Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2013, n. 10299
CASS
Sentenza 13 dicembre 2013

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Massime1

La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento.

Commentario1

  • 1La revisione della sentenza di patteggiamento in caso di nuove prove
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629). Il fatto Il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad A. C. B. la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in aggiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione fermo restando che quest'ultimo consisteva nell'avvenuto compimento di operazioni simulate e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2013, n. 10299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10299
Data del deposito : 13 dicembre 2013

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