Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 1
L'inutilizzabilità delle dichiarazioni cosiddette autoindizianti, soggette alla disciplina dell'art. 63 cod. proc. pen., concerne soltanto le dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da parte di chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità d'imputato, e non si estende alle dichiarazioni rese dal fallito all'organo delegato all'apposizione dei sigilli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2005, n. 44285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44285 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/09/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1790
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 17030/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 20/01/2005 da:
Avv. STARRANTINO Giovanni, difensore di CASABLANCA Sebastiano, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 12 dicembre 2004 della Corte di Appello di Messina;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. MURA Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Sentito, altresì, l'avv. STARRANTINO Giovanni che si è associato alle richieste del P.G.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AB Sebastiano, era chiamato a rispondere, assieme ad altra persona, dei reati di seguito indicati:
f) artt. 110 c.p. e 223, in relazione alla L. Fall., art. 216, n. 1, per avere, quale socio della soc. coop. Blitz s.r.l., dichiarata fallita il ottobre 1990, distratto beni della società anzidetta, riprendendosi quelli che a suo tempo aveva conferito, per un ammontare di circa 50.000.000 di lire.
- all'udienza dell'08/11/1996, gli era stato poi contestato, a norma dell'art. 517 c.p., il reato di cui agli artt. 110 c.p. e L. Fall. art. 223, in relazione alla L. Fall., art. 216, n. 1, per avere in concorso tra loro, il AB in qualità di membro effettivo ed altra persona come membro supplente della società cooperativa Biltz S.r.l., dichiarata fallita il 10/10/1990, sottratto beni ed attrezzature acquistate dalla Blitz pubblicità S.n.c. per un valore di circa L. 70,000.000. Con sentenza del 17/10/1997, il Tribunale di Messina dichiarava l'imputato colpevole dei reati ascritti e lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell'imputato, la Corte d'Appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale modifica della sentenza impugnata, assolveva il AB dal reato contestato all'udienza dell'08/11/1996 e rideterminava la pena in ordine al reato di cui al capo f) nella misura di anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, e confermava nel resto.
Avverso l'anzidetta pronuncia, lo stesso difensore ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità. Erroneamente, i giudici di appello avevano fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato su un atto inutilizzabile e, segnatamente, sul verbale di apposizione dei sigilli eseguito dal vice pretore delegato, nel quale si dava atto che esso AB aveva dichiarato che, al momento dello scioglimento della cooperativa, si era ripreso le attrezzature a suo tempo conferite nella società. Tale dichiarazione era inutilizzabile in quanto contrastante con le norme procedurali di cui all'art. 63 c.p.p.. Erroneamente i giudici di merito avevano, invece, ritenuto utilizzabile la dichiarazione sul rilievo che, nel caso di specie, non operava il divieto di cui alla menzionata norma processuale, trattandosi di dichiarazioni rese nel corso della procedura fallimentare e, dunque, non destinate all'accertamento della responsabilità nei confronti del fallito.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. e) per mancanza di motivazione, sul rilievo che la Corte di merito aveva assunto come presupposto per affermare la colpevolezza dell'imputato la dichiarazione resa dallo stesso al vice pretore, omettendo qualsiasi motivazione sulle altre censure denunciate. Dall'istruttoria del processo era, infatti, emerso che le attrezzature appartenenti alla Cooperativa erano state rinvenute, in sede di apposizione dei sigilli, nel capannone della Lux Art, in Savoca c.d. Fontanelle, appartenente a Muscolino Antonina, che le aveva regolarmente acquistate dalla Cooperativa, come da fatture quietanzate. Tale circostanza aveva giustamente indotto il vice pretore delegato ad astenersi dall'apporre i sigilli al capannone, poiché i materiali rinvenuti non appartenevano più alla Cooperativa, ma alla legittima acquirente. Donde la prova che l'imputato non si era appropriato di beni precedentemente conferiti alla Cooperativa, in quanto gli stessi erano stati regolarmente acquistati dalla Lux-Art. La dichiarazione raccolta dal vice pretore avrebbe dovuto essere intesa nel senso del suo riferimento all'avvenuto acquisto dei beni in questione da parte della stessa ditta Lux-Art, alle cui dipendenze il dichiarante lavorava. Sul punto mancava, ad ogni buon conto, un'adeguata motivazione. 2. - È certamente infondato il rilievo giuridico di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato all'organo delegato all'apposizione dei sigilli (vicepretore del tempo), posto che il regime dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni c.d. autoindizianti di cui all'art. 63 c.p.p. si riferisce a quelle rese nell'ambito del procedimento all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità d'imputato, posto che l'organo delegato all'apposizione dei sigilli non rientra certamente in tali categorie (cfr. Cass. 04/10/2004, n. 46795, rv. 230520, in tema di dichiarazioni rese dal fallito al curatore, sulla base di un principio di diritto applicabile anche al caso di specie).
È, invece, fondata la doglianza riguardante la dedotta carenza del percorso motivazionale in forza del quale i giudici di merito hanno ritenuto di dover ribadire la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla fattispecie delittuosa di bancarotta fraudolenta per distrazione, relativa a beni conferiti alla cooperativa di cui l'imputato aveva fatto parte.
Il deficit motivazionale balza in tutta evidenza dal mero raffronto comparativo tra le puntuali doglianze espresse nei motivi di appello ed il tenore della risposta resa dalla Corte di merito. Ed invero, in sede di gravame l'appellante aveva reso una specifica rappresentazione della vicenda sostanziale, suffragata da precisi riscontri documentali, assumendo che non era vero che si fosse indebitamente riappropriato di beni a suo tempo conferiti alla cooperativa, in quanto tali beni erano stati venduti dalla stessa alla società Lux Art come risultava dalle fatture prodotte. Ed alla luce di tali vicende negoziali avrebbero dovuto essere lette le cennate dichiarazioni rese in sede di apposizione dei sigilli, in considerazione del fatto che lo stesso dichiarante prestava all'epoca attività di lavoro alle dipendenze della società anzidetta, continuando, in sostanza, ad utilizzare attrezzature che già gli erano appartenute. Orbene, nonostante la pedissequa riproduzione, in sede di narrativa, di tale linea difensiva, che si richiamava, nondimeno, a precisi riscontri documentali, la risposta della Corte di merito si è risolta nella perentoria, acritica, affermazione: è evidente che la riappropriazione da parte del AB dei beni originariamente conferiti ha determinato un depauperamento della massa patrimoniale in danno della massa dei creditori che, nella sua apoditticità, non assolveva certamente all'obbligo di rendere esauriente risposta alle osservazioni difensive.
Il difetto di motivazione si traduce, allora, in un vizio della sentenza impugnata che ne reclama l'annullamento, con rinvio al competente giudice di merito che, nel riesaminare i motivi di gravame relativi alla fattispecie delittuosa di cui alla lettera f) del capo di imputazione, riconsideri e puntualizzi la vicenda negoziale richiamata dal ricorrente, anche alla stregua della documentazione in atti (asserito trasferimento dei beni a suo tempo conferiti dal AB alla Lux Art), valutando, poi, in piena libertà di convincimento, l'incidenza di tale vicenda traslativa, ove perfezionata, in funzione dell'ipotizzata distrazione dei beni sociali che sostanzia la fattispecie delittuosa in contestazione. 3. - Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005