Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2010, n. 8734
CASS
Sentenza 21 gennaio 2010

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Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci non è configurabile nel caso di merce in transito nel territorio nazionale, non destinata all'immissione in consumo o alla libera pratica in Italia. (Nella specie, l'impugnato sequestro riguardava merce recante la dicitura "made in Spain" o "Echo en Espana", proveniente dalla Romania, trasportata su un camion di proprietà di una società rumena risultato diretto in Spagna, fermato in Italia per controlli doganali).

Commentario1

  • 1Transito di accendini contraffatti a Trieste: Cassazione esclude il reato di ‘messa in circolazione'
    Ewelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 30 giugno 2025

    La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 20191 del 30 maggio 2025, ha confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale nei confronti di A.A. per il reato di cui all'art. 517 cod. pen., riconoscendo l'insussistenza del fatto per difetto dell'elemento oggettivo della “messa in circolazione”. La vicenda nasce dal sequestro, al porto franco di Trieste, di 597.000 accendini recanti marchi contraffatti, trasportati dalla Turchia al Regno Unito tramite documento di transito T1 senza alcuna operazione di sdoganamento o immissione in libera pratica sul mercato italiano. Il Tribunale aveva ritenuto che, essendo la merce rimasta nella sfera di disponibilità del detentore e destinata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2010, n. 8734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8734
Data del deposito : 21 gennaio 2010

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