Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10269 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B IN NOME DEL TOPOLO1026 9 0 19. 01 REPUBBLICA ITALIANA AS AZIONI LA CORTE SUPRE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GENGHINI Presidente R.G.N.2781/99 Dott. Massimo DELL'ANNO Consigliere Dott. Paolino Consigliere Cron. 22878 Dott. Pietro CUOCO CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Natale FILADORO Cons. Rel. Ud. 21/05/01 Dott. Camillo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IT CE, elettivamente domiciliato in Napoli Via Vasto a Capuana n.8, presso l'avv. Piero Gaetani, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. CE Vano;
- ricorrente -
contro
NM, Azienda Napoletana Mobilità (già ATAN, Azienda Tranvie Autofilovie di Napoli), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr. ing. Antonio Ranieri, elettivamente domiciliato in 34, presso l'avv. prof. 2433 Roma, via Roccaporena n. Raffaele De Luca Tamajo e l'avv. Angelo Abignente, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti - controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 30 ottobre 28 novembre 1998, n. 4018, RGAC 40560 del settembre SANT 1993, cron. 8095; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Renato Finocchi Ghersi, il quale ha Generale Dott. l'inammissibilità del ricorso ed in concluso per subordine per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 13 novembre 1998, il Con sentenza 30 settembre Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto. da PO CE, dipendente dell'NM, avverso la 26 novembre 1992, che decisione del locale PR aveva respinto le domande dello stesso, riguardanti il pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate tra le 39 e le 40 ore settimanali e dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate mensilmente. (il ricorrente aveva dichiarato di aver svolto per una settimana al mese un orario di lavoro di 48 ore anziché 40, con una media di 40 ore alla 2 settimana, strutturata in modo che le settimane di 40 ore erano intervallate ogni mese da una settimana di 48 ore e da una di 32 ore, nonostante il contratto collettivo ferrotranvieri del 1986 avesse ridotto l'orario da 40 a 39 ore settimanali. vi eraIl Tribunale osservava, innanzi tutto, che non alcuna prova del passaggio in giudicato della sentenza del PR di Napoli del 18 febbraio 1992 che riconosceva. all'PO il diritto alla maggiorazione le 40 ore di lavoro per lavoro straordinario per settimanali prestate. I giudici di appello osservavano che, in ogni caso, 1' NM aveva dimostrato documentalmente di avere concesso all'PO 3,5 giorni di riposo compensativo oltre a tutte le maggiorazioni per lavoro straordinario secondo i criteri indicati nell'ordine di servizio del 1991 (n.155). Correttamente, pertanto, concludeva il Tribunale, il primo giudice aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul punto. Avverso tale decisione l'PO ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da tre distinti motivi. Resiste l'NM con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione 3 e falsa applicazione di norme di legge (art.360 n. 3 codice di procedura civile). Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto porre in discussione il passaggio in giudicato della sentenza del PR di Napoli del 18 febbraio - 10 marzo 1992, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario, in mancanza di una specifica contestazione proveniente dal datore di lavoro. I giudici di appello Osservano che nel giudizio di quantificazione delle pretese da lui azionate non ingresso questioni relative potevano trovare all'accertamento del diritto ed in ogni caso fatti anteriori alla formazione della sentenza (febbraio 1992), che avrebbero potuto essere esaminati e decisi solo nel primo giudizio sull' an. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge su un punto decisivo della controversia (art. 2697 codice civile con riferimento all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile). l'eccezione di Il Tribunale avrebbe ritenuto provata documentazione adempimento solo sulla base della prodotta dall'azienda (relativa al godimento di 3,5 giorni di riposo compensative ed al pagamento dei 4 compensi per lavoro straordinario). Il Centro Meccanografico aziendale, sottolinea il ricorrente costituisce semplicemente un ufficio amministrativo di elaborazione dei dati e non è in grado di accertare l'effettività dei dati. In angni caso, il ricorrente aveva diritto alle differenze retributive e non già al godimento di riposi compensativi: mancava, infine, ogni prova dell'imputazione del detto godimento al titolo azionato. denuncia Infine, con il terzo motivo, il ricorrente omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 codice di procedura civile). Anche a prescindere da ogni questione circa il divieto del ne bis in idem, e la preclusione del giudicato, manca secondo il ricorrente - nella sentenza impugnata ogni indicazione delle ragioni per quali potesse dirsi raggiunta la prova della concessione dei permessi retribuiti in compensazione della mancata corresponsione della retribuzione ordinaria e della relativa maggiorazione. Nè era spiegato per quale ragione doveva ritenersi integralmente estinto il diritto di credito per differenze di lavoro straordinario azionato dallo stesso ricorrente. 