Sentenza 21 gennaio 2010
Massime • 1
Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci non è configurabile nel caso di merce in transito nel territorio nazionale, non destinata all'immissione in consumo o alla libera pratica in Italia. (Nella specie, l'impugnato sequestro riguardava merce recante la dicitura "made in Spain" o "Echo en Espana", proveniente dalla Romania, trasportata su un camion di proprietà di una società rumena risultato diretto in Spagna, fermato in Italia per controlli doganali).
Commentario • 1
- 1. Transito di accendini contraffatti a Trieste: Cassazione esclude il reato di ‘messa in circolazione'Ewelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 30 giugno 2025
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 20191 del 30 maggio 2025, ha confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale nei confronti di A.A. per il reato di cui all'art. 517 cod. pen., riconoscendo l'insussistenza del fatto per difetto dell'elemento oggettivo della “messa in circolazione”. La vicenda nasce dal sequestro, al porto franco di Trieste, di 597.000 accendini recanti marchi contraffatti, trasportati dalla Turchia al Regno Unito tramite documento di transito T1 senza alcuna operazione di sdoganamento o immissione in libera pratica sul mercato italiano. Il Tribunale aveva ritenuto che, essendo la merce rimasta nella sfera di disponibilità del detentore e destinata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2010, n. 8734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8734 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/01/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 105
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 32886/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MU EL TA, quale amministratore e legale rappresentante della società S.C. Bootsvania s.r.l.;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste in data 30.06.2009 che ha rigettato la domanda di riesame proposta avverso il decreto di convalida emesso ex art. 355 c.p.p., dal PM in data 1.06.2009 del sequestro di articoli di pelle recanti la dicitura "Made in Spain", nonché delle copie di un documento CMR e di una fattura relativa alla suddetta merce per l'ipotizzato reato di cui all'art. 517 c.p., nei confronti di RU EL e AN EO, autisti del camion che trasportava la merce e che era stato fermato per controlli doganali il 31.05.2009;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. CAMPANELLI GIUSEPPE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
In data 31.05.2009, militari della Guardia di Finanza di Trieste effettuavano un controllo, ai sensi dell'art. 20 bis, del TU leggi doganali, su un camion della società rumena Sanion Trans s.r.l. che trasportava articoli di pelle, spediti dalla società Bootsvania s.r.l., corrente in Cluj-Napoca (Romania), da consegnare all'Albacete Industrial S.A. corrente in Almansa-Albacete (Spagna) e sequestravano gli articoli con la dicitura Made in Spain o Echo en Espana, nonché copie di un documento CMR e di una fattura concernente la suddetta merce per l'ipotizzato reato di cui all'art.517 c.p., nei confronti di RU EL e AN EO,
autisti del camion che trasportava la merce e che era stato fermato per controlli doganali, sul presupposto che si trattasse di "merce finita" donde la configurabilità del reato di cui all'art. 517 c.p., per la presenza di segni mendaci sull'origine.
Con decreto emesso in data 1 giugno 2009 il PM presso il Tribunale di Trieste convalidava il sequestro.
Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi al Tribunale, che, con ordinanza del 30 giugno 2009, rigettava la domanda di riesame rilevando che era configurabile il fumus del reato ipotizzato relativamente alla merce proveniente dalla Romania, ove era stata fabbricata, e diretta in Spagna, ma messa in circolazione in Italia con segni mendaci consistente nella falsa dicitura made in Spain. Proponeva ricorso per cassazione il legale rappresentante della società Bootsvania denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) c.p.p., in relazione agli art. 6 c.p.; art. 36 regolamento CEE n.450/2008; art. 517 c.p.; art. 14 preleggi, e art. 25 Cost..
