale avrebbe comunicato in udienza l'avvenuto accoglimento della dichiarazione di TI. Inoltre, nella stessa udienza, i due giudici interessati, aderendo alle sollecitazioni formulate loro dai difensori degli altri imputati, hanno formalizzato le rispettive dichiarazioni di astensione, il cui rigetto è stato comunicato alle difese alla successiva udienza dell'8 settembre. La istanza di ricusazione sarebbe stata, dunque, tempestiva. Ad avviso del ricorrente, inoltre, nella specie dovrebbe operare l'effetto estensivo della pronuncia di accoglimento della ricusazione promossa da TI, in quanto i ricorrenti sarebbero affiliati proprio del clan diretto da UI NC. t 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 30 novembre 2022, il Procuratore Generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli art. 37 e 38 cod. proc. pen. 3. Il motivo è inammissibile per aspecificità. Il giudizio d'intempestività della dichiarazione di ricusazione operato dalla Corte di appello dev'essere confermato, benché il dies a quo debba ritenersi diverso rispetto a quello individuato dalla Corte d'appello. 3.1. A norma dell'art. 38, cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione dev'essere proposta, al più tardi, entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento. Qualora, invece, la relativa causa si manifesti successivamente, la dichiarazione dev'essere formulata dalla parte interessata entro tre giorni da quando abbia avuto conoscenza di tale causa;
a meno che le ragioni della ricusazione siano sorte o siano divenute note nel corso di un'udienza, nel qual caso tale dichiarazione va presentata prima che l'udienza medesima abbia termine. 3.2. Tanto premesso, per il ricorrente il momento in cui ha avuto conoscenza della parziale coincidenza dei collegi giudicanti dei due processi si sarebbe potuto individuare nella data del deposito della motivazione della sentenza c.d. "EA" - come sostiene il provvedimento impugnato - qualora anch'egli fosse stato imputato in quel processo: ma questa circostanza non risulta. Certamente, però, la conoscenza, da parte sua, di quella causa di ricusazione non può neppure ricondursi - come invece vorrebbe la sua difesa - alla comunicazione, resa dal Tribunale in udienza, dell'accoglimento della dichiarazione di ricusazione proposta da TI, né, men che meno, alla notizia, ancora successiva, della decisione di rigetto delle dichiarazioni di astensione presentate dai due magistrati. La partecipazione di questi ultimi anche al Tribunale del processo "EA" è, infatti, divenuta nota al ricorrente quanto meno al momento, necessariamente 3 anteriore, della presentazione della dichiarazione di ricusazione del coimputato TI, senza necessità di attendere l'esito di quest'ultima né, a maggior ragione, delle dichiarazioni di astensione dei magistrati. Dagli atti a disposizione di questa Corte, non è dato, tuttavia, comprendere se TI abbia formalizzato quella sua iniziativa nel corso di un'udienza ovvero al di fuori di questa, mediante deposito in cancelleria della relativa dichiarazione. Non è possibile conoscere con precisione, perciò, quando il ricorrente ne sia venuto a conoscenza e, di conseguenza, stabilire se la sua dichiarazione di ricusazione sia stata tempestiva, gravando su di lui l'onere di puntuale allegazione sul punto, in quanto afferente ad una condizione di ammissibilità della sua iniziativa processuale. A tali rilievi consegue la genericità della censura proposta con il ricorso. 4. D'altra parte il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996, non è conferente, non potendo la stessa trovare applicazione automatica in tutti i casi di reati a concorso necessario, ma soltanto nelle ipotesi in cui, indipendentemente dalla natura del reato, il giudice abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di soggetti diversi dall'imputato, nella quale la posizione di quest'ultimo in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque già valutata. Questa pronuncia, infatti, si riferisce alla peculiare ipotesi di un'associazione a delinquere composta dal numero minimo legale di tre persone, in cui l'affermazione della colpevolezza di uno degli imputati necessariamente implica l'indiretto ma inequivoco giudizio di colpevolezza anche degli altri. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (ex plurimis: Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli, Rv. 262730 - 01). Nel caso di specie, invece, il ricorso non illustra in alcun modo le ragioni della ricusazione proposta dal coimputato TI e del provvedimento che l'ha accolta, né a maggior ragione spiega per quale motivo le statuizioni contenute nella sentenza "EA" implicherebbero necessariamente un pregiudizio anche sull'accusa elevata in questo processo nei confronti del ricorrente. Il riconoscimento dell'esistenza di una "locale" di "bdrangheta" - quale sarebbe avvenuto con quella precedente sentenza - non comporta, infatti, 4 necessariamente che siano ritenuti aderenti ad essa tutti coloro ai quali, in un diverso processo, sia contestato di avervi preso parte. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL GI, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione avanzata dall'imputato EN BA nei confronti di due magistrati, GI AV e ID Romano, del Tribunale di Vibo Valentia, a celebrare il dibattimento in ordine al delitto di Penale Sent. Sez. 6 Num. 8091 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 15/12/2022 partecipazione ad associazione di tipo mafioso nei confronti del ricorrente, nel processo convenzionalmente denominato "Rinascita-Scott". 