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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1242/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI OR FABIO, Relatore
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2964/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Rappresentante_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3836/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 02/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230027919547000 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7348/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società Ricorrente_1 S.r.L., esercente attività di autotrasporto, propose impugnazione contro la Direzione Provinciale delle Entrate di TA e contro l'Agenzia Entrate -Riscossione -Ufficio di TA avverso la cartella di pagamento relativa al recupero credito di imposta di agevolazione gasolio autotrasporti, quale credito di imposta concesso agli autotrasportatori ai sensi del DPR 277/2000 -anno 2017, esponendone i motivi.
Si costituirono l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di TA e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, le quali chiesero il rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo che: la iscrizione a ruolo era stata operata a seguito di mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell'ammontare del credito di imposta spettante;
l'errore era stato ammesso anche dalla contribuente;
la dichiarazione integrativa non avrebbe potuto avere effetto preclusivo sul potere di accertamento dell'Ufficio in merito alla dichiarazione pregressa.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado, e rimarcando che il passaggio in giudicato della sentenza 1600/2024 (depositata il 26.4.2024) per l'annualità 2018 determinerebbe la formazione di un giudicato esterno, che esplicherebbe efficacia anche nel presente giudizio, ed evidenziando l'emissione (in data 23.5.2024) del provvedimento di sgravio totale, da parte della Direzione Provinciale di TA, del ruolo 2019 avente ad oggetto il residuo credito di euro
14.208,00, riportato nel 2019 dalla dichiarazione integrativa del 2018.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è fondato.
Il ricorrente sostiene che l'importo richiesto dall'Amministrazione corrisponde al credito d'imposta previsto dal DPR 277/2000, spettante agli autotrasportatori per il gasolio utilizzato nel 2017.
Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo che, contrariamente a quanto affermato nell'atto introduttivo, non risulta che il contribuente abbia presentato il quadro RU per gli anni 2017 e 2018, emergendo che il contribuente per il 2017 abbia presentato una dichiarazione integrativa compilando il quadro RU e indicando il credito d'imposta spettante, ma l'Ufficio ha disconosciuto tale credito, che è alla base dell'iscrizione a ruolo, mentre il residuo è stato riportato nella dichiarazione successiva. Il primo giudice ha ritenuto che, nonostante fosse stata presentata una dichiarazione integrativa per il 2018, il ricorrente non abbia prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettiva spettanza del credito né alcun dettaglio delle compensazioni effettuate per gli anni 2017 e 2018, derivandone che la legittimità della iscrizione a ruolo, a fronte della mancata indicazione, nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, dell'ammontare del credito d'imposta. Il giudice di primo grado non ha mancato di evidenziare che lo stesso ricorrente avrebbe riconosciuto l'errore nella mancata compilazione del quadro RU, a conferma della correttezza dell'operato dell'Ente creditore.
Il giudice di primo grado ha inoltre ritenuto che la dichiarazione integrativa non limiti in alcun modo il potere di accertamento dell'Ufficio sulla dichiarazione precedente, così che la semplice presentazione della dichiarazione integrativa non invaliderebbe l'attività di recupero svolta dall'Amministrazione sulla base di un presunto errore del contribuente.
Piuttosto, secondo il primo giudice, l'Ufficio, attraverso l'iscrizione a ruolo oggetto di contestazione, avrebbe semplicemente rettificato un dato che non corrispondeva alla realtà dei fatti e alla normativa di riferimento.
Questo Collegio non condivide la ricostruzione del primo giudice, il quale non ha motivato su due circostanze che invece sono dirimenti.
In merito alla prima delle due circostanze decisive, non considerate dal giudice di primo grado, occorre evidenziare che la sentenza n. 1600/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA (ormai definitiva), dopo una dettagliata ricostruzione dei fatti relativi agli anni 2017 e 2018, ha accolto il ricorso dell'attuale appellante contro la cartella riferita al 2018. In quella cartella, come rappresentato dalla parte contribuente anche in primo grado, erano state iscritte a ruolo le compensazioni effettuate nel 2018 utilizzando sia il credito maturato nel 2017, pari a € 27.993,00 (oggetto del presente giudizio), sia quello maturato nei primi trimestri del 2018. Tale sentenza ha riconosciuto la validità delle dichiarazioni integrative presentate per gli anni 2017 e 2018 e, di conseguenza, la correttezza delle compensazioni eseguite, incluse quelle riguardanti il credito 2017 di € 27.993,00, che è oggetto anche del presente giudizio.
