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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/10/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12225/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12225/2020 promossa da:
, in qualità di titolare della ditta individuale MB CONTROSOFFITTI Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesca Trainini, Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brescia, P.le Cremona 5/b
ATTRICE contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Antonella Gaggiotti, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Brescia, Via Bulloni 12
CONVENUTA
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“in via principale e nel merito:
- Accertare come i danni subiti da siano stati causati dall'intervento sul Parte_3 cantiere di Flero (Bs) di nell'Agosto e Settembre 2017 ma Controparte_2 scoperti solo successivamente in data 04.05.2018;
- accertare che la polizza n. 6117100479452 ex Compagnia di assicurazione ora Controparte_3 polizza n. 252446077 operativa copra i danni cagionati dal proprio assicurato e di CP_1 conseguenza obbligare a risarcirli integralmente, non trattandosi di caso rientrante in CP_1 postuma.
pagina 1 di 5
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio con distrazione delle spese a favore del procuratore costituito.
In via istruttoria : richiede di ammettersi prova per Testi ed interpello formale sulle seguenti circostanze indicando i seguenti testi…. 1) Vero che ……
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui testi di controparte eventualmente ammessi.
Si richiede nomina di CTU…”.
Per parte convenuta
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
Nel merito: respingersi ogni domanda formulata nei confronti di perché infondata in CP_1 fatto e in diritto. Spese e compensi professionali rifusi.
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2
c.p.c. del 01.07.2021 e rigettarsi quelle avversarie per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183 6° comma n. 3 c.p.c. del 15.07.2021”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.11.2020, , titolare della ditta Parte_1 Controparte_2
, conveniva in giudizio quale assicuratore con polizza n. 252446077
[...] CP_1
(ex polizza 6117100479452 , per sentirla condannare al pagamento dei danni Controparte_3 cagionati dallo stesso a nel cantiere di Flero nell'agosto e settembre 2017, Parte_3 ma scoperti a maggio 2018; il tutto oltre spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione delle spese a favore del procuratore costituito.
L'attore ha allegato (a) di aver sottoscritto nel 2003 la polizza di assicurazione globale per attività produttive n. 6117100479452 con (ora n. 252446077), (b) di Controparte_3 Controparte_4 aver sempre pagato i premi ai relativi rinnovi, (c) di aver effettuato lavori per la realizzazione di contropareti, controsoffitti e pareti in cartongesso presso l'immobile sito a Flero in Via Petrarca n. 4 di proprietà di tra agosto e settembre 2017, con termine lavori al 30.09.2017, Parte_3
(d) che dopo tale data l'immobile rimaneva chiuso fino al 4.5.2018 e solo in tale data
[...] aveva scoperto danni provocati dalla trafilatura di acqua, (e) che veniva quindi Parte_3 immediatamente denunciato all'attrice un danno di € 21.086,60, salito poi, a novembre 2018, ad € pagina 2 di 5 22.572,00; (f) che, a sua volta, l'attrice denunciava il sinistro il 25.5.2018 inviando una relazione e, dopo un primo diniego di copertura, una seconda relazione, (f) che l'Assicurazione rifiutava la copertura per danni postumi rispetto all'ultimazione dei lavori e non aderiva nemmeno alla stipula di una convenzione di negoziazione per le medesime ragioni ed infine (g) che tale rifiuto era ingiustificato in quanto non si trattava di un danno postumo rispetto all'effettuazione dei lavori, ma di un danno verificatosi al momento dell'esecuzione, essendo stato provocato dalla guida di cartongesso posizionata durante i lavori (il 21 settembre 2017) che aveva cagionato un taglietto nel tubo dell'acqua ivi presente, cui era conseguita la perdita che aveva riempito l'intercapedine e provocato, quindi, il danno, che era stato scoperto solo a maggio 2018, a 8 mesi dalla fine lavori.
