Sentenza 19 aprile 2000
Massime • 1
Allorché un fatto, già sanzionato amministrativamente, non abbia perduto il carattere di illiceità, ma lo abbia visto aggravarsi, assurgendo al rango di illecito penale, mentre non può tenersi conto del più grave regime sanzionatorio (penale)introdotto successivamente alla sua realizzazione, va applicata a tale violazione la sanzione amministrativa. Infatti vige in tale materia, il principio "tempus regit factum", in virtù del quale è del tutto irrilevante che norme successivamente entrate in vigore abbiano eliminato o modificato tali sanzioni. (Fattispecie in tema di detenzione per la vendita di carni bovine trattate in modo da variarne la composizione naturale, già sanzionata amministrativamente ex art. 3 D.L.G. 118 del 1992, ed ora illecito penale ex art. 32 D.L.G. 336 del 1999).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2000, n. 6490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6490 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO AQUARONE Presidente del 19.4.2000
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. " ID DE MA " N. 1621
3. " SA FE NI " REGISTRO GENERALE
4. " UI CC " rel. N. 9914/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da avverso la sentenza PAOLETTI UL, n. il 15.3.1967 a Villagalletto (CN) ed ivi res. alla Via Cuneo n. 27, a mezzo del dif. di fid. avv.to Marco Camisassi, da Saluzzo.
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino dell'11.1.2000, dep. in data 14.1.2000.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere rel. Dott. L. Piccialli.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente alla rideterminazione della pena;
inammissibilità, per il resto, del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 25/6/99 il Pretore di Cuneo dichiarò UL TI ed IO BE, nelle rispettive qualità di titolare di un allevamento bovino e di soccidario del primo, colpevoli della contravvenzione di cui all'art 5 lett. a) L. 283/62 e della connessa violazione amministrativa di cui all'art 3 c.3^ D.Lgvo n. 118/92, per aver detenuto per vendere carni bovine trattate in modo da variarne la composizione naturale, a mezzo di uso di "17/b estradiolo", bvendo somministrato detta sostanza anabolizzante ad un bovino destinato all'ingrasso (fatto accertato all'esito di prelievo, effettuato in data 23/10/95, di campioni sanguigni presso il macello di Centallo), e li condannò alle rispettive pene di mesi uno di arresto (sostituita, ex art 53 L. 689/81, con L 2. 250.000 di ammenda) e L 3.000.000 di ammenda e di gg. 20 di arresto (sostituita con L 1.500.000 di ammenda) e L 2.000.000 di ammenda, nonché, ciascuno, alla sanzione amministrativa di L 15.000.000 oltre alle spese del giudizio), assolvendo dagli stessi addebiti il terzo imputato, GI SO (altro soccidario) per non aver commesso il fatto. A tale giudizio quel pretore pervenne, essenzialmente, sulla base della perizia disposta in sede dibattimentale (resasi necessaria a seguito della dichiarazione di nullità del procedimento di revisione delle analisi, per mancanza della prova dell'avviso al consulente di parte degli imputati), che aveva confermato la positività di uno dei campioni esaminati in sede di indagini avviate dalla denunciate A.S.L.
Appellata dal solo TI, a mezzo difensore di fiducia, la suddetta decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale detto imputato ha proposto ricorso a questa Corte, deducendo i sei motivi che seguono. 1) "Mancata assunzione della consulenza tecnica, richiesta dalla parte a norma dell'art 495 comma 2 c.p.p, ai sensi dell'art 606 lett. d) c.p.p." La sentenza impugnata sarebbe "assolutamente contraddittoria, errata e non motivata sulla mancata assunzione della consulenza tecnica, come richiesta dalla difesa", che aveva dedotto l'insufficienza dell'analisi eseguita dal perito nominato dal pretore, non essendosi questi avvalso del "sistema del gas - massa, ovvero spettrometria di massa", quello ordinariamente seguito dall'istituto Superiore di Sanità, riconosciuto il più attendibile ed, oggi, legislativamente imposto, ai sensi del D.Lgvo n. 336 del 4/8/99 per l'analisi di conferma, in caso di positività della prima. Peraltro il prelievo sanguigno non sarebbe stato attendibile, in quanto eseguito su animale già morto, anche se prima della iugulazione dello stesso, in contrasto con quanto previsto dal Piano Nazionale dei Residui. 2) "Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove non viene disposta la richiesta consulenza tecnica analitica, ai sensi dell'art 606 lett. e) c.p.p". 3) "Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per erronea valutazione di elementi di fatto con riferimento ai documenti prodotti ed alle risultanze della istruttoria dibattimentale di primo grado".
