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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 27/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2081 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra con l'avv. LUCCI FEDERICO Parte_1
Appellante E
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello per la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 3039/2025 pubbl. il 13/03/2025, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, Parte_1
conveniva davanti al Tribunale di Roma per chiedere di accertare il suo
[...] CP_2 diritto all'assegno ex art. 13, L.118/71 in misura di legge e a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 27.02.2023 e per l'effetto condannare l' a corrispondere CP_2
a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno della data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo, con vittoria del compenso professionale da distrarsi.
L' si costituiva con memoria depositata il 21.2.2025. CP_2
Nel corso del giudizio l' liquidava la prestazione n. 07272024 cat. INVCIV CP_2 con decorrenza dal 1 marzo 2023.
1 Il pagamento è stato accettato come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da determinare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale definiva il giudizio con sentenza meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Sulle spese di lite il giudice considerava, da una parte che la corresponsione dei ratei arretrati era stata pacificamente liquidata successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio (notificato in data 19.12.2024, corrispondente al giorno in cui è stato emesso il provvedimento di liquidazione) e, dall'altra che l aveva tenuto un comportamento processuale tale da CP_1 consentire la rapida definizione del giudizio, comunque caratterizzato dall'assenza di particolari questioni giuridiche e connesso ad un mero ritardo dell'ente nell'adempiere ai pagamenti dovuti, sicché riteneva equo porre a carico dell' le spese CP_2 processuali, liquidate nella misura minima pari a complessivi € 982,10, di cui € 128,10 a titolo di spese generali, oltre ad I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
Appella in data 4.8.2025, quanto al capo relativo alle Parte_1 spese legali, per i seguenti motivi.
Sostiene l'appellante che il Giudicante, nel liquidare le spese legali, abbia di fatto azzerato la liquidazione circa la fase decisoria, fase che in realtà si è svolta con l'udienza del 13.03.2025, nella quale le parti hanno chiesto che la causa venisse decisa valutando le difese avverse e le prove documentali allegate.
In considerazione del motivo di cui sopra, l'appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato nel capo in cui prevede la liquidazione delle spese legali ex D.M. n. 147/2022 al disotto dei minimi di legge. Infatti anche applicando il valore minimo, il Giudice avrebbe dovuto liquidare la somma di euro 1.865,00 (di cui euro 1.011,00 per la fase decisoria).
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa. L'appello è fondato.
Sussiste un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dapprima dal D.M. n. 37/2018 e da ultimo dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio, e quanto liquidato dal Tribunale che non ha in alcun modo esplicitato le ragioni e i criteri adottati per la quantificazione delle stesse.
L'appello pone, in effetti, il problema della derogabilità dei minimi tabellari fissati dall'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014 che, come modificato dal d.m. n. 37/2018, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso professionale, il giudice deve tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che “possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.
Per la sola fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Tale disposizione normativa è stata, da ultimo, modificata dall'art. 2 del d.m. 147/2022 che ha sostituito alle parole “di regola sino all' 80 per cento” con l'espressione “fino al 50 per cento” e ha soppresso la disposizione finale. 2 Sulla inderogabilità dei minimi si è di recente pronunciata La Corte Suprema con la ordinanza 12 novembre 2025, n. 29925, nella quale ha affermato: <Al riguardo, la giurisprudenza più recente ha chiarito che, in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass., Sez. 2, n. 9815 del 13 aprile 2023). Sul punto, si osserva che il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati, per ciascuna fase processuale, dall'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il quale, nel testo che qui rileva, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento. L'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012 ha rimesso, com'è noto, ad un apposito decreto del Ministero della Giustizia, l'aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d'intesa con il Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma 3, precisando che i nuovi parametri “si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”. La novellata previsione dell'art. 4, comma 1, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Suprema Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi, invece, giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass., Sez. 2, n. 9815 del 13 aprile 2023). A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal d.m. n. 55 del 2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal d.m. n. 37 del 2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - o le spese processuali - e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. La detta ratio legis, esplicitamente evidenziata nel parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, conduce ad affermare che l'attuale previsione mira a specificare “con maggiore chiarezza l'inderogabilità delle soglie minime
3 percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti”. La previsione di minimi tabellari in tema di compensi professionali non si pone, poi, in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (art. 101, par. 1, TFUE), come ricavabile dalla giurisprudenza della CGUE (CGUE, 19 febbraio 2000, C-35/1999; CGUE, 5 dicembre 2006, C-94/2004 e C-202/2004; CGUE, 9 settembre 2004, C-184/02 e C- 223/2002)>>. La S.C. ha conclusivamente formulato il seguente principio di diritto: “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”. Nel caso di specie alcuna attività istruttoria è stata effettivamente posta in essere e il compimento di tale attività è presupposto indefettibile per il riconoscimento della relativa voce di tariffa (ved Cass. ord. n. 10206/2021).
