Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
Nel giudizio di appello, la dichiarazione di ricusazione è legittimamente proposta subito dopo che il giudice abbia compiuto per la prima volta l'accertamento in ordine alla regolare costituzione delle parti, quando la causa di ricusazione sia sorta con la emissione del decreto di citazione e sia divenuta nota con la ricezione di tale atto, trovando applicazione anche in questa sede l'art. 491 cod. proc. pen., in virtù del generale richiamo, contenuto nell'art. 598 cod. proc. pen., alle disposizioni relative al giudizio di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2013, n. 48789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48789 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI AO - Presidente - del 28/05/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 877
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 22556/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI AO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dalla corte di appello di Tento il 14.12.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
lette le conclusioni del P.G. di rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 14.12.2011 la corte di appello di Trento dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da IO AO, condannato per reati in materia di bancarotta dal tribunale di Bolzano con sentenza del 26.11.2007, nei confronti del Dott. Pacher Renzo AO, presidente del collegio della corte di appello competente a decidere del gravame proposto dall'imputato avverso la menzionata sentenza di primo grado, per avere quest'ultimo, secondo quanto affermato nell'istanza dal IO, autonomamente inserito nel decreto di citazione emesso per il giudizio in appello, fissato per il 6.10.2011, con riferimento all'art. 219, L.fall., contestato in relazione ai capi i) ed I) dell'imputazione, l'ipotesi di cui al primo comma della suddetta norma, non presente nella decisione impugnata, manifestando, in tal modo, ad avviso dell'imputato, anticipatamente, una "volontà di condanna", incompatibile con i doveri di terzietà ed imparzialità che incombono sul giudice, dalla quale derivava la sua incompatibilità a far parte del collegio giudicante.
La dichiarazione di inammissibilità veniva fondata dalla corte territoriale su di un duplice ordine di ragioni: da un lato, in violazione del disposto dell'art. 38 c.p.p., l'imputato non ha depositato copia della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato;
dall'altro, essendo stato il decreto emesso dal Dott. Pacher il 26.4.2011 notificato all'imputato molto tempo prima dell'udienza del 6.10.2011, rinviata alla successiva udienza del 24.11.2011, versandosi nell'ipotesi di cui all'art. 38 c.p.p., comma 2, in quanto si tratta di causa sorta e divenuta nota dopo la scadenza del termine di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1, relativo al giudizio di primo grado, il IO
avrebbe dovuto proporre l'istanza di ricusazione entro tre giorni dalla conoscenza del relativo motivo, coincidente con la ricezione della notifica del suddetto decreto, giusta la previsione dell'art. 41, comma 1, che sanziona con l'inammissibilità il mancato rispetto di tale termine, non osservato dal IO.
Avverso la menzionata ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso il IO, lamentando plurime violazioni della legge processuale penale, per le seguenti ragioni: 1) l'ordinanza impugnata è stata adottata, in violazione dell'art. 127 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., senza garantire all'imputato, che non
è mai stato informato dell'udienza in cui sarebbe stata trattata la sua richiesta, il rispetto del contraddittorio;
2) la copia della dichiarazione di astensione risulta debitamente depositata presso la cancelleria del giudice competente (la corte di appello di Bolzano, sezione distaccata di Trento), per cui, sotto questo profilo, la dichiarazione di inammissibilità non può ritenersi fondata;
3) la dichiarazione di astensione è stata presentata all'udienza del 24.11.2011, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 38, comma 2, in quanto la causa di ricusazione è divenuta nota al IO il giorno prima, quando aveva potuto esaminare con cura il decreto di citazione per il giudizio di appello, accorgendosi della modifica del capo d'imputazione con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, L.Fall., e la suddetta udienza era il primo momento utile per farla valere.
Con requisitoria scritta depositata il 2.7.2012 il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale, Dott. RIELLO Luigi, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memoria pervenuta il 17 maggio 2013, infine, il IO deduceva la nullità dell'ordinanza con cui la corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in data 13.12.2012, aveva rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, fondata su motivi di salute, nell'ambito del giudizio di secondo grado sorto in conseguenza dell'impugnazione della citata sentenza del Tribunale di Bolzano.
Tanto premesso, il ricorso appare fondato per le seguenti ragioni. Ed invero va innanzitutto rilevato che dall'esame degli atti, consumabili dal collegio, essendo stato dedotto un error in procedendo, risulta che la dichiarazione di ricusazione è stata ritualmente depositata anche presso la cancelleria dell'ufficio del giudice ricusato, individuato nella sezione distaccata della corte di appello di Bolzano.
D'altro canto, non condivisibile appare la valutazione effettuata dalla corte territoriale sulla intempestività della dichiarazione di ricusazione, in quanto il giudice di secondo grado non ha considerato che, nel caso, in esame, non risulta applicabile l'art. 38 c.p.p., comma 2. Tale disposizione, infatti, prevede che la dichiarazione di ricusazione sia proposta (a pena di inammissibilità ex art. 41 c.p.p., comma 1) entro tre giorni, quando la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini, di cui all'art. 38 c.p.p., comma 1, entro i quali può essere formulata la menzionata dichiarazione, tra i quali è ricompreso quello previsto, per il giudizio, dall'art. 491 c.p.p., comma 1. Orbene, applicandosi tale ultima disposizione anche al giudizio di appello, in virtù del generale richiamo alle disposizioni relative al giudizio di primo grado contenuto nell'art. 598 c.p.p., appare evidente che non trova alcuna giustificazione normativa l'affermazione della corte territoriale secondo cui il IO avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di ricusazione entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 38 c.p.p., comma 2, con decorrenza dal momento in cui, ricevuta la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, ha avuto effettiva conoscenza della causa di ricusazione, potendo egli del tutto legittimamente presentare la dichiarazione di ricusazione nel giudizio di appello subito dopo che il giudice abbia compiuto per la prima volta l'accertamento in ordine alla regolare costituzione delle parti, giusto quanto disposto dall'art. 4917 c.p.p., comma 1. La fondatezza delle svolte considerazioni, rende del tutto irrilevante la manifesta infondatezza della prima doglianza difensiva (come è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la pronuncia di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione nei casi previsti dall'art. 41 c.p.p., comma 1, non richiede l'adozione della procedura camerale di cui all'art. 127 c.p.p.: cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1^, 28/01/2010, n. 6621, B.,
rv. 246575), mentre del motivo aggiunto di ricorso non può tenersi conto, essendo stato proposto con memoria pervenuta oltre il termine di quindici giorni dall'udienza previsto dall'art. 611 c.p.p., apparendo, inoltre, esso palesemente inammissibile, in quanto, posto che le ordinanze emesse nel corso del dibattimento possono essere impugnata solo con l'impugnazione contro la sentenza, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., comma 1, non risulta oggetto di ricorso per Cassazione nel presente giudizio la sentenza pronunciata il 13.12.2012 con cui la corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, dopo avere disatteso la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano in premessa richiamata.
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio alla corte di appello di Trento, che si atterrà per il nuovo esame ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla corte di appello di Trento per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013