Le carenze metodologiche dell'indagine peritale, la circostanza che uno solo dei bovini, sui 16 della stessa partita macellati (su 5 dei quali erano stati prelevati i campioni) fosse risultato positivo e quella ulteriore, testimonialmente acclarata, che su una successiva partita di 29 animali, provenienti dallo stesso allevamento, furono prelevati ed analizzati 13 campioni, risultati tutti negativi, avrebbero dovuto indurre i giudici a ritenere del tutto casuale la positività di quell'unico campione, con conseguenti necessità di assoluzione dell'imputato ed illogicità, al riguardo, della motivazione della condanna penale.
4) "Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la responsabilità per l'illecito amministrativo contestato", di cui l'accusa non avrebbe provato, rigorosamente, gli estremi oggettivi (la somministrazione al vitello degli anabolizzanti), tenuto conto che l'ormone in ravvisata eccedenza sarebbe una componente fisiologica e naturale dei bovini, variabile "a seconda del tipo, razza e conformazione fisica della bestia". 5) "Contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione della sentenza circa la negata riduzione della pena inflitta". Pur non accedendo alla richiesta assolutoria, il giudice d'appello avrebbe dovuto tener conto, nella graduazione della pena, della circostanza che un solo campione era risultato positivo, e pertanto, limitarsi all'irrogazione del minimo edittale.
6) "Modifiche normative intervenute successivamente tali da modificare il trattamento sanzionatorio".
Il motivo si articola in due distinte richieste, basate sul ius superveniens:
A) Decreto legislativo 30/12/1999 n. 509, a termini del cui art. 6 il nuovo trattamento sanzionatorio previsto per le contravvenzioni di cui all'art 5 della legge n. 283 del 1962 è costituito dall'arresto in alternativa con l'ammenda, mentre all'epoca del fatto era prevista la pena congiunta, come irrogata (sia pure con sostituzione di quella detentiva).
Alla stregua di tale più favorevole, regime sanzionatorio, la pena dovrebbe essere ridotta al minimo edittale della sola ammenda. B) Decreto legislativo 4/8/1999 n. 336, a termini del quale l'illecito, già di natura amministrativa ex art 3 del D.Lgvo 118/92, è stato trasformato in reato. Il ricorrente sostiene l'impossibilità, ai sensi degli artt. 1 comma secondo della L.698/81 e 95 del D.Lgvo. 507/99, di confermare l'irrogazione della sanzione amministrativa per un fatto che, pur costituendo illecito amministrativo all'epoca in cui fu commesso, non lo è più successivamente.
Tanto premesso, osserva la Corte che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, tra loro intimamente connessi, con i quali il ricorrente, sostanzialmente, si duole della mancata rinnovazione, nel giudizio di appello della perizia, non sono meritevoli di accoglimento.
