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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/05/2024, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 9 maggio 2024, all'esito della trattazione scritta della ausa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 2587/2023 R.G. e vertente
TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonangelo Parte_1
Imperatore
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento del requisito sanitario della pensione di inabilità e, in subordine dell'assegno mensile di assistenza, sulla base di domanda amministrativa presentata in data 31.01.2020.
Premesso che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari ( cfr. in tal senso ex plurimis Cass., sent. n. 17787/2020), la ricorrente
CP_ ha ottenuto, in sede amministrativa, provvedimento con il quale l' ha riconosciuto il requisito sanitario dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal primo ottobre 2021.
L'avvenuto riconoscimento ha rimosso ogni ragione di contrasto tra le parti, quanto meno con riferimento al requisito sanitario oggetto del presente giudizio, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito, posto che entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass. sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
Nel caso in esame l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario relativo alla sola prestazione richiesta in via subordinata con decorrenza successiva alla proposizione della domanda amministrativa e la rinuncia implicita della parte ricorrente all'accertamento del requisito sanitario della pensione di inabilità operato con la domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, inducono alla compensazione integrale delle spese di lite, ad eccezione delle spese di CP_ CTU, poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa le spese di lite, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 9 maggio 2024 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 9 maggio 2024, all'esito della trattazione scritta della ausa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 2587/2023 R.G. e vertente
TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonangelo Parte_1
Imperatore
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento del requisito sanitario della pensione di inabilità e, in subordine dell'assegno mensile di assistenza, sulla base di domanda amministrativa presentata in data 31.01.2020.
Premesso che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari ( cfr. in tal senso ex plurimis Cass., sent. n. 17787/2020), la ricorrente
CP_ ha ottenuto, in sede amministrativa, provvedimento con il quale l' ha riconosciuto il requisito sanitario dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal primo ottobre 2021.
L'avvenuto riconoscimento ha rimosso ogni ragione di contrasto tra le parti, quanto meno con riferimento al requisito sanitario oggetto del presente giudizio, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito, posto che entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass. sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
Nel caso in esame l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario relativo alla sola prestazione richiesta in via subordinata con decorrenza successiva alla proposizione della domanda amministrativa e la rinuncia implicita della parte ricorrente all'accertamento del requisito sanitario della pensione di inabilità operato con la domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, inducono alla compensazione integrale delle spese di lite, ad eccezione delle spese di CP_ CTU, poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa le spese di lite, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 9 maggio 2024 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini