Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 2393
CASS
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Competenza per territorio

    Il Tribunale ha ritenuto che la competenza territoriale si radichi in Bologna in quanto luogo dove ha sede l'Ufficio del Pubblico Ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di più reati connessi, si applica il criterio del luogo di prima iscrizione della notizia di reato, poiché non è stato possibile individuare con certezza un unico luogo di commissione del primo reato di autoriciclaggio.

  • Rigettato
    Periculum in mora e motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza genetica contenesse un'adeguata motivazione sul periculum in mora, estensibile anche al ricorrente. Ha inoltre precisato che il Tribunale del riesame può integrare la motivazione del G.i.p. se non è totalmente mancante. Tuttavia, la questione perde rilevanza in attesa della rideterminazione del quantum sequestrabile.

  • Rigettato
    Quantificazione del profitto del reato di autoriciclaggio

    La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, ritenendo che il Tribunale abbia commesso diversi vizi. In particolare, non si può considerare il profitto dell'autoriciclaggio corrispondente all'intero importo dei reati presupposto, confondendo prodotto e prezzo. Inoltre, i dividendi distribuiti nel 2018 dovevano essere esclusi dal quantum confiscabile. La Corte ha anche evidenziato la necessità di ricalcolare il profitto dell'autoriciclaggio tenendo conto del vantaggio concretamente acquisito dal reo nel suo patrimonio e che il prodotto/profitto/prezzo del reato non coincide con il denaro proveniente dal reato presupposto, ma con i proventi derivanti dal suo impiego.

  • Rigettato
    Competenza per territorio

    Il Tribunale ha ritenuto che la competenza territoriale si radichi in Bologna in quanto luogo dove ha sede l'Ufficio del Pubblico Ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di più reati connessi, si applica il criterio del luogo di prima iscrizione della notizia di reato, poiché non è stato possibile individuare con certezza un unico luogo di commissione del primo reato di autoriciclaggio.

  • Rigettato
    Confisca per equivalente del prezzo del reato di corruzione tra privati

    La Corte ha ritenuto che, nel caso di corruzione tra privati, il 'prezzo' del reato coincide con il 'profitto' ottenuto dal corrotto. Pertanto, è legittimo procedere al sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza dell'importo versato a titolo di tangente.

  • Rigettato
    Quantificazione del prezzo/profitto del reato di corruzione tra privati

    La Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale, affermando che le somme sequestrate costituiscono inscindibilmente il prezzo/profitto dei reati di corruzione. Gli oneri economici e finanziari sostenuti per il perfezionamento dell'attività corruttiva non possono essere detratti dal quantum confiscabile.

  • Rigettato
    Quantificazione del profitto del reato di autoriciclaggio

    La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, ritenendo che il Tribunale abbia commesso diversi vizi. In particolare, non si può considerare il profitto dell'autoriciclaggio corrispondente all'intero importo dei reati presupposto, confondendo prodotto e prezzo. Inoltre, i dividendi distribuiti nel 2018 dovevano essere esclusi dal quantum confiscabile. La Corte ha anche evidenziato la necessità di ricalcolare il profitto dell'autoriciclaggio tenendo conto del vantaggio concretamente acquisito dal reo nel suo patrimonio e che il prodotto/profitto/prezzo del reato non coincide con il denaro proveniente dal reato presupposto, ma con i proventi derivanti dal suo impiego.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 2393
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2393
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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