Va, anzitutto, rilevata l'inconferenza del richiamo al combinato disposto di cui agli artt.606 lett. d) e 495 comma secondo c.p.p, considerato che tali disposizioni sono applicabili esclusivamente ai mezzi di prova in senso proprio, vale a dire a quelle "a carico" o "discarico", solo in relazione alle quali è configurabile un preciso diritto delle parti, imputato e P.M., ad ottenere dal giudice un provvedimento ammissivo ai fini della reciproca confutazione. Siffatti diritti non sono, invece, configurabili in relazione alla perizia che, in quanto mezzo di ausilio del giudice nella ricerca della prova, di per sè non può considerarsi a "carico" o a "discarico", rivestendo natura "neutra", in quanto suscettibile di libera valutazione da parte del giudice che l'ha disposto, sia pur su sollecitazione di una o entrambe le parti del processo;
analogamente è alla discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove la motivazione della relativa scelta sia indenne da vizi logici, che è rimessa la facoltà di disporre il rinnovo della perizia. In coerenza a tali principi la costante giurisprudenza di questa Corte ha negato, in situazioni di tal genere, la possibilità delle parti di dedurre, quale motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p., il mancato espletamento di una perizia non essendo configurabile, al riguardo, un "diritto" della parte, ne', correlativamente, la decisività del, motivatamente, negato accertamento peritale o relativo rinnovo (v., tra le altre, Cass. 1^ n. 9788/94, n. 11538/97). Non sussiste, d'altra parte, alcun vizio nella motivazione al riguardo adottata dai giudici di appello, i quali hanno considerato come la coincidenza tra i risultati delle analisi di prima istanza e quelli della perizia disposta ed espletata nel corso del dibattimento di primo grado (in luogo delle, pur conformi, analisi di revisione, la cui validità formale era rimasta dubbia per la mancanza agli atti dell'avviso al c.t. dell'imputato) ed i chiarimenti resi dai periti (i quali avevano confermato l'inequivocabile ed inconfondibile presenza della sostanza anabolizzante nel reperto) non consentivano, in considerazione dell'accuratezza ed analiticità della relazione peritale e della puntuale motivazione della stessa, anche in relazione alle osservazioni del consulente di parte, dubbi di sorta in ordine alla fondatezza dell'accusa.
Tale motivazione, adeguata, coerente e del tutto esente da vizi logici manifesti, si sottrae ad ogni censura nella presente sede di legittimità, tanto più che privo di fondamento è il richiamo del ricorrente alle previsioni, in materia, di cui al D.Lgvo. 4/8/99 n. 336, testo normativo che, a parte la sua posteriorità rispetto all'epoca di espletamento delle analisi e della perizia contestate, contrariamente a quanto dedotto, non contiene alcun dettame di obbligatorietà dei metodi di analisi (cd. "spettrografia di massa", modalità e tempo dei prelievi) propugnati dal ricorrente. Palesemente inammissibili sono le censure contenute nel terzo e quarto motivo di ricorso con le quali al di là del mero richiamo all'art 606 lett. e) c.p.p., non vengono, in realtà, evidenziati vizi logici della motivazione della sentenza di appello, resi palesi dal testo della stessa, proponendosi, invece, una diversa interpretazione della risultanze processuali, rispetto a quella fornita dai giudici di merito, sia in ordine alla valutazione del risultato della perizia (e delle confermate analisi) sia in relazione alla significatività "statistica" di queste;
laddove i giudici di secondo grado, con il supporto degli acquisiti pareri tecnici, hanno ritenuto (sul rilievo che anche i reperti provenienti da altri due capi bovini avevano evidenziato valori della sostanza estrogena quasi al limite della tolleranza) che il risultato positivo rilevante agli effetti penali, di uno solo tra i campioni analizzati, non fosse da ritenere un caso isolato, bensì da porsi in relazione con un "trattamento generalizzato, con valori variabili in relazione all'eliminazione progressiva del principio attivo somministrato, a sua volta condizionato dalla quantità somministrata dal supporto e dalla fisiologia dei singoli soggetti".
In altri termini, la presenza della sostanza in questione in percentuale relativamente alta, anche se non eccedente il limite tale da comportare gli estremi del reato contestato nel primo capo d'imputazione, era comunque sintomatica della somministrazione generalizzata ai bovini provenienti da quell'allevamento, della stessa;
il che è stato ritenuto, da una parte, sufficiente a comprovare la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato nel secondo capo di imputazione (per violazione della disposizione che vieta, comunque, detta somministrazione) e, dall'altra e per quanto attiene all'illecito penale, considerato un elemento idoneo ad escludere la casualità di quel superamento dei limiti, in considerazione del quale è stata ravvisata la sussistenza anche della contravvenzione.
