Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2000, n. 6490
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Sentenza 19 aprile 2000

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Allorché un fatto, già sanzionato amministrativamente, non abbia perduto il carattere di illiceità, ma lo abbia visto aggravarsi, assurgendo al rango di illecito penale, mentre non può tenersi conto del più grave regime sanzionatorio (penale)introdotto successivamente alla sua realizzazione, va applicata a tale violazione la sanzione amministrativa. Infatti vige in tale materia, il principio "tempus regit factum", in virtù del quale è del tutto irrilevante che norme successivamente entrate in vigore abbiano eliminato o modificato tali sanzioni. (Fattispecie in tema di detenzione per la vendita di carni bovine trattate in modo da variarne la composizione naturale, già sanzionata amministrativamente ex art. 3 D.L.G. 118 del 1992, ed ora illecito penale ex art. 32 D.L.G. 336 del 1999).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2000, n. 6490
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6490
    Data del deposito : 19 aprile 2000

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