Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 gennaio 2013 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 ottobre 2024 |
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Giurisprudenza • 12
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 19/12/2024, n. 498Provvedimento: Sentenza n. 498/2024 Depositato il 19/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: BI NA, Presidente e Relatore MARZIALI CESARE, Giudice ZAMPETTI ENRICO, Giudice in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 243/2024 depositato il 08/05/2024 proposto da Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate …Leggi di più...
- mancata comunicazione sospensione·
- compensazione spese·
- sospensione legale riscossione·
- sgravio imposta·
- annullamento diritto partite·
- art. 1 co. 540 L. 228/2012·
- art. 1 co. 538 L. 228/2012·
- cessata materia del contendere·
- imposta di registro
- 2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 27/03/2024, n. 1377Provvedimento: Sentenza n. 1377/2024 Depositato il 27/03/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 25/01/2024 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: DI GAETANO LORENZO, Presidente SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice in data 25/01/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 2354/2023 depositato il 30/05/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- mancata impugnazione diniego rimborso·
- regime impatriati·
- tutela legittimo affidamento·
- regime contro-esodati·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- art. 21 D.Lgs. 546/92·
- sospensione esecutività atto
- 3. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 08/01/2024, n. 191Provvedimento: Sentenza n. 191/2024 Depositato il 08/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il 15/12/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: CILENTI GIOVANNI, Presidente e Relatore DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice MAGLIONE TOMMASO, Giudice in data 15/12/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 3331/2023 depositato il 30/05/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Palazzo Arechi 82100 …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- estratto di ruolo·
- giurisdizione giudice tributario·
- art. 1 commi 537 e segg. legge n. 228/2012·
- art. 21 d.lgs. n. 546/1992·
- tardività ricorso·
- art. 19 d.lgs. n. 546/1992·
- decadenza e prescrizione·
- spese di giudizio
- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 06/06/2023, n. 433Provvedimento: Sentenza n. 433/2023 Depositato il 06/06/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 25/05/2023 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale: CIPOLLA FEDERICO, Presidente e Relatore GURGONE VINCENZO, Giudice NICODANO MICHELE, Giudice in data 25/05/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 970/2022 depositato il 26/07/2022 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Torino Difeso da …Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- inammissibilità costituzione Agenzia riscossione·
- art. 25 d.P.R. 602/1973·
- sospensione in autotutela·
- spese di lite·
- interessi di mora·
- decadenza cartella di pagamento·
- notifica PEC·
- art. 36-bis d.P.R. 600/1973
- 5. TAR Parma, sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 130Provvedimento: Pubblicato il 11/04/2023 N. 00130/2023 REG.PROV.COLL. N. 00086/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 86 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D'Aloia, Giuseppe Albenzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio D'Aloia in Parma, borgo G. Tommasini, 20; contro Ministero -OMISSIS-, in persona del legale …Leggi di più...
- violazione dei criteri di erogazione dei contributi·
- sospensione cautelativa dei contributi·
- cessazione della materia del contendere·
- procedimento penale·
- carenza di motivazione·
- compen·
- violazione della proporzionalità delle sanzioni·
- improcedibilità del ricorso
Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita'
1. La Repubblica, nell'ambito delle finalita' di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, sostiene e valorizza i festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
- Art. 2. Contributo straordinario 1. Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale e' assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago nonche', a decorrere dal 2017, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" nonche', a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salo', societa' cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei nonche', a decorrere dall'anno 2024, un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival e un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz ((, nonche', a decorrere dall'anno 2024, un contributo di 400.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival)) .
1-bis. E' assegnato un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.
1-ter. E' assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.
1-quater. Per la realizzazione del Festival internazionale della musica MITO e' assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino.
1-quinquies. E' assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.
1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quinquies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 . - Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Note all'art. 3:
Il testo dell' art. 1 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 , e' il seguente:
«Art. 1 (Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura). - 1. In attuazione dell' art. 9 della Costituzione , a decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 , e' incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.
2. All'art. 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 , in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 , e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali".
3. All' art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 , e' abrogato il comma 4-ter, nonche' la lettera b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell' art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , non si applica l'art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 , il maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato con le modalita' previste dall'art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».