CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 16315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16315 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: CA RI LI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/08/2025 del Tribunale di Locri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera RI Eugenia Oggero;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio UT che ha chiesto disporsi la conversione del ricorso e la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri. FA E IT 1. Con provvedimento del 6 agosto 2025, il giudice del Tribunale di Locri ha disposto la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, beneficio al quale era stata ammessa RI LI CA in qualità di parte civile nel procedimento a carico del marito per il delitto di cui all'art. 570 cod. proc. pen., in quanto, all'esito della comunicazione delle informazioni relative all'accertamento svolto dai competenti uffici finanziari, era emerso, con riferimento all'anno 2022, il superamento della soglia reddituale fissata ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 92 d.P.R. n. 115 del 2002, risultando che la stessa avesse in quell'anno percepito il reddito di Euro 17.186,26 e che il figlio, familiare convivente, US CA, avesse percepito quello di Euro 4.070,22, così superando il tetto previsto di Euro 11.746,68, elevabile di Euro 1.032,91 per ciascun familiare. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16315 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: OGGERO IA IA Data Udienza: 13/03/2026 2. La difesa della parte civile ha interposto ricorso al Presidente del Tribunale di Locri, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, lamentando l'illegittimità del provvedimento revocatorio, alla luce della successiva nota trasmessa dall'Agenzia delle Entrate di Locri in data 26 agosto 2025, che attesta che la sig. CA risulta avere percepito, nell'anno 2022, non già la somma di Euro 17.186,26, bensì quella di € 7.137,07, che, sommata al reddito del figlio convivente US CA, esita nell'importo di Euro 11.207,29, inferiore alla soglia indicata dal combinato disposto di cui agli artt. 76, 92 d.P.R. n. 115 del 2002. 3. Con provvedimento del 2 dicembre 2025, il Presidente del Tribunale, ritenuto che l'opposizione dovesse riqualificarsi come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002. 4. Trattandosi di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta di ufficio dal giudice monocratico del Tribunale di Locri, sul rilievo del ritenuto superamento - alla luce della comunicazione della Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2025- della soglia reddituale stabilita dagli artt. 76, 92 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri, operando il disposto dell'art. 99 d.P.R. cit. Invero, se l'art. 99 d.P.R. cit. disciplina espressamente la sola ipotesi di reclamo avverso il provvedimento con cui il magistrato competente abbia rigettato l'istanza di ammissione al beneficio, stabilendo che l'interessato può proporre ricorso, nel termine di venti giorni, al presidente del tribunale o al presidente della corte di appello, la giurisprudenza è univoca nell'affermare l'applicabilità di tale disposizione anche al caso, come quello di specie, in cui la revoca dell'ammissione sia avvenuta ex officio da parte del giudice che aveva precedentemente ammesso l'interessato a beneficiare del patrocinio. E' stato condivisibilmente affermato che « In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso")» (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667-01). Il provvedimento di revoca, dunque, è reclamabile, a norma dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice (in termini, Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 2 44189 del 28/09/2012, PMT in proc. Bagarella, Rv. 253644)» (Sez. 4, ord. n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, in motivazione). Il Tribunale, sull'erroneo presupposto che si trattasse di revoca disposta su impulso dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto di dare applicazione all'art. 113 d.P.R. cit., che, facendo riferimento al «decreto che decide sulla richiesta di revoca», diversamente postula, ai fini della ricorribilità per cassazione, che il provvedimento revocatorio sia stato adottato previo impulso dell'Ufficio finanziario. Alla luce di tali principi, il provvedimento del Presidente del Tribunale di Locri deve essere annullato senza rinvio e disposta la trasmissione allo stesso Presidente del Tribunale per l'ulteriore corso ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento di trasmissione degli atti a questa Corte emesso dal Presidente del Tribunale di Locri in data 2-12-2025 e dispone la trasmissione degli atti al Presidente dei Tribunale per l'ulteriore corso ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso il 13 marzo 2026.
