Sentenza 13 dicembre 2013
Massime • 1
La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento.
Commentario • 1
- 1. La revisione della sentenza di patteggiamento in caso di nuove proveDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629). Il fatto Il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad A. C. B. la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in aggiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione fermo restando che quest'ultimo consisteva nell'avvenuto compimento di operazioni simulate e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2013, n. 10299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10299 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 13/12/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1952
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 25380/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
K.K. , nato (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza del 3 aprile 2013 emessa dalla Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale Dott. GAETA Piero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa il 4 luglio 2011 - divenuta irrevocabile il 13 ottobre 2011 - dal Tribunale di Sondrio, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nei confronti di K.K. , al quale è stata applicata la pena di due anni di reclusione per il reati di maltrattamenti e lesioni personali ai danni della convivente B.M. e dei due figli minori B. e T. .
2. L'avvocato Sciavi Rossella, nell'interesse del condannato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo con cui ha sostenuto l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alle nuove prove allegate, consistite nella dimostrazione dell'esistenza di un legame sentimentale tra la persona offesa, B. , e M.A. , che ebbe a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputato, dichiarazioni che, proprio in considerazione della scoperta di tale relazione, si rivelerebbero inattendibili a provare l'esistenza dei maltrattamenti, in quanto del tutto strumentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente si rileva che "la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di quest'ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, sicché le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare che l'interessato deve essere prosciolto secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 c.p.p., si come applicabile nel patteggiamento" (in questo senso,
Sez. 6^, 24 maggio 2011, n. 31374 , C). Tale differenza rispetto ai parametri utilizzati nella revisione delle sentenze "ordinarie" trova la sua spiegazione nella peculiarità della pronuncia emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in cui il controllo giudiziale è appunto limitato ad escludere la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Ebbene, tale presupposto ritorna anche nell'ipotesi della revisione, la cui richiesta si fonda sulla volontà unilaterale di recedere, per fatti sopravvenuti, dall'accordo, con la conseguenza che si stabilisce un rapporto diretto tra accordo, già vagliato dal giudice, e richiesta di revisione con il suo corredo dimostrativo. Del resto la giurisprudenza di questa Corte ha messo in evidenza come l'estensione del rimedio straordinario alla sentenza di patteggiamento, ad opera della L. n. 234 del 2003, risulti notevolmente più contratta rispetto alla revisione ordinaria, in quanto nel caso delle pronunce ex art. 444 c.p.p., il giudice viene chiamato a stabilire se le prove sopravvenute alla sentenza definitiva e quelle scoperte successivamente siano tali da dimostrare "da sole" la necessità di un proscioglimento oppure se siano autonomamente in grado di gettare una nuova luce e di fornire una chiave di letture radicalmente alternativa degli atti del procedimento concluso con il patteggiamento, atti che di per sè non erano tali da reclamare l'adozione di una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (cfr., Sez. 6^, 4 dicembre 2006, Tambaro). In caso contrario, "la revisione cesserebbe di essere un mezzo di impugnazione straordinaria e diverrebbe, in relazione al patteggiamento, strumento a disposizione del patteggiante per revocare in dubbio una decisione da lui stessa richiesta e riaprire integralmente la fase dell'accertamento dei fatti e della responsabilità" (così, Sez. 6^, 24 maggio 2011, n. 31374 , C). Nel caso in esame la Corte d'appello ha correttamente applicato i criteri sopra menzionati, ritenendo la nuova prova offerta del tutto inidonea a prospettare la possibilità di un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sulla base di una motivazione coerente e logica che, in quanto tale, non è censurabile in sede di legittimità. Infatti, il ricorso propone un ribaltamento della valutazione fatta dal giudice di merito, chiedendo di fatto che questa Corte formuli un giudizio alternativo.
Invero, il Collegio bresciano ha esaminato tutte le implicazioni del novum proposto, analizzando la capacità dimostrativa del dato e la sua incidenza sul possibile esito di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comparando i nuovi elementi con le prove già acquisite e procedendo alla ed. prova di resistenza circa l'idoneità dei nuovi elementi a scardinare ovvero solo ad incrinare la tenuta logica della prova già acquisita.
In particolare, i giudici hanno messo il dato temporale in cui può collocarsi la relazione affettiva tra la persona offesa e il M. , relazione che risale ad un periodo successivo sia all'epoca di consumazione del reato sia alla conclusione del processo a carico dell'imputato: sicché risulta pienamente dimostrato, l'inidoneità dell'elemento addotto nella richiesta di revisione. Peraltro, ogni ulteriore considerazione diretta ad anticipare nel tempo la presunta relazione affettiva finirebbe per basarsi su indebite presunzioni logiche.
4. In conclusione, le prove offerte dal ricorrente non appaiono idonee a far prosciogliere il condannato, stante la loro inconsistenza e inidoneità ad incidere in maniera decisiva con il compendio probatorio che sorregge il giudicato.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2014.