Con comparsa depositata in data 1.2.2021, si costituiva in giudizio sostenendo che la CP_1 polizza azionata non fosse operativa per il sinistro denunciato perché (i) era stata stipulata per l'attività di Installazione e manutenzione di impianti idraulici, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento (codice 7I030) e non per lavori in cartongesso che rientravano in altra categoria
(codice 8M010) ed ancora (ii) le condizioni escludevano la copertura per i danni cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione lavori e tali dovevano essere considerati i danni lamentati solo ad otto mesi dalla fine lavori. La convenuta contestava anche la quantificazione del danno, ritenuta manifestamente eccessiva e sfornita di prova.
All'udienza del 17 marzo 2021 il G.I. concedeva i termini ex art. 183, comma VI c.p.c..
Parte attrice, in merito all'indicazione di una diversa attività (idraulica) rispetto a quella eseguita
(cartongessi), deduceva, dapprima, che si trattava di un errore materiale imputabile all'Agenzia, che conosceva il cliente e l'attività svolta. Aggiungeva poi che il settore merceologico era lo stesso, quindi il rischio era stato individuato e non vi sarebbe stata comunque alcuna differenza nella quantificazione del premio.
Con provvedimento 30 agosto 2022, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 24 ottobre 2024, poi rinviata al 22 maggio 2025. In tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di parte attrice è infondata e va respinta.
ha chiesto in giudizio ad di tenerlo indenne dai danni dallo stesso procurati Parte_1 CP_1
a a seguito della realizzazione di contropareti, controsoffitti e pareti in Parte_3 cartongesso nel cantiere di Flero nell'agosto e settembre 2017, ma scoperti a maggio 2018; la guida del pagina 3 di 5 cartongesso da lui posizionata il 21 settembre 2017 aveva tagliato un tubo presente e la conseguente perdita di acqua aveva riempito la controparete e l'intercapedine.
La Polizza Assicurativa azionata in causa, n. 6117100479452 “Industria 2000 – Polizza di assicurazione globale per attività produttive” (doc. 1 parte attrice), stipulata da Parte_4
per la responsabilità civile verso terzi (RCT) “per fatti derivanti dall'attività
[...] esercitata” riporta, quale attività esercitata dall'assicurato, quella avente “Codice 7I030” e la descrizione dell'attività è rimandata all'allegato Condizioni Contrattuali “Attività Artigianali”. Tale allegato, così come le condizioni, sono state prodotte in causa dalla convenuta con documento 2 e 3.
Nello stesso si legge, sotto la voce “Codice Metallo” 7I030, “Installazione e manutenzione di impianti idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento”.
L'attività che lo stesso assicurato ha dichiarato di aver svolto nel cantiere di Flero è invece relativa alla realizzazione di contropareti, controsoffitti e pareti in cartongesso, che, nell'allegato alle condizioni, si trova sotto la voce “Codice Pietre, Leganti, Vetro, Ceramica, Terrecotte” con il codice “8M010
Manufatti per edilizia a base di calce, calce-cemento e gesso”.
Si deve ricordare “che nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Pertanto, l'assicurato ha
l'onere di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (Cass. Sez. III Ord.
9.11.2023 n. 31251).
Nel caso di specie, l'attore aveva quindi l'onere non solo di dimostrare che la sua condotta aveva cagionato un danno a ma che la stessa era stata realizzata nell'esercizio Parte_3 dell'attività dichiarata nel contratto, ovvero quella idraulica, e non altra.
Palesemente contrario al significato letterale e logico del contratto è il tentativo di parte attrice di sostenere che “il settore merceologico corrisponde a quello del settore edile che comprende già
l'idraulica in quanto attività connessa” (cfr. p. 2, mem. 183, co. VI n. 1 c.p.c. parte attrice).
