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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1181/2020 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Garritano Parte_1
-RICORRENTE opponente-
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunato Vitale, Lucia Vitale e
Teresa Vitale
-RESISTENTE opposto-
oggetto: opposizione a precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il consulente del lavoro, proponeva opposizione ex Parte_1 art. 615 comma 1 c.p.c., avverso l'atto di precetto del 23.07.2019, notificatogli in data
30.07.2019 dall'ENPACL – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i
Consulenti del Lavoro – con il quale parte opposta gli chiedeva il pagamento delle
1 seguenti somme: a) € 23.264,46 come da decreto ingiuntivo n. 70/11; € 2.871,37 in virtù di decreto ingiuntivo n. 27/12 per un totale sorte pari ad € 26.135,83; b) quale ristoro spese legali decreto ingiuntivo n. 70/11, sentenza n. 233/12, decreto ingiuntivo n. 27/12, sei atti di precetto e quattro procedure esecutive, la somma di €
10.586,65. Lamentava l'illegittima quantificazione delle spese precettate, le stesse afferendo ad atti processuali ormai perenti ovvero a procedure esecutive risultate negative e successivamente estinte. Tanto premesso, ha adito l'intestato Tribunale chiedendogli, nel merito, di “dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità in ordine all'entità del credito vantato dal' a titolo di spese per 6 atti di CP_1 precetto e quattro procedure esecutive, illegittime, perché non dovute, per i motivi esposti nella parte motiva della presente opposizione. Nel merito ed in via gradata: dichiarare illegittimo l'opposto precetto in quanto è stata intimata una somma maggiore per €. 36.740,98, anzicchè rispetto a quella dovuta di €.28.465,06 e, per l' effetto, revocare nella parte qua il citato opposto precetto.”. Vinte le spese di lite.
Si è costituito l' variamente argomentando per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. L'art. 95 c.p.c. stabilisce che “le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subìto l'esecuzione”. Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, tale disposizione presuppone espressamente un'esecuzione rivelatasi fruttuosa.
In particolare, la Cassazione ha precisato che “il riparto delle spese secondo l'art. 95 presuppone un'esecuzione rivelatasi fruttuosa: il recupero delle spese sostenute dai creditori si realizza solo in caso di utile partecipazione dei creditori alla distribuzione, allorquando cioè dalla espropriazione sia stata ricavata una massa
2 attiva da dividere” (Cassazione Sentenza n. 30300/2008; Cassazione Sentenza n.
8634/2003).
Di contro, quando il processo esecutivo si estingue senza aver raggiunto il proprio scopo, trova applicazione il diverso principio di cui all'art. 632 c.p.c., ultimo comma, che richiama espressamente l'art. 310 c.p.c.
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 23408/2007 ha chiarito che “è principio di diritto reiteratamente affermato dalla corte, che, in conformità della regola generale dettata dall'art. 310 cod. proc. civ., ultimo comma, anche nel processo di esecuzione
e perciò in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, quando il processo si estingue, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e perciò quelle sostenute dal creditore procedente restano a suo carico”.
Analogamente, Cassazione n. 4695/1999 ha ribadito che “in caso di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi per effetto di dichiarazione negativa del terzo non contestata dal creditore esecutante, nessuna norma assicura a quest'ultimo il recupero delle spese processuali, dato che l'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione le spese del relativo procedimento, presuppone espressamente un'esecuzione fruttuosa”.
2.2. Nel caso di specie, facendo applicazione delle suesposte coordinate, si rileva che le procedure esecutive intraprese nel corso degli anni dall'Ente previdenziale opposto, le cui spese sono qui in contestazione, si sono concluse con provvedimento giudiziale di estinzione e dall'esame della documentazione allegata non risulta che in alcuno dei provvedimenti di estinzione delle suddette procedure il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla liquidazione delle spese processuali a carico del debitore esecutato, né che sia stato raggiunto un accordo tra creditore e debitore in tal senso.
Come infatti emerge dalla lettura dei documenti allegati dalla stessa parte opposta (in particolare, cfr. all.ti 3,5 e 10 memoria di costituzione), le procedure si sono estinte senza che venisse mai pronunciato dal giudice dell'esecuzione alcun provvedimento di condanna del debitore al pagamento delle spese sostenute dal creditore procedente.
3 A fronte di tale quadro fattuale, l' con il precetto del 23.07.2019, ha, di CP_1 contro, unilateralmente preteso il rimborso di € 10.586,65 per spese relative a precetti perenti e procedure esecutive infruttuose, procedendo di fatto ad una
“autoliquidazione” delle medesime.
Tale pretesa creditoria è infondata alla luce dei principi sopra richiamati, poiché:
a) Le procedure esecutive si sono tutte estinte senza esito positivo;
b) Non risulta alcun provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese a carico del debitore;
c) Non risulta alcun accordo tra le parti per l'accollo delle spese al debitore.
2.3. In applicazione dei principi di diritto sopra esposti, il debito di Parte_1
nei confronti di di cui al precetto opposto, deve essere
[...] CP_1 correttamente quantificato escludendo le somme richieste per atti di precetto perenti e procedure esecutive risultate negative e successivamente estinte.
Il debito di cui al precetto opposto risulta pertanto composto esclusivamente da:
- Decreto ingiuntivo n. 70/2011: € 23.264,46 per sorte capitale più € 665,50 per spese legali liquidate;
- Sentenza n. 233/2012: € 650,00 per spese legali liquidate;
- Decreto ingiuntivo n. 27/2012: € 2.871,37 per sorte capitale più € 449,00 per spese legali liquidate.
2.4. In definitiva, dunque, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione, ovvero l'efficacia del precetto opposto deve essere limitata con esclusione delle somme afferenti agli atti di precetto perenti e alle procedure esecutive procedure esecutive risultate negative e successivamente estinte, dovendolo confermare per la restante parte per come specificato al precedente punto 2.3..
La rideterminazione del precetto in questi termini comporta, dunque, l'accoglimento parziale dell'opposizione.
4 3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come da CP_1 dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia alla luce di quanto riconosciuto fondato (scaglione da € 5.201,00 a
26,000) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto riduce l'efficacia del precetto opposto escludendo le somme relative agli atti di precetto perenti e alle procedure esecutive risultate negative e successivamente estinte;
2) condanna l'ENPACAL – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i
Consulenti del Lavoro – al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Paola, 21.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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