5 I tre motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, non sono fondati. Con motivazione adeguata e sufficiente, il Tribunale ha esaminato il merito della causa, concludendo che il ricorrente aveva ricevuto dalla Azienda appellata tutto quanto richiesto sin dal ricorso in primo grado (e quindi non solo le maggiorazioni per la quarantesima ora di lavoro straordinario, di cui alla sentenza del PR di Napoli del 18 febbraio - 10 marzo 1992), ma anche il godimento di 3,5 giorni di riposo compensativo per le particolari modalità di prestazione del servizio, già ricordate nella premessa in fatto. In tale prospettiva, ogni censura relativa al passaggio in giudicato della prima sentenza (sull'an della pretesa) appare fuori di luogo, trattandosi, di fatti sopraggiunti, documentati all'udienza del 26 novembre 1992, dopo la prima sentenza del PR del febbraio 1992, dei quali il Tribunale non poteva non tener conto, in quanto risultanti direttamente dallo statino paga dell'PO relativo al mese di ottobre 1991. A fronte di tale specifico elemento di prova, senza specificamente di avere ricevuto lecontestare maggiorazioni e di avere goduto dei riposi compensativi ora indicati, il ricorrente si limita a dedurre genericamente l'irrilevanza del documento riassuntivo 6 predisposto dal Centro Meccanografico ATAN di Napoli, relativo al periodo luglio 1986 gennaio 1988, ribadendo il proprio diritto a ricevere il pagamento di retributive, in luogo dei riposi differenze compensativi. Tra l'altro, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha riconosciuto che "la violazione del precetto di cui all'art. 2697 codice civile (richiamato dal ricorrente nel secondo motivo) si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne gravata, secondo le regole dettate da quella norma. Non anche, invece, quando, а seguito di una incongrua valutazione delle acquisizione istruttorie, abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere" (Cass. 2 dicembre 1993 n. 11949). ancorSi tratta, inoltre, di censure inammissibili prima che infondate, poiché il ricorrente si limita a proporre una propria interpretazione delle prove documentali, difforme da quella adottata dai giudici di appello, che appare esente da vizi logici ed errori giuridici (Cass 3996 del 1992). formulata con terzo motivo di Anche lacon censura considera Mou ricorso, l'PO sembra dimenticare che al giudice di legittimità è interdetto l'accesso diretto agli atti 7 processuali per addivenire ad una valutazione di merito ai giudici di primo e (rimessa istituzionalmente secondo grado). I giudici di appello hanno spiegato che sin dalla memoria di costituzione depositata nel giudizio di diprimo grado, 1' NM (allora ATAN) aveva dedotto avere riconosciuto il diritto dell'PO a percepire le maggiorazioni per lavoro straordinario, a seguito di ordine di servizio n. 155 del 20 febbraio 1991. Successivamente, all'udienza del 26 novembre 1992, la convenuta aveva depositato copia dello statino stessa paga dell'PO relativo al mese di ottobre 1991 dal quale risultava la corresponsione allo stesso del straordinario e documento del compenso per lavoro Centro Meccanografico dal quale risultava che l'PO aveva effettivamente goduto di 3,5 giornate di riposo compensativo delle particolari modalità di svolgimento dell'orario di lavoro. Nessuna specifica contestazione era stata mossa in punto di fatto dal ricorrente. A fronte di tale accertamento, compiuto dal PR (che ha dichiarato cessata la materia del contendere) e confermato dal Tribunale, le censure dell'PO appaiono del tutto generiche e infondate. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con 8 la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Blad 12.000 lire. oltre a lire 2.000.000 (duemilioni) and per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2001. of. IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE велитно рулетий IL CANCELLIZAE Depositato in Can teria 2 & 106.2001 oggi, IL CANCELLERE 1. CANCELL E Do