Si legge nell'Allegato Attività artigianali che “Nel caso in cui sia indicata sola la descrizione merceologica e non l'attività esercitata, la voce prescelta deve essere intesa come: produzione, lavorazione e/o installazione e/o manutenzione e/o riparazione dei beni riferiti alla voce stessa”. Nel caso di specie, però, la descrizione merceologica è completamente diversa perché un'attività rientra sotto la categoria “Metallo”, mentre, l'altra, sotto la categoria “Pietre, Leganti, Vetro, Ceramica,
Terrecotte”. Quindi anche l'indicazione della categoria merceologica (“Metallo”) avrebbe comportato pagina 4 di 5 lo stesso esito e quindi l'esclusione dai rischi assicurati dell'attività di realizzazione di contropareti, controsoffitti e pareti in cartongesso.
Parte attrice è giunta a sostenere che vi fosse stato un “errore materiale di trascrizione del codice” (cfr.
p. 2, mem. 183, co. VI n. 1 c.p.c. parte attrice), dicendo poi che il “premio da corrispondere per la copertura del rischio di ciascuna delle due attività assicurate sia il medesimo” (cfr. p. 6, mem. 183, co.
VI n. 2 c.p.c. parte attrice). Ciò conferma invero la consapevolezza che le due attività – idraulica e cartongessi – siano ben distinte tra di loro e che, di conseguenza, il rischio assicurato, anche nel caso
(non provato) che questo fosse economicamente equivalente, sarebbe comunque un rischio “escluso” perché diverso da quello previsto dalla polizza.
L'errore nel contratto, quando essenziale e riconoscibile, trova tutela nel nostro ordinamento attraverso l'istituto dell'annullabilità dello stesso ma, nel caso di specie, parte ha agito per l'adempimento del contratto e non ne ha chiesto certo l'annullamento.
Infine, le istanze istruttorie dedotte da parte attrice e da parte convenuta sono inconferenti ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre
2022, di cui allo scaglione da € 5.201 a € 26.000, indicando i valori medi per la fase di studio e introduttiva e minini per la fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice a rifondere le spese di lite a favore della convenuta, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Brescia, 1 ottobre 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Stella Stanghellini, Gop addetto temporaneamente all'ufficio per il processo pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12225/2020 promossa da:
, in qualità di titolare della ditta individuale MB CONTROSOFFITTI Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesca Trainini, Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brescia, P.le Cremona 5/b
ATTRICE contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Antonella Gaggiotti, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Brescia, Via Bulloni 12
CONVENUTA
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“in via principale e nel merito:
- Accertare come i danni subiti da siano stati causati dall'intervento sul Parte_3 cantiere di Flero (Bs) di nell'Agosto e Settembre 2017 ma Controparte_2 scoperti solo successivamente in data 04.05.2018;
- accertare che la polizza n. 6117100479452 ex Compagnia di assicurazione ora Controparte_3 polizza n. 252446077 operativa copra i danni cagionati dal proprio assicurato e di CP_1 conseguenza obbligare a risarcirli integralmente, non trattandosi di caso rientrante in CP_1 postuma.
pagina 1 di 5
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio con distrazione delle spese a favore del procuratore costituito.
In via istruttoria : richiede di ammettersi prova per Testi ed interpello formale sulle seguenti circostanze indicando i seguenti testi…. 1) Vero che ……
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui testi di controparte eventualmente ammessi.
Si richiede nomina di CTU…”.
Per parte convenuta
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
Nel merito: respingersi ogni domanda formulata nei confronti di perché infondata in CP_1 fatto e in diritto. Spese e compensi professionali rifusi.
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2
c.p.c. del 01.07.2021 e rigettarsi quelle avversarie per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183 6° comma n. 3 c.p.c. del 15.07.2021”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.11.2020, , titolare della ditta Parte_1 Controparte_2
, conveniva in giudizio quale assicuratore con polizza n. 252446077
[...] CP_1
(ex polizza 6117100479452 , per sentirla condannare al pagamento dei danni Controparte_3 cagionati dallo stesso a nel cantiere di Flero nell'agosto e settembre 2017, Parte_3 ma scoperti a maggio 2018; il tutto oltre spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione delle spese a favore del procuratore costituito.