Anche tale parte della motivazione è coerente e logica, con conseguente infondatezza delle censure, in riferimento all'art 606 lett. e) c.p.p. Il quinto motivo d'impugnazione, con il quale il ricorrente si duole della mancata riduzione della pena, resta assorbito dall'accoglimento, per quanto si dirà di seguito, di quello successivo, anche attinente al trattamento sanzionatorio penale. Passando all'esame del sesto motivo, deve ritenersene fondato il primo capo, considerato che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30/12/1999 n. 507, che ha sostituito il terzo comma dell'art 6 della L. 30/4/1962 n. 283, le contravvenzioni di cui agli artt. 5 e 6 della legge anzidetta, pur conservando rilevanza penale, sono oggi punite con pena alternativa, dell'arresto o ammenda, mentre in precedenza lo erano con pena congiunta. Conseguentemente, ai sensi dell'art 2/III C.P., l'imputato ha diritto al sopravvenuto trattamento sanzionatorio più favorevole, in considerazione del quale la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte torinese, al solo fine della rideterminazione della pena, entro i nuovi limiti edittali. Infondato è, invece, il residuo capo, attinente all'illecito amministrativo, considerato che contrariamente a quanto dedotto, non vige, in tale materia una disposizione analoga a quella di cui all'art 2/II c.p..
A tal riguardo va osservato che il "principio di legalità" dettato dall'art 1 della legge 24/11/1981 n. 689 (contenente la disciplina fondamentale della responsabilità per le violazioni di legge costituenti illecito amministrativo) si compendia in due regole: a) la necessità che la sanzione amministrativa sia comminata 1n forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione dell'illecito" (comma primo); b) l'applicabilità delle suddette sanzioni "soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati" (comma secondo). È proprio dall'enunciazione della disposizione contenuta nel secondo comma che si evince la vigenza in siffatta materia, del principio tempus regit factum, in virtù del quale deve ritenersi che, se è necessario che la sanzione sia prevista da una norma cronologicamente anteriore alla commissione dell'illecito, è del tutto irrilevante, invece, che norme, successivamente entrate in vigore, abbiano eliminato o modificato tali sanzioni, continuando ad applicarsi il regime vigente al momento della violazione. In altri termini, il legislatore non ha ritenuto siffatte situazioni, corre late ad avvicendamenti di trattamenti sanzionatori diversi, fossero meritevoli di considerazione in base a principi di favore per l'autore dell'illecito, analoghi a quelli sulla successione delle leggi in materia penale, ispirati al favor rei, dettati dai commi secondo e terzo del codice penale, e giustificati dalla maggiore gravità sociale dell'illecito penale e correlativa afflittività, rispetto a quelle amministrative, delle relative sanzioni. D'altra parte ancor più evidente risulta l'infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente, nel caso di specie, in cui il fatto, già sanzionato amministrativamente ex art 3 D.Lvo. 118/92, non ha perduto il carattere di illiceità, ma lo ha visto, addirittura, aggravarsi, assurgendo al rango di illecito penale, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgvo. 4/8/1999 n. 336.
Ovviamente, in siffatto caso non può tenersi conto del più grave regime sanzionatorio (penale) sopravvenuto, ostandovi il primo comma dell'art 2 c.p.: il che dimostra l'inconferenza e contraddittorietà
del richiamo, da parte del ricorrente, al principio di "specialità" (tra i reati di cui agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/62 e violazioni sanzionate amministrativamente, con prevalenza delle disposizioni penali), posto che tale principio opera solo in caso di concorso apparente di disposizioni che siano le une e le altre, temporalmente applicabili, il che nella specie è da escludersi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, limitatamente alla rideterminazione della pena. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 19 aprile 2000. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2000