L'appello è, dunque, meritevole di accoglimento posto che il Tribunale ha ritenuto congrue, a titolo di spese processuali per il primo grado di giudizio, somme ridotte oltre il 50% dei parametri medi indicati pur a voler considerare la mancata liquidazione della fase istruttoria.
Il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere liquidato, applicando la tabella n. 4 di riferimento (relativa alle cause in materia previdenziale), in riferimento al valore della causa compreso nello scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro, in complessivi € 1.865,00, di cui: € 465,00 per la fase di studio;
389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.011,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria perché non svolta.
Pertanto in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, l deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nella CP_2 misura indicata.
Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell' soccombente, dovendo trovare applicazione il seguente CP_1 principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”.
In conclusione, il valore del presente grado di giudizio ammonta a € 1.011,00 pari alla differenza fra l'importo di € 1.865,00 liquidato da questa Corte e l'importo di € 854,00 liquidato dal Tribunale. Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
4 La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese di primo grado che liquida in CP_2 complessivi € 1.865,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, CP_2 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 27/11/2025
La Consigliera est. Beatrice Marrani
Il Presidente Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi
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All'udienza del 27/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2081 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra con l'avv. LUCCI FEDERICO Parte_1
Appellante E
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello per la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 3039/2025 pubbl. il 13/03/2025, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, Parte_1
conveniva davanti al Tribunale di Roma per chiedere di accertare il suo
[...] CP_2 diritto all'assegno ex art. 13, L.118/71 in misura di legge e a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 27.02.2023 e per l'effetto condannare l' a corrispondere CP_2
a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno della data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo, con vittoria del compenso professionale da distrarsi.
L' si costituiva con memoria depositata il 21.2.2025. CP_2
Nel corso del giudizio l' liquidava la prestazione n. 07272024 cat. INVCIV CP_2 con decorrenza dal 1 marzo 2023.
1 Il pagamento è stato accettato come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da determinare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale definiva il giudizio con sentenza meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Sulle spese di lite il giudice considerava, da una parte che la corresponsione dei ratei arretrati era stata pacificamente liquidata successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio (notificato in data 19.12.2024, corrispondente al giorno in cui è stato emesso il provvedimento di liquidazione) e, dall'altra che l aveva tenuto un comportamento processuale tale da CP_1 consentire la rapida definizione del giudizio, comunque caratterizzato dall'assenza di particolari questioni giuridiche e connesso ad un mero ritardo dell'ente nell'adempiere ai pagamenti dovuti, sicché riteneva equo porre a carico dell' le spese CP_2 processuali, liquidate nella misura minima pari a complessivi € 982,10, di cui € 128,10 a titolo di spese generali, oltre ad I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
Appella in data 4.8.2025, quanto al capo relativo alle Parte_1 spese legali, per i seguenti motivi.
Sostiene l'appellante che il Giudicante, nel liquidare le spese legali, abbia di fatto azzerato la liquidazione circa la fase decisoria, fase che in realtà si è svolta con l'udienza del 13.03.2025, nella quale le parti hanno chiesto che la causa venisse decisa valutando le difese avverse e le prove documentali allegate.
