CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 10/05/2023, n. 19770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19770 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19770 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 27/04/2023 DEPnsiTAT.-:.i Il MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado (emessa all'esito di giudizio abbreviato) con la quale AR RC era stato condannato per i reati di cui agli artt. 624 e 493-ter cod. pen. 2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione. 2.2. Il ricorrente, successivamente, ha prodotto motivi nuovi con atto di remissione di querela della persona offesa e accettazione da parte dell'imputato. 3. Va rilevato che il reato di furto risulta procedibile solo a querela di parte e che <<la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione reato che prevale su eventuali cause inammissibilità va rilevata dichiarata dal giudice legittimità, purché il sia stato tempestivamente proposto>> (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301). La remissione, invece, è irrilevante rispetto al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., che è procedibile d'ufficio. Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, limitatamente al reato di furto, deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato, con spese a carico del querelato. 4. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con il gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La censura relativa al mancato espletamento della perizia, inoltre, è manifestamente infondata, atteso che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). Va, in ogni caso, evidenziato che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno fornito adeguata e coerente motivazione in ordine all'esercizio del loro potere discrezionale. 5. In conclusione, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di furto, per essere il reato estinto per remissione di querela e, conseguentemente, deve essere eliminata la relativa pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa. Va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di furto, perché estinto per remissione di querela ed elimina la relativa pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa. Pone le spese del procedimento a carico di AR RC. Dichiara inammissibile il ricorso relativamente al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19770 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 27/04/2023 DEPnsiTAT.-:.i Il MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado (emessa all'esito di giudizio abbreviato) con la quale AR RC era stato condannato per i reati di cui agli artt. 624 e 493-ter cod. pen. 2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione. 2.2. Il ricorrente, successivamente, ha prodotto motivi nuovi con atto di remissione di querela della persona offesa e accettazione da parte dell'imputato. 3. Va rilevato che il reato di furto risulta procedibile solo a querela di parte e che <<la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione reato che prevale su eventuali cause inammissibilità va rilevata dichiarata dal giudice legittimità, purché il sia stato tempestivamente proposto>> (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301). La remissione, invece, è irrilevante rispetto al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., che è procedibile d'ufficio. Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, limitatamente al reato di furto, deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato, con spese a carico del querelato. 4. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con il gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La censura relativa al mancato espletamento della perizia, inoltre, è manifestamente infondata, atteso che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). Va, in ogni caso, evidenziato che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno fornito adeguata e coerente motivazione in ordine all'esercizio del loro potere discrezionale. 5. In conclusione, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di furto, per essere il reato estinto per remissione di querela e, conseguentemente, deve essere eliminata la relativa pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa. Va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di furto, perché estinto per remissione di querela ed elimina la relativa pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa. Pone le spese del procedimento a carico di AR RC. Dichiara inammissibile il ricorso relativamente al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore