Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2004, n. 196
CASS
Sentenza 10 dicembre 2004

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Massime1

Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, il ravvedimento del condannato può ritenersi sussistente tutte le volte che la sua condotta costituisca un indice affidabile della conclusione del processo di riadattamento sociale e giustifichi, conseguentemente, un giudizio prognostico certo per escludere il recidivare di comportamenti criminali, non essendo richieste né abiure formali, né riconoscimenti di errori o colpe da parte sua. (conf. sez. I, 10 dicembre 2004 n. 196/2005, Liso, non massimata)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2004, n. 196
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 196
    Data del deposito : 10 dicembre 2004

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