In considerazione del motivo di cui sopra, l'appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato nel capo in cui prevede la liquidazione delle spese legali ex D.M. n. 147/2022 al disotto dei minimi di legge. Infatti anche applicando il valore minimo, il Giudice avrebbe dovuto liquidare la somma di euro 1.865,00 (di cui euro 1.011,00 per la fase decisoria).
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa. L'appello è fondato.
Sussiste un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dapprima dal D.M. n. 37/2018 e da ultimo dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio, e quanto liquidato dal Tribunale che non ha in alcun modo esplicitato le ragioni e i criteri adottati per la quantificazione delle stesse.
L'appello pone, in effetti, il problema della derogabilità dei minimi tabellari fissati dall'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014 che, come modificato dal d.m. n. 37/2018, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso professionale, il giudice deve tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che “possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.
Per la sola fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Tale disposizione normativa è stata, da ultimo, modificata dall'art. 2 del d.m. 147/2022 che ha sostituito alle parole “di regola sino all' 80 per cento” con l'espressione “fino al 50 per cento” e ha soppresso la disposizione finale. 2 Sulla inderogabilità dei minimi si è di recente pronunciata La Corte Suprema con la ordinanza 12 novembre 2025, n. 29925, nella quale ha affermato: <Al riguardo, la giurisprudenza più recente ha chiarito che, in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass., Sez. 2, n. 9815 del 13 aprile 2023). Sul punto, si osserva che il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati, per ciascuna fase processuale, dall'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il quale, nel testo che qui rileva, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento. L'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012 ha rimesso, com'è noto, ad un apposito decreto del Ministero della Giustizia, l'aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d'intesa con il Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma 3, precisando che i nuovi parametri “si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”. La novellata previsione dell'art. 4, comma 1, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Suprema Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi, invece, giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass., Sez. 2, n. 9815 del 13 aprile 2023). A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal d.m. n. 55 del 2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal d.m. n. 37 del 2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - o le spese processuali - e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. La detta ratio legis, esplicitamente evidenziata nel parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, conduce ad affermare che l'attuale previsione mira a specificare “con maggiore chiarezza l'inderogabilità delle soglie minime
3 percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti”. La previsione di minimi tabellari in tema di compensi professionali non si pone, poi, in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (art. 101, par. 1, TFUE), come ricavabile dalla giurisprudenza della CGUE (CGUE, 19 febbraio 2000, C-35/1999; CGUE, 5 dicembre 2006, C-94/2004 e C-202/2004; CGUE, 9 settembre 2004, C-184/02 e C- 223/2002)>>. La S.C. ha conclusivamente formulato il seguente principio di diritto: “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”. Nel caso di specie alcuna attività istruttoria è stata effettivamente posta in essere e il compimento di tale attività è presupposto indefettibile per il riconoscimento della relativa voce di tariffa (ved Cass. ord. n. 10206/2021).
L'appello è, dunque, meritevole di accoglimento posto che il Tribunale ha ritenuto congrue, a titolo di spese processuali per il primo grado di giudizio, somme ridotte oltre il 50% dei parametri medi indicati pur a voler considerare la mancata liquidazione della fase istruttoria.
Il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere liquidato, applicando la tabella n. 4 di riferimento (relativa alle cause in materia previdenziale), in riferimento al valore della causa compreso nello scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro, in complessivi € 1.865,00, di cui: € 465,00 per la fase di studio;
389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.011,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria perché non svolta.
Pertanto in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, l deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nella CP_2 misura indicata.
Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell' soccombente, dovendo trovare applicazione il seguente CP_1 principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”.
In conclusione, il valore del presente grado di giudizio ammonta a € 1.011,00 pari alla differenza fra l'importo di € 1.865,00 liquidato da questa Corte e l'importo di € 854,00 liquidato dal Tribunale. Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
4 La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese di primo grado che liquida in CP_2 complessivi € 1.865,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, CP_2 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 27/11/2025
La Consigliera est. Beatrice Marrani
Il Presidente Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi
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