udita la relazione svolta dalla Consigliera RI Eugenia Oggero;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio UT che ha chiesto disporsi la conversione del ricorso e la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri. FA E IT 1. Con provvedimento del 6 agosto 2025, il giudice del Tribunale di Locri ha disposto la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, beneficio al quale era stata ammessa RI LI CA in qualità di parte civile nel procedimento a carico del marito per il delitto di cui all'art. 570 cod. proc. pen., in quanto, all'esito della comunicazione delle informazioni relative all'accertamento svolto dai competenti uffici finanziari, era emerso, con riferimento all'anno 2022, il superamento della soglia reddituale fissata ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 92 d.P.R. n. 115 del 2002, risultando che la stessa avesse in quell'anno percepito il reddito di Euro 17.186,26 e che il figlio, familiare convivente, US CA, avesse percepito quello di Euro 4.070,22, così superando il tetto previsto di Euro 11.746,68, elevabile di Euro 1.032,91 per ciascun familiare. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16315 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: OGGERO IA IA Data Udienza: 13/03/2026 2. La difesa della parte civile ha interposto ricorso al Presidente del Tribunale di Locri, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, lamentando l'illegittimità del provvedimento revocatorio, alla luce della successiva nota trasmessa dall'Agenzia delle Entrate di Locri in data 26 agosto 2025, che attesta che la sig. CA risulta avere percepito, nell'anno 2022, non già la somma di Euro 17.186,26, bensì quella di € 7.137,07, che, sommata al reddito del figlio convivente US CA, esita nell'importo di Euro 11.207,29, inferiore alla soglia indicata dal combinato disposto di cui agli artt. 76, 92 d.P.R. n. 115 del 2002. 3. Con provvedimento del 2 dicembre 2025, il Presidente del Tribunale, ritenuto che l'opposizione dovesse riqualificarsi come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002. 4. Trattandosi di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta di ufficio dal giudice monocratico del Tribunale di Locri, sul rilievo del ritenuto superamento - alla luce della comunicazione della Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2025- della soglia reddituale stabilita dagli artt. 76, 92 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri, operando il disposto dell'art. 99 d.P.R. cit. Invero, se l'art. 99 d.P.R. cit. disciplina espressamente la sola ipotesi di reclamo avverso il provvedimento con cui il magistrato competente abbia rigettato l'istanza di ammissione al beneficio, stabilendo che l'interessato può proporre ricorso, nel termine di venti giorni, al presidente del tribunale o al presidente della corte di appello, la giurisprudenza è univoca nell'affermare l'applicabilità di tale disposizione anche al caso, come quello di specie, in cui la revoca dell'ammissione sia avvenuta ex officio da parte del giudice che aveva precedentemente ammesso l'interessato a beneficiare del patrocinio. E' stato condivisibilmente affermato che « In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso")» (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667-01). Il provvedimento di revoca, dunque, è reclamabile, a norma dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice (in termini, Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 2 44189 del 28/09/2012, PMT in proc. Bagarella, Rv. 253644)» (Sez. 4, ord. n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, in motivazione). Il Tribunale, sull'erroneo presupposto che si trattasse di revoca disposta su impulso dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto di dare applicazione all'art. 113 d.P.R. cit., che, facendo riferimento al «decreto che decide sulla richiesta di revoca», diversamente postula, ai fini della ricorribilità per cassazione, che il provvedimento revocatorio sia stato adottato previo impulso dell'Ufficio finanziario. Alla luce di tali principi, il provvedimento del Presidente del Tribunale di Locri deve essere annullato senza rinvio e disposta la trasmissione allo stesso Presidente del Tribunale per l'ulteriore corso ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento di trasmissione degli atti a questa Corte emesso dal Presidente del Tribunale di Locri in data 2-12-2025 e dispone la trasmissione degli atti al Presidente dei Tribunale per l'ulteriore corso ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso il 13 marzo 2026.