In particolare deduceva che:
- un trasferimento di merce dalla Romania alla Spagna, effettuato con un veicolo in transito, non poteva essere qualificato come messa in circolazione nel territorio dello Stato;
- la merce in questione era costituita da articoli di pelle ideati e assemblati presso la società iberica Albacete Industrial e poi affidati a una ditta rumena per l'applicazione delle suole e di talune rifiniture, sicché, col trasporto, la merce semilavorata era restituita alla committente;
- corretta era l'apposizione della dicitura Made in Spain trattandosi di prodotti ideati e assemblati in Spagna dalla suddetta Società che si era assunta la responsabilità giuridica e tecnica del processo di produzione, sicché l'indicazione di provenienza geografica non aveva carattere fraudolento ne' la idoneità di porre in errore il consumatore;
- il Tribunale aveva violato il divieto di interpretazione analogica richiamando, per il caso in esame, criteri ermeneutici propri della tutela del made in Italy;
- era stato disapplicato l'art. 36 del regolamento CEE n. 450/2008 con riferimento al comma 2 in relazione alla "trasformazione sostanziale" del prodotto, così ritenendo sussistere il fumus del reato.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è fondato.
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci questa Corte ha fissato i seguenti principi:
- l'oggetto specifico della tutela penale consiste nell'interesse pubblico dell'ordine economico che va garantito contro gli inganni tesi ai consumatori mediante l'uso di nomi, marchi o segni distintivi apposti ingannevolmente a opere dell'ingegno o a prodotti industriali per simulare un'origine, provenienza o qualità non propria dell'opera dell'ingegno o del prodotto;
- l'inganno può dipendere o dall'imitazione del segno distintivo o da altre indicazioni mendaci, ma deve consistere in indicazioni equivoche;
- la consumazione del reato inizia nel momento in cui avviene il primo fatto di messa in vendita o in circolazione del prodotto ossia nel momento del passaggio dal fabbricante al consumatore o a un intermediario e può proseguire fino al momento della destinazione al consumatore finale (Cassazione Sezione 3^ n. 14644, RV. 231611;
Sezione 3^ n. 7639/1998, RV, 211135: la messa in circolazione "deve ritenersi riferirsi a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, così da includere pure le operazioni d'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione solo della mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore");
- in tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'espressione "mette altrimenti in circolazione" comporta la configurabilità del reato di cui all'art. 517 c.p., a seguito di qualsiasi attività con la quale si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera di disponibilità del detentore, ivi compresa la presentazione della stessa alla dogana per lo sdoganamento" (Cassazione Sezione 3^ n. 23514, RV. 234487);
- il prodotto con segni mendaci si considera posto in circolazione quando esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità della circolazione. Tanto premesso, va rilevato che la merce in sequestro, lavorata da una società rumena per conto di altra società spagnola, era in transito in Italia con destinazione Almansa (Spagna) per mezzo di autocarro del vettore rumeno Sanion Trans, ciò risultando pacificamente dal CMR (lettera di trasporto internazionale) e dalla fattura n. 353 emessa dalla società rumena, documenti pure sequestrati.
Pertanto i prodotti industriali, imballati, sicuramente non erano destinati alla vendita o alla messa in circolazione nel Stato stante che non erano usciti dalla sfera del vettore, detentore, e che neppure erano destinati allo sdoganamento, circostanza che esclude la configurabilità del reato non rilevando, mancando il requisito sopra menzionato, l'ipotizzata applicazione su di essi di segni mendaci. Ciò alla luce della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 49, con cui legislatore ha inteso risolvere il contrasto interpretativo esistente sul momento consumativo del reato di vendita di prodotti con segni mendaci di cui all'art. 517 c.p., precisando che esso si perfeziona sin dal momento della presentazione dei prodotti e delle merci in dogana, sicché la fattispecie criminosa non ricorre per la merce in transito che non è destinata all'immissione in consumo o alla libera pratica in Italia.
L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio con le consequenziali declaratorie.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro in data 1.06.2009.
Ordina il dissequestro della merce e la restituzione di essa all'avente diritto.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 21 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010