L'attore ha allegato (a) di aver sottoscritto nel 2003 la polizza di assicurazione globale per attività produttive n. 6117100479452 con (ora n. 252446077), (b) di Controparte_3 Controparte_4 aver sempre pagato i premi ai relativi rinnovi, (c) di aver effettuato lavori per la realizzazione di contropareti, controsoffitti e pareti in cartongesso presso l'immobile sito a Flero in Via Petrarca n. 4 di proprietà di tra agosto e settembre 2017, con termine lavori al 30.09.2017, Parte_3
(d) che dopo tale data l'immobile rimaneva chiuso fino al 4.5.2018 e solo in tale data
[...] aveva scoperto danni provocati dalla trafilatura di acqua, (e) che veniva quindi Parte_3 immediatamente denunciato all'attrice un danno di € 21.086,60, salito poi, a novembre 2018, ad € pagina 2 di 5 22.572,00; (f) che, a sua volta, l'attrice denunciava il sinistro il 25.5.2018 inviando una relazione e, dopo un primo diniego di copertura, una seconda relazione, (f) che l'Assicurazione rifiutava la copertura per danni postumi rispetto all'ultimazione dei lavori e non aderiva nemmeno alla stipula di una convenzione di negoziazione per le medesime ragioni ed infine (g) che tale rifiuto era ingiustificato in quanto non si trattava di un danno postumo rispetto all'effettuazione dei lavori, ma di un danno verificatosi al momento dell'esecuzione, essendo stato provocato dalla guida di cartongesso posizionata durante i lavori (il 21 settembre 2017) che aveva cagionato un taglietto nel tubo dell'acqua ivi presente, cui era conseguita la perdita che aveva riempito l'intercapedine e provocato, quindi, il danno, che era stato scoperto solo a maggio 2018, a 8 mesi dalla fine lavori.
Con comparsa depositata in data 1.2.2021, si costituiva in giudizio sostenendo che la CP_1 polizza azionata non fosse operativa per il sinistro denunciato perché (i) era stata stipulata per l'attività di Installazione e manutenzione di impianti idraulici, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento (codice 7I030) e non per lavori in cartongesso che rientravano in altra categoria
(codice 8M010) ed ancora (ii) le condizioni escludevano la copertura per i danni cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione lavori e tali dovevano essere considerati i danni lamentati solo ad otto mesi dalla fine lavori. La convenuta contestava anche la quantificazione del danno, ritenuta manifestamente eccessiva e sfornita di prova.
All'udienza del 17 marzo 2021 il G.I. concedeva i termini ex art. 183, comma VI c.p.c..
Parte attrice, in merito all'indicazione di una diversa attività (idraulica) rispetto a quella eseguita
(cartongessi), deduceva, dapprima, che si trattava di un errore materiale imputabile all'Agenzia, che conosceva il cliente e l'attività svolta. Aggiungeva poi che il settore merceologico era lo stesso, quindi il rischio era stato individuato e non vi sarebbe stata comunque alcuna differenza nella quantificazione del premio.
Con provvedimento 30 agosto 2022, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 24 ottobre 2024, poi rinviata al 22 maggio 2025. In tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di parte attrice è infondata e va respinta.
ha chiesto in giudizio ad di tenerlo indenne dai danni dallo stesso procurati Parte_1 CP_1
a a seguito della realizzazione di contropareti, controsoffitti e pareti in Parte_3 cartongesso nel cantiere di Flero nell'agosto e settembre 2017, ma scoperti a maggio 2018; la guida del pagina 3 di 5 cartongesso da lui posizionata il 21 settembre 2017 aveva tagliato un tubo presente e la conseguente perdita di acqua aveva riempito la controparete e l'intercapedine.