2. L'avvocato EN Gennaro ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli art. 37 e 38 cod. proc. pen. Premette il ricorrente che la ricusazione si fonda sull'accoglimento, da parte della medesima Corte d'appello, di analoga dichiarazione presentata da PP NT TI, imputato del medesimo reato, in quanto quei magistrati che componevano il Tribunale avevano valutato la posizione di UI NC nell'ambito di altro procedimento - c.d. "EA" -, ritenendo esistente l'articolazione di 'ndrangheta oggetto dell'analoga imputazione mossa nel processo "Rinascita-Scott". Precisa, inoltre, il difensore che la Corte d'appello ha ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione proposta poiché resa oltre il termine di tre giorni da quando sarebbe divenuta nota la causa della ricusazione, a norma dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. e, segnatamente, che la sua conoscenza di sarebbe verificata con il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale nel processo "EA", avvenuto il 5 marzo 2021. Eccepisce, tuttavia, il ricorrente che la sentenza nel processo EA non era stata depositata nel presente processo e che la richiesta di astensione proposta dai due giudici poi ricusati sarebbe un atto interno, che non sarebbe riportato nei verbali di udienza. Il ricorrente precisa, inoltre, che soltanto nel corso dell'udienza del 2 settembre 2022 il Tribunale avrebbe comunicato in udienza l'avvenuto accoglimento della dichiarazione di TI. Inoltre, nella stessa udienza, i due giudici interessati, aderendo alle sollecitazioni formulate loro dai difensori degli altri imputati, hanno formalizzato le rispettive dichiarazioni di astensione, il cui rigetto è stato comunicato alle difese alla successiva udienza dell'8 settembre. La istanza di ricusazione sarebbe stata, dunque, tempestiva. Ad avviso del ricorrente, inoltre, nella specie dovrebbe operare l'effetto estensivo della pronuncia di accoglimento della ricusazione promossa da TI, in quanto i ricorrenti sarebbero affiliati proprio del clan diretto da UI NC. t 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 30 novembre 2022, il Procuratore Generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli art. 37 e 38 cod. proc. pen. 3. Il motivo è inammissibile per aspecificità. Il giudizio d'intempestività della dichiarazione di ricusazione operato dalla Corte di appello dev'essere confermato, benché il dies a quo debba ritenersi diverso rispetto a quello individuato dalla Corte d'appello. 3.1. A norma dell'art. 38, cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione dev'essere proposta, al più tardi, entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento. Qualora, invece, la relativa causa si manifesti successivamente, la dichiarazione dev'essere formulata dalla parte interessata entro tre giorni da quando abbia avuto conoscenza di tale causa;
a meno che le ragioni della ricusazione siano sorte o siano divenute note nel corso di un'udienza, nel qual caso tale dichiarazione va presentata prima che l'udienza medesima abbia termine. 3.2. Tanto premesso, per il ricorrente il momento in cui ha avuto conoscenza della parziale coincidenza dei collegi giudicanti dei due processi si sarebbe potuto individuare nella data del deposito della motivazione della sentenza c.d. "EA" - come sostiene il provvedimento impugnato - qualora anch'egli fosse stato imputato in quel processo: ma questa circostanza non risulta. Certamente, però, la conoscenza, da parte sua, di quella causa di ricusazione non può neppure ricondursi - come invece vorrebbe la sua difesa - alla comunicazione, resa dal Tribunale in udienza, dell'accoglimento della dichiarazione di ricusazione proposta da TI, né, men che meno, alla notizia, ancora successiva, della decisione di rigetto delle dichiarazioni di astensione presentate dai due magistrati. La partecipazione di questi ultimi anche al Tribunale del processo "EA" è, infatti, divenuta nota al ricorrente quanto meno al momento, necessariamente 3 anteriore, della presentazione della dichiarazione di ricusazione del coimputato TI, senza necessità di attendere l'esito di quest'ultima né, a maggior ragione, delle dichiarazioni di astensione dei magistrati. Dagli atti a disposizione di questa Corte, non è dato, tuttavia, comprendere se TI abbia formalizzato quella sua iniziativa nel corso di un'udienza ovvero al di fuori di questa, mediante deposito in cancelleria della relativa dichiarazione. Non è possibile conoscere con precisione, perciò, quando il ricorrente ne sia venuto a conoscenza e, di conseguenza, stabilire se la sua dichiarazione di ricusazione sia stata tempestiva, gravando su di lui l'onere di puntuale allegazione sul punto, in quanto afferente ad una condizione di ammissibilità della sua iniziativa processuale. A tali rilievi consegue la genericità della censura proposta con il ricorso. 4. D'altra parte il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996, non è conferente, non potendo la stessa trovare applicazione automatica in tutti i casi di reati a concorso necessario, ma soltanto nelle ipotesi in cui, indipendentemente dalla natura del reato, il giudice abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di soggetti diversi dall'imputato, nella quale la posizione di quest'ultimo in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque già valutata. Questa pronuncia, infatti, si riferisce alla peculiare ipotesi di un'associazione a delinquere composta dal numero minimo legale di tre persone, in cui l'affermazione della colpevolezza di uno degli imputati necessariamente implica l'indiretto ma inequivoco giudizio di colpevolezza anche degli altri. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (ex plurimis: Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli, Rv. 262730 - 01). Nel caso di specie, invece, il ricorso non illustra in alcun modo le ragioni della ricusazione proposta dal coimputato TI e del provvedimento che l'ha accolta, né a maggior ragione spiega per quale motivo le statuizioni contenute nella sentenza "EA" implicherebbero necessariamente un pregiudizio anche sull'accusa elevata in questo processo nei confronti del ricorrente. Il riconoscimento dell'esistenza di una "locale" di "bdrangheta" - quale sarebbe avvenuto con quella precedente sentenza - non comporta, infatti, 4 necessariamente che siano ritenuti aderenti ad essa tutti coloro ai quali, in un diverso processo, sia contestato di avervi preso parte. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2022.