Sentenza 10 dicembre 2004
Massime • 1
Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, il ravvedimento del condannato può ritenersi sussistente tutte le volte che la sua condotta costituisca un indice affidabile della conclusione del processo di riadattamento sociale e giustifichi, conseguentemente, un giudizio prognostico certo per escludere il recidivare di comportamenti criminali, non essendo richieste né abiure formali, né riconoscimenti di errori o colpe da parte sua. (conf. sez. I, 10 dicembre 2004 n. 196/2005, Liso, non massimata)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2004, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2004 |
Testo completo
[ 1 96/0 5 L REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/12/2004
SENTENZA N.4931104 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.SANTACROCE GIORGIO
" N. 017981/2004 2. Dott.SILVESTRI GIOVANNI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI 3. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA 11
Richiesta copia studio dal Sig Sole 24 ORE 4.Dott. CASSANO MARGHERITA
0,77 ha pronunciato la seguente per diritti € 11 11/01/05 SENTENZA IL CANCELLIERE
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
Porte di Appells TRIB SORVEGLIANZA- di GENOVA
se nei confronti di:
N. IL 12/08/1946 1) TT ROCCO
avverso ORDINANZA del 18/02/2004
TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. D'Angelo, du ha chiesto sentita la relazione fatta dal Consigliere
SILVESTRI GIOVANNI
l'annullaments con rinvio dill' ordinanza;
1. Con ordinanza del 18.2.2004, il Tribunale di Sorveglianza di Genova concedeva la liberazione condizionale a TO RO, detenuto dal 19.2.1980 in espiazione della pena dell'ergastolo per vari omicidi commessi quale appartenente alla banda armata denominata "brigate rosse", ritenendo dimostrato il sicuro ravvedimento del condannato.
Proponeva ricorso il Procuratore Generale di Genova denunciando la violazione degli artt. 176 c.p. e 125 c.p.p., sull'assunto che il tribunale aveva applicato erroneamente la nozione di ravvedimento, dato che la condotta del TO non è qualificata da pentimento e dalla riprovazione etica e giuridica per i delitti commessi.
-2. Il requisito soggettivo del sicuro ravvedimento, introdotto dall'art. 2 della 1.
25.11.1962, n. 1634, costituisce, fra i presupposti della liberazione condizionale, quello che meglio connota il fondamento dell'istituto, in stretta ed essenziale correlazione con la funzione rieducativa della pena indicata nell'art. 27, comma 3, Cost. (Corte cost., 20 luglio
2001, n. 273).
Sulla nozione di ravvedimento, che figura nell'art. 176 c.p., è registrabile un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. Un primo orientamento individua quale condizione del ravvedimento l'intervenuta modifica ideologica e psicologica della personalità del condannato, accompagnata da sincero pentimento, dal riconoscimento degli errori e delle colpe, dalla riprovazione dei delitti commessi (Cass., Sez. I, 11 dicembre 1992, Di Miccoli;
Sez. I, 26 marzo 1992, Nicoletti;
Sez. I, 8 ottobre 1990, Acanfora). A tale linea interpretativa si contrappone l'indirizzo secondo cui, ai fini della concessione della liberazione condizionale, il comportamento da valutare ai fini del giudizio sul ravvedimento deve nell'insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriormente consistere manifestati dal soggetto, che consentano la formulazione di una seria ed affidabile prognosi di pragmatica conformita' della sua futura condotta di vita al quadro di riferimento normativo ordinamentale con cui il soggetto medesimo entro' in conflitto all'atto della commissione dell'illecito per il quale ebbe a subire la sanzione penale: di talchè estranei e non funzionali alla natura ed ai limiti di tale giudizio prognostico devono ritenersi, pertanto, il sindacato sul grado di intima accettazione della condanna o della pena ed ogni investigazione circa l'interiore adesione ai valori espressi dall'assetto normativo-istituzionale o l'effettiva condivisione morale dei modelli comportamentali a
2 quell'assetto sottesi, cosi' come ogni pretesa di formale abiura o ripulsa delle pregresse condotte devianti (Cass., Sez. I, 11 marzo 1997, Rodio). In tale prospettiva si inseriscono anche le decisioni che ritengono non ostativa alla concedibilità del beneficio la mancata ammissione di colpevolezza da parte del condannato (Cass., Sez. I, 11 ottobre 1989,
Rapisarda).
Il Collegio ritiene di dovere aderire a quest'ultima posizione interpretativa che, ai fini dell'accertamento del sicuro ravvedimento, privilegia parametri di riferimento certi ed obiettivi ad indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido ed opinabile, onde il presupposto della liberazione condizionale può senz'altro considerarsi esistente quando la condotta del condannato costituisca un indice pienamente affidabile della conclusione del processo di riadattamento sociale e giustifichi, dunque, un giudizio prognostico certo relativamente alla non recidivanza del condannato.
-3. Dalle precedenti considerazioni deve inferirsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata ha correttamente ricostruito la portata normativa dell'art. 176 c.p., in quanto il tribunale di sorveglianza ha escluso che l'accertamento del sicuro ravvedimento implichi valutazioni di ordine etico-morale, abiure verbali, riconoscimento di errori e di colpe, ed ha affermato che il giudizio deve avere ad oggetto esclusivamente i comportamenti tenuti dal condannato.
La motivazione dell'ordinanza appare, per contro, carente e contraddittoria nel punto relativo alla valutazione del requisito del sicuro ravvedimento riferito al TO.
Invero, dopo avere esaminato le condotte del condannato, il tribunale di sorveglianza ha analizzato la relazione del servizio sociale del novembre 2003, rilevando che "ove il percorso di risocializzazione del soggetto (iniziato con i permessi premio e poi proseguito con la semilibertà) si bloccasse a questo punto, quando il soggetto stesso si trova, per così dire, a metà del guado, si potrebbe in qualche modo mettere seriamente in pericolo i progressi realizzati nella fase del trattamento. Appare così giustificata la preoccupazione in proposito precedentemente espressa sul rischio di interruzione di quel percorso” (v. pag. 10).
Dalle considerazioni svolte dal tribunale può motivatamente desumersi che il processo di rieducazione sociale non è ancora esaurito, come può inferirsi anche dal richiamo al principio della progressività trattamentale (v. pag. 11), di talchè una simile proposizione contrasta con la certezza del ravvedimento inderogabilmente richiesta dall'art. 176 c.p. ed appare
3 contraddittoria rispetto alla parte della motivazione contenente la sicura prognosi relativa al riadattamento e alla non recidivanza nel reato.
Pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al
Tribunale di Sorveglianza di Genova, che, nella nuova deliberazione, dovrà stabilire, alla luce di tutti gli elementi di giudizio disponibili, se nei confronti del TO possa o non riconoscersi l'esistenza del requisito del sicuro ravvedimento nei termini sopra specificati. P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Genova.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2004.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 GEN 2005
A
M
E
IL CANCELLIERE R
P
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Rosanna Pani S
sale
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