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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha avviso di addebito pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6586/24 R.G. Affari Registro Generale
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 6586/24 R.G.
ter cpc nel termine del giorno 07.10.2025, avente ad oggetto:
“Opposizione avviso di addebito”; e vertente CRONOLOGICO tra N.
[...] Parte_1
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
[...]
REPERTORIO dall'avv. A. Virtuoso del Foro di in virtù di mandato Pt_1
N. ______________ allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del n. 117/2025 R.B. difensore in Pellezzano (Sa), Via M.P. Notari, n. 2;
Ricorrente Discusso nel termine e del 07.10.2025 con scambio di note scritte
, in persona Parte_2 ex art. 127 ter cpc del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in
Deposito minuta virtù di procura generale del 22.03.2024 per notar di Per_1
_________________ Fiumicino, elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale in , Corso G. Garibaldi, n. 38;
Pt_1 Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 6586/24 R.G. Collegio Geometri Salerno c/o pag. 1 Pt_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 07.10.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 14.12.2024, il Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati della Provincia di adiva il Tribunale di Pt_1
Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava l'avviso di addebito n. 400 2024
00017967 39 000, notificato dall' in data 04.11.2024, col quale Pt_2
veniva intimato il pagamento della somma di euro 9.086,00 per contributi inerenti la Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, relativi ai periodi 07/2020, 02/2021, 03/2021 e 05/2021, e chiedeva l'annullamento del predetto avviso, con condanna al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il Pt_2
rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 07.10.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di è infondato e, pertanto, va rigettato. Pt_1
Invero, in relazione alle doglianze sollevate dal ricorrente Collegio, il
Giudizio n. 6586/24 R.G. Collegio Geometri c/o pag. 2 Pt_1 Pt_2 Tribunale ritiene di accogliere, in quanto fondate e condivisibili, le argomentazioni svolte dall' nella memoria di costituzione, sotto tale Pt_2
ultimo profilo essendo appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che
“nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
In particolare, il resistente ha evidenziato quanto segue: “Si Pt_2
premette che la disciplina sugli obblighi contributivi degli Ordini e
Collegi professionali è disciplinata dalla Circolare 40/2022 e, sulla base delle disposizioni normative che regolano i profili previdenziali, il
Giudizio n. 6586/24 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 Pt_2 personale dipendente è assicurato al Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti (FPLD).
L'avviso n. 40020240001796739000 notificato il 4.11.2014 impugnato nella presente sede, afferisce al mancato pagamento della contribuzione dovuta alla gestione AZIENDE DM, cui il ricorrente Collegio è iscritto con Matricola 7201519610.
Per la precisione trattasi di DM Insoluti, ossia di Denunce mensili riferite al personale dipendente (gestione privata), che sono state presentate ma non assolte con il pagamento di quanto autodichiarato, per le mensilità 7/2020 (inad 3011) – 2/2021 (Inad 3007) – 3/2021 (inad
3008) – 5 /2021 (Inad 3010).
Nello specifico, il Collegio aveva omesso di inviare le denunce mensili nella gestione privata, in quanto erroneamente presentava dei flussi dichiarativi nella gestione pubblica con relativi versamenti.
Dell'impossibilità di procedere a tale diverso inquadramento in gestione pubblica era stato già informato l'odierno ricorrente con la pec dallo stesso citata, sin dal 2021.
Ciò nonostante, solamente allorché riceveva preavviso di accertamento in cui si comunicava l'assenza delle denunce sulla matricola DM, il
Collegio (avendo necessità di DURC!), provvedeva ad inviare le denunce corrette, senza tuttavia procedere all'invio di alcun Flusso di
ANNULLAMENTO nella gestione Pubblica, unica procedura che avrebbe generato delle eccedenze contributive, che gli uffici avrebbero potuto stornare e imputare alla gestione privata. Di tal che l'avviso risulta, alla data odierna, correttamente emesso.
Stante quanto sopra, considerato che non è consentito all' Pt_2
procedere autonomamente dato che le comunicazioni sono di esclusiva competenza del datore di lavoro, ed atteso che dovrebbero essere compiute le doverose verifiche sull'entità della contribuzione, il ricorso si palesa come infondato.
Il Collegio dei geometri avrebbe potuto e potrebbe, ancora, procedere
Giudizio n. 6586/24 R.G. Collegio Geometri c/o pag. 4 Pt_1 Pt_2 alla regolarizzazione nei termini suindicati, determinando la possibilità di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, laddove i versamenti nel FPLD risultassero effettivamente corretti e satisfattivi
(cfr. memoria di costituzione, pagg. 2-4).
Ed infatti, non a caso, il Collegio, sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto, “nelle more del giudizio il Collegio, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla difesa dell'Ente, ha avviato la procedura di annullamento dei flussi assicurativi nella gestione Pubblica, fase propedeutica alla generazione delle eccedenze contributive da stornare ed imputare alla gestione privata ai fini della neutralizzazione dell'addebito contestato (cfr. le note scritte depositate in data
06.10.2025).
In ultimo, quanto all'istanza formulata dalla parte resistente di concessione di termine per note difensive, ai sensi dell'art. 429, comma
II, cpc, la stessa, ad avviso del Tribunale, non è meritevole di accoglimento, in quanto non è necessario concedere tale termine, essendo chiare le risultanze istruttorie e di semplice soluzione le questioni poste dalle parti.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del Collegio ricorrente al rimborso delle stesse in favore del resistente le quali Pt_2
vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di nei Pt_1
Giudizio n. 6586/24 R.G. Collegio Geometri Salerno c/o pag. 5 Pt_2 confronti dell con ricorso depositato in data 14.12.2024 e Pt_2
ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il Collegio ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.250,00 per Pt_2
compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 07.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 6586/24 R.G. Collegio Geometri c/o pag. 6 Pt_1 Pt_2