Il passaggio in giudicato della sentenza n. 1600/2024 (depositata il 26 aprile 2024) ha determinato la formazione di un giudicato esterno, che produce effetti anche nel presente procedimento per la parte di credito oggetto di entrambi i giudizi (il credito maturato nel 2017, pari a € 27.993,00), in applicazione dell'art. 324 c.p.c., ed è vincolante tra le parti ai sensi dell'art. 2909 c.c., in conformità al principio del ne bis in idem e all'orientamento consolidato della giurisprudenza (si veda, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 13916/2006).
La seconda circostanza decisiva, non considerata dal primo giudice, riguarda l'adozione, in data 23 maggio
2024, del provvedimento di sgravio totale da parte della Direzione Provinciale di TA, relativo al ruolo
2019 concernente il credito residuo di € 14.208,00. Tale importo rappresentava la parte del credito maturato nel 2018 e riportato nel 2019 sulla base della dichiarazione integrativa relativa al 2018, in quanto non ancora compensato nello stesso anno d'imposta. L'emissione dello sgravio dimostra inequivocabilmente che la stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la piena validità ed efficacia della dichiarazione integrativa del
2018. In caso contrario, infatti, non avrebbe potuto considerare legittimo il credito residuo risultante da quella dichiarazione e riportato o compensato nel 2019.
3. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, relativa al recupero credito di imposta di agevolazione gasolio autotrasporti, quale credito di imposta concesso agli autotrasportatori ai sensi del DPR 277/2000 -anno 2017.
4. Le spese del doppio grado vengono compensate, considerata la particolarità della questione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto l'originario ricorso Spese e competenze dell'intero giudizio compensate
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI OR FABIO, Relatore
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2964/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Rappresentante_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3836/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 02/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230027919547000 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7348/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società Ricorrente_1 S.r.L., esercente attività di autotrasporto, propose impugnazione contro la Direzione Provinciale delle Entrate di TA e contro l'Agenzia Entrate -Riscossione -Ufficio di TA avverso la cartella di pagamento relativa al recupero credito di imposta di agevolazione gasolio autotrasporti, quale credito di imposta concesso agli autotrasportatori ai sensi del DPR 277/2000 -anno 2017, esponendone i motivi.
Si costituirono l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di TA e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, le quali chiesero il rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo che: la iscrizione a ruolo era stata operata a seguito di mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell'ammontare del credito di imposta spettante;
l'errore era stato ammesso anche dalla contribuente;
la dichiarazione integrativa non avrebbe potuto avere effetto preclusivo sul potere di accertamento dell'Ufficio in merito alla dichiarazione pregressa.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado, e rimarcando che il passaggio in giudicato della sentenza 1600/2024 (depositata il 26.4.2024) per l'annualità 2018 determinerebbe la formazione di un giudicato esterno, che esplicherebbe efficacia anche nel presente giudizio, ed evidenziando l'emissione (in data 23.5.2024) del provvedimento di sgravio totale, da parte della Direzione Provinciale di TA, del ruolo 2019 avente ad oggetto il residuo credito di euro
14.208,00, riportato nel 2019 dalla dichiarazione integrativa del 2018.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è fondato.
Il ricorrente sostiene che l'importo richiesto dall'Amministrazione corrisponde al credito d'imposta previsto dal DPR 277/2000, spettante agli autotrasportatori per il gasolio utilizzato nel 2017.
Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo che, contrariamente a quanto affermato nell'atto introduttivo, non risulta che il contribuente abbia presentato il quadro RU per gli anni 2017 e 2018, emergendo che il contribuente per il 2017 abbia presentato una dichiarazione integrativa compilando il quadro RU e indicando il credito d'imposta spettante, ma l'Ufficio ha disconosciuto tale credito, che è alla base dell'iscrizione a ruolo, mentre il residuo è stato riportato nella dichiarazione successiva. Il primo giudice ha ritenuto che, nonostante fosse stata presentata una dichiarazione integrativa per il 2018, il ricorrente non abbia prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettiva spettanza del credito né alcun dettaglio delle compensazioni effettuate per gli anni 2017 e 2018, derivandone che la legittimità della iscrizione a ruolo, a fronte della mancata indicazione, nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, dell'ammontare del credito d'imposta. Il giudice di primo grado non ha mancato di evidenziare che lo stesso ricorrente avrebbe riconosciuto l'errore nella mancata compilazione del quadro RU, a conferma della correttezza dell'operato dell'Ente creditore.
Il giudice di primo grado ha inoltre ritenuto che la dichiarazione integrativa non limiti in alcun modo il potere di accertamento dell'Ufficio sulla dichiarazione precedente, così che la semplice presentazione della dichiarazione integrativa non invaliderebbe l'attività di recupero svolta dall'Amministrazione sulla base di un presunto errore del contribuente.
Piuttosto, secondo il primo giudice, l'Ufficio, attraverso l'iscrizione a ruolo oggetto di contestazione, avrebbe semplicemente rettificato un dato che non corrispondeva alla realtà dei fatti e alla normativa di riferimento.
Questo Collegio non condivide la ricostruzione del primo giudice, il quale non ha motivato su due circostanze che invece sono dirimenti.
In merito alla prima delle due circostanze decisive, non considerate dal giudice di primo grado, occorre evidenziare che la sentenza n. 1600/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA (ormai definitiva), dopo una dettagliata ricostruzione dei fatti relativi agli anni 2017 e 2018, ha accolto il ricorso dell'attuale appellante contro la cartella riferita al 2018. In quella cartella, come rappresentato dalla parte contribuente anche in primo grado, erano state iscritte a ruolo le compensazioni effettuate nel 2018 utilizzando sia il credito maturato nel 2017, pari a € 27.993,00 (oggetto del presente giudizio), sia quello maturato nei primi trimestri del 2018. Tale sentenza ha riconosciuto la validità delle dichiarazioni integrative presentate per gli anni 2017 e 2018 e, di conseguenza, la correttezza delle compensazioni eseguite, incluse quelle riguardanti il credito 2017 di € 27.993,00, che è oggetto anche del presente giudizio.
Il passaggio in giudicato della sentenza n. 1600/2024 (depositata il 26 aprile 2024) ha determinato la formazione di un giudicato esterno, che produce effetti anche nel presente procedimento per la parte di credito oggetto di entrambi i giudizi (il credito maturato nel 2017, pari a € 27.993,00), in applicazione dell'art. 324 c.p.c., ed è vincolante tra le parti ai sensi dell'art. 2909 c.c., in conformità al principio del ne bis in idem e all'orientamento consolidato della giurisprudenza (si veda, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 13916/2006).
La seconda circostanza decisiva, non considerata dal primo giudice, riguarda l'adozione, in data 23 maggio
2024, del provvedimento di sgravio totale da parte della Direzione Provinciale di TA, relativo al ruolo
2019 concernente il credito residuo di € 14.208,00. Tale importo rappresentava la parte del credito maturato nel 2018 e riportato nel 2019 sulla base della dichiarazione integrativa relativa al 2018, in quanto non ancora compensato nello stesso anno d'imposta. L'emissione dello sgravio dimostra inequivocabilmente che la stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la piena validità ed efficacia della dichiarazione integrativa del
2018. In caso contrario, infatti, non avrebbe potuto considerare legittimo il credito residuo risultante da quella dichiarazione e riportato o compensato nel 2019.
3. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, relativa al recupero credito di imposta di agevolazione gasolio autotrasporti, quale credito di imposta concesso agli autotrasportatori ai sensi del DPR 277/2000 -anno 2017.
4. Le spese del doppio grado vengono compensate, considerata la particolarità della questione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto l'originario ricorso Spese e competenze dell'intero giudizio compensate