La Polizza Assicurativa azionata in causa, n. 6117100479452 “Industria 2000 – Polizza di assicurazione globale per attività produttive” (doc. 1 parte attrice), stipulata da Parte_4
per la responsabilità civile verso terzi (RCT) “per fatti derivanti dall'attività
[...] esercitata” riporta, quale attività esercitata dall'assicurato, quella avente “Codice 7I030” e la descrizione dell'attività è rimandata all'allegato Condizioni Contrattuali “Attività Artigianali”. Tale allegato, così come le condizioni, sono state prodotte in causa dalla convenuta con documento 2 e 3.
Nello stesso si legge, sotto la voce “Codice Metallo” 7I030, “Installazione e manutenzione di impianti idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento”.
L'attività che lo stesso assicurato ha dichiarato di aver svolto nel cantiere di Flero è invece relativa alla realizzazione di contropareti, controsoffitti e pareti in cartongesso, che, nell'allegato alle condizioni, si trova sotto la voce “Codice Pietre, Leganti, Vetro, Ceramica, Terrecotte” con il codice “8M010
Manufatti per edilizia a base di calce, calce-cemento e gesso”.
Si deve ricordare “che nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Pertanto, l'assicurato ha
l'onere di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (Cass. Sez. III Ord.
9.11.2023 n. 31251).
Nel caso di specie, l'attore aveva quindi l'onere non solo di dimostrare che la sua condotta aveva cagionato un danno a ma che la stessa era stata realizzata nell'esercizio Parte_3 dell'attività dichiarata nel contratto, ovvero quella idraulica, e non altra.
Palesemente contrario al significato letterale e logico del contratto è il tentativo di parte attrice di sostenere che “il settore merceologico corrisponde a quello del settore edile che comprende già
l'idraulica in quanto attività connessa” (cfr. p. 2, mem. 183, co. VI n. 1 c.p.c. parte attrice).
Si legge nell'Allegato Attività artigianali che “Nel caso in cui sia indicata sola la descrizione merceologica e non l'attività esercitata, la voce prescelta deve essere intesa come: produzione, lavorazione e/o installazione e/o manutenzione e/o riparazione dei beni riferiti alla voce stessa”. Nel caso di specie, però, la descrizione merceologica è completamente diversa perché un'attività rientra sotto la categoria “Metallo”, mentre, l'altra, sotto la categoria “Pietre, Leganti, Vetro, Ceramica,
Terrecotte”. Quindi anche l'indicazione della categoria merceologica (“Metallo”) avrebbe comportato pagina 4 di 5 lo stesso esito e quindi l'esclusione dai rischi assicurati dell'attività di realizzazione di contropareti, controsoffitti e pareti in cartongesso.
Parte attrice è giunta a sostenere che vi fosse stato un “errore materiale di trascrizione del codice” (cfr.
p. 2, mem. 183, co. VI n. 1 c.p.c. parte attrice), dicendo poi che il “premio da corrispondere per la copertura del rischio di ciascuna delle due attività assicurate sia il medesimo” (cfr. p. 6, mem. 183, co.
VI n. 2 c.p.c. parte attrice). Ciò conferma invero la consapevolezza che le due attività – idraulica e cartongessi – siano ben distinte tra di loro e che, di conseguenza, il rischio assicurato, anche nel caso
(non provato) che questo fosse economicamente equivalente, sarebbe comunque un rischio “escluso” perché diverso da quello previsto dalla polizza.
L'errore nel contratto, quando essenziale e riconoscibile, trova tutela nel nostro ordinamento attraverso l'istituto dell'annullabilità dello stesso ma, nel caso di specie, parte ha agito per l'adempimento del contratto e non ne ha chiesto certo l'annullamento.
Infine, le istanze istruttorie dedotte da parte attrice e da parte convenuta sono inconferenti ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre
2022, di cui allo scaglione da € 5.201 a € 26.000, indicando i valori medi per la fase di studio e introduttiva e minini per la fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice a rifondere le spese di lite a favore della convenuta, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Brescia, 1 ottobre 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Stella Stanghellini, Gop addetto temporaneamente all'ufficio per